Corte costituzionale

Ordinanza n. 90/1973

Corte cost., ord. 19 giugno 1973, n. 90

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
90/1973
Data di deposito
19 giugno 1973
Data di decisione
12 giugno 1973
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:90

Norme oggetto del giudizio

  • regio decreto legge n. 2448 del 22 dicembre 1927
  • regio decreto legge n. 201 del 2 marzo 1933
  • legge n. 3125 del 27 dicembre 1928
  • legge n. 62 del 14 gennaio 1937
  • legge n. 505 del 8 marzo 1933
  • regio decreto legge n. 1404 del 16 luglio 1936
  • art. 718, codice penale
  • art. 720, codice penale

Parametri

Massime

Massima n. 6728

In un giudizio penale a carico di imputati per reati previsti dagli artt. 718 e 720 cod. pen., non sono suscettibili di trovare applicazione il R.D.L. 16 luglio 1936, n. 1404, convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 62, che estende al Comune di Venezia le disposizioni recanti provvedimenti a favore del Comune di San Remo, il R.D.L. 22 dicembre 1927, n. 2448, convertito in legge 27 dicembre 1928, n. 3125, recante provvedimenti a favore del Comune di San Remo, come il R.D.L. 2 marzo 1933, n. 201, convertito in legge 8 marzo 1933, n. 505, recante provvedimenti a favore del Comune di Campione d'Italia: le relative questioni di legittimita' costituzionale appaiono pertanto prima facie manifestamente irrilevanti.

Massima n. 6729

E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 718 e 720 cod. pen., gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 80 del 1972 e manifestamente infondata con successiva ordinanza n. 194 dello stesso anno.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile per manifesto difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale del r.d.l. 16 luglio 1936, n. 1404, convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 62, che estende al Comune di Venezia le disposizioni recanti provvedimenti a favore del Comune di San Remo, del r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2448, convertito in legge 27 dicembre 1928, n. 3125, recante provvedimenti a favore del Comune di San Remo, e del r.d.l. 2 maggio 1933, n. 201, convertito in legge 8 marzo 1933, n. 505, recante provvedimenti a favore del Comune di Campione d'Italia, e dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 720 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione con l'ordinanza di cui in epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza n. 80 del 1972 e manifestamente infondata con successiva ordinanza n. 194 del 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1973

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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