Corte costituzionale

Sentenza n. 8/1972

Corte cost., sent. 19 gennaio 1972, n. 8

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
8/1972
Data di deposito
19 gennaio 1972
Data di decisione
13 gennaio 1972
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:8

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 5871

L'art. 2122, comma terzo, del Codice civile, disponendo che le indennita' in esso indicate sono attribuite secondo le norme della successione legittima, e cioe' che il diritto ad esse relativo spetta iure successionis agli eredi legittimi del lavoratore, presuppone che il diritto a tali indennita' faccia parte del patrimonio del lavoratore medesimo. Da cio' deriva che l'esclusione della delazione testamentaria, implicitamente posta dalla norma esaminata, rappresenta una deroga all'art. 457 del Codice civile e pone una limitazione a carico della categoria dei lavoratori subordinati palesemente in contrasto con il principio di eguaglianza. La disparita' di trattamento che cosi' si determina non trova alcuna adeguata e razionale giustificazione. Essa, anzi, risulta ancor piu' evidente ove si consideri che la norma non tiene nel dovuto conto la funzione previdenziale che e' essenzialmente collegata anche alle indennita' dovute in caso di morte. E' percio' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'art. 2122, comma terzo, del Codice civile nella parte in cui esclude che il lavoratore subordinato, in mancanza delle persone indicate nel primo comma, possa disporre per testamento delle indennita' di cui allo stesso articolo.

Massima n. 5872

L'attribuzione allo Stato delle indennita' dovute in caso di morte del lavoratore subordinato a sensi dell'art. 2122 del Codice civile non contrasta con l'art. 42 della Costituzione: infatti, ammessa, a seguito della parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 2122, comma terzo, del Codice civile, la possibilita' che il lavoratore subordinato possa disporre per testamento delle dette indennita', l'attribuzione di queste allo Stato, qualora non vi sia disposizione testamentaria e manchino altri successibili, e' pienamente conforme al principio generale posto dall'art. 586 del Codice civile.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2122, comma terzo, del codice civile, nella parte in cui esclude che il lavoratore subordinato, in mancanza delle persone indicate nel primo comma, possa disporre per testamento delle indennità di cui allo stesso articolo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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