Corte costituzionale
Sentenza n. 89/1972
Corte cost., sent. 18 maggio 1972, n. 89
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 89/1972
- Data di deposito
- 18 maggio 1972
- Data di decisione
- 10 maggio 1972
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:89
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 6122
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 663 primo comma C.P.C. proposte in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, assumendo, rispettivamente, che la norma: a) violerebbe il principio di uguaglianza, sia per il trattamento differenziato che ne deriva, a seconda che l'intimato compaia o non all'udienza, ovvero a seconda che il procedimento adottato sia quello ordinario di cognizione o quello di convalida, sia perche' opererebbe la risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, in modo difforme da quanto prescrivono gli artt. 1454 e 1455 codice civile; b) fa derivare dalla mancata comparizione dell'intimato la convalida della licenza o dello sfratto, mentre nel giudizio ordinario di cognizione la stessa mancata comparizione produce effetti ben diversi; c) violerebbe l'art. 111 Cost. in quanto il meccanismo automatico comparizione - convalida escluderebbe una seria motivazione del provvedimento, che non sia quella del richiamo agli articoli di legge. Ed invero, il trattamento differenziato e' giustificato dalla particolare struttura del procedimento speciale. Il diritto di difesa e' assicurato dall'obbligo della citazione, che comporta per l'intimato la facolta' di instaurare o meno il contraddittorio; dall'obbligo di rinnovare la citazione qualora il giudice accerti o ritenga probabile che l'intimato non ne abbia avuto conoscenza o non sia potuto comparire; ed infine dalla possibilita' di esprimere la tardiva opposizione nei casi previsti dall'art. 668 del codice di procedura civile. E non e' violato neppure l'art. 111 Cost. dal momento che, il provvedimento di convalida deve essere motivato con l'accertamento dei presupposti che lo legittimano.
Massima n. 6123
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 668 c.p.c. proposte in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sia perche', anche in questo caso, il trattamento differenziato e' giustificato dalla particolare struttura del procedimento speciale, sia perche' l'opposizione alla convalida pronunciata in assenza dell'intimato costituisce il mezzo migliore che la legge possa apprestare per assicurare la tutela giurisdizionale; ed invero con tale forma di impugnazione il procedimento segue il suo corso regolare con tutte le garanzie del rito ordinario.
Massima n. 6124
Non e' ammissibile, per mancanza di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 668 c.p.c. sollevata nel senso che la norma impugnata, ammettendo soltanto il rimedio della opposizione tardiva, precluderebbe il ricorso per cassazione avverso la ordinanza di convalida, che sostanzialmente ha valore di sentenza, con cio' violando l'art. 111 della Costituzione. Il giudice a quo ha infatti preso occasione dall'art. 668 del codice di procedura civile per proporre una questione di legittimita' costituzionale, la cui risoluzione non e' necessaria per il giudizio di sua competenza.
Massima n. 6125
L'art. 668 primo comma del codice di procedura civile (opposizione dopo la convalida) e' viziato di illegittimita' costituzionale, limitatamente alla parte in cui non consente la tardiva opposizione all'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore. Il principio del comportamento volontario del conduttore, posto a fondamento ed a giustificazione della convalida, richiede che, anche l'intimato il quale si trovi nelle sopraindicate condizioni per circostanze non dipendenti dalla sua volonta', possa esercitare il diritto di difesa mediante la tardiva opposizione alla convalida.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 668 del codice di procedura civile (opposizione dopo la convalida) limitatamente alla parte in cui non consente la tardiva opposizione all'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 663 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dall'ordinanza del 23 febbraio 1970 del pretore di Rho; b) dell'art. 668, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla stessa ordinanza del pretore di Rho e, in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, dall'ordinanza del 15 marzo 1971 del giudice conciliatore di Pontecagnano Faiano;
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 668, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dalla suindicata ordinanza del pretore di Rho.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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