Corte costituzionale

Sentenza n. 89/1972

Corte cost., sent. 18 maggio 1972, n. 89

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
89/1972
Data di deposito
18 maggio 1972
Data di decisione
10 maggio 1972
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:89

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 6122

Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 663 primo comma C.P.C. proposte in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, assumendo, rispettivamente, che la norma: a) violerebbe il principio di uguaglianza, sia per il trattamento differenziato che ne deriva, a seconda che l'intimato compaia o non all'udienza, ovvero a seconda che il procedimento adottato sia quello ordinario di cognizione o quello di convalida, sia perche' opererebbe la risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, in modo difforme da quanto prescrivono gli artt. 1454 e 1455 codice civile; b) fa derivare dalla mancata comparizione dell'intimato la convalida della licenza o dello sfratto, mentre nel giudizio ordinario di cognizione la stessa mancata comparizione produce effetti ben diversi; c) violerebbe l'art. 111 Cost. in quanto il meccanismo automatico comparizione - convalida escluderebbe una seria motivazione del provvedimento, che non sia quella del richiamo agli articoli di legge. Ed invero, il trattamento differenziato e' giustificato dalla particolare struttura del procedimento speciale. Il diritto di difesa e' assicurato dall'obbligo della citazione, che comporta per l'intimato la facolta' di instaurare o meno il contraddittorio; dall'obbligo di rinnovare la citazione qualora il giudice accerti o ritenga probabile che l'intimato non ne abbia avuto conoscenza o non sia potuto comparire; ed infine dalla possibilita' di esprimere la tardiva opposizione nei casi previsti dall'art. 668 del codice di procedura civile. E non e' violato neppure l'art. 111 Cost. dal momento che, il provvedimento di convalida deve essere motivato con l'accertamento dei presupposti che lo legittimano.

Massima n. 6123

Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 668 c.p.c. proposte in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sia perche', anche in questo caso, il trattamento differenziato e' giustificato dalla particolare struttura del procedimento speciale, sia perche' l'opposizione alla convalida pronunciata in assenza dell'intimato costituisce il mezzo migliore che la legge possa apprestare per assicurare la tutela giurisdizionale; ed invero con tale forma di impugnazione il procedimento segue il suo corso regolare con tutte le garanzie del rito ordinario.

Massima n. 6124

Non e' ammissibile, per mancanza di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 668 c.p.c. sollevata nel senso che la norma impugnata, ammettendo soltanto il rimedio della opposizione tardiva, precluderebbe il ricorso per cassazione avverso la ordinanza di convalida, che sostanzialmente ha valore di sentenza, con cio' violando l'art. 111 della Costituzione. Il giudice a quo ha infatti preso occasione dall'art. 668 del codice di procedura civile per proporre una questione di legittimita' costituzionale, la cui risoluzione non e' necessaria per il giudizio di sua competenza.

Massima n. 6125

L'art. 668 primo comma del codice di procedura civile (opposizione dopo la convalida) e' viziato di illegittimita' costituzionale, limitatamente alla parte in cui non consente la tardiva opposizione all'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore. Il principio del comportamento volontario del conduttore, posto a fondamento ed a giustificazione della convalida, richiede che, anche l'intimato il quale si trovi nelle sopraindicate condizioni per circostanze non dipendenti dalla sua volonta', possa esercitare il diritto di difesa mediante la tardiva opposizione alla convalida.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 668 del codice di procedura civile (opposizione dopo la convalida) limitatamente alla parte in cui non consente la tardiva opposizione all'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 663 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dall'ordinanza del 23 febbraio 1970 del pretore di Rho; b) dell'art. 668, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla stessa ordinanza del pretore di Rho e, in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, dall'ordinanza del 15 marzo 1971 del giudice conciliatore di Pontecagnano Faiano;

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 668, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dalla suindicata ordinanza del pretore di Rho.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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