Corte costituzionale
Ordinanza n. 90/1973
Corte cost., ord. 19 giugno 1973, n. 90
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 90/1973
- Data di deposito
- 19 giugno 1973
- Data di decisione
- 12 giugno 1973
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:90
Norme oggetto del giudizio
- regio decreto legge n. 2448 del 22 dicembre 1927
- regio decreto legge n. 201 del 2 marzo 1933
- legge n. 3125 del 27 dicembre 1928
- legge n. 62 del 14 gennaio 1937
- legge n. 505 del 8 marzo 1933
- regio decreto legge n. 1404 del 16 luglio 1936
- art. 718, codice penale
- art. 720, codice penale
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 6728
In un giudizio penale a carico di imputati per reati previsti dagli artt. 718 e 720 cod. pen., non sono suscettibili di trovare applicazione il R.D.L. 16 luglio 1936, n. 1404, convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 62, che estende al Comune di Venezia le disposizioni recanti provvedimenti a favore del Comune di San Remo, il R.D.L. 22 dicembre 1927, n. 2448, convertito in legge 27 dicembre 1928, n. 3125, recante provvedimenti a favore del Comune di San Remo, come il R.D.L. 2 marzo 1933, n. 201, convertito in legge 8 marzo 1933, n. 505, recante provvedimenti a favore del Comune di Campione d'Italia: le relative questioni di legittimita' costituzionale appaiono pertanto prima facie manifestamente irrilevanti.
Massima n. 6729
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 718 e 720 cod. pen., gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 80 del 1972 e manifestamente infondata con successiva ordinanza n. 194 dello stesso anno.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile per manifesto difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale del r.d.l. 16 luglio 1936, n. 1404, convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 62, che estende al Comune di Venezia le disposizioni recanti provvedimenti a favore del Comune di San Remo, del r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2448, convertito in legge 27 dicembre 1928, n. 3125, recante provvedimenti a favore del Comune di San Remo, e del r.d.l. 2 maggio 1933, n. 201, convertito in legge 8 marzo 1933, n. 505, recante provvedimenti a favore del Comune di Campione d'Italia, e dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 720 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione con l'ordinanza di cui in epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza n. 80 del 1972 e manifestamente infondata con successiva ordinanza n. 194 del 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1973
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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