Corte costituzionale

Sentenza n. 57/1972

Corte cost., sent. 29 marzo 1972, n. 57

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
57/1972
Data di deposito
29 marzo 1972
Data di decisione
23 marzo 1972
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:57

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 3, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931
  • art.unico, legge n. 633 del 24 luglio 1957
  • art. 10, comma 2, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931
  • legge n. 633 del 24 luglio 1957
  • art. 10, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931
  • art. 23, legge n. 563 del 3 aprile 1926
  • regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931
  • regio decreto legge n. 2682 del 2 dicembre 1923
  • art. 21, disp.annes, regio decreto legge n. 2328 del 19 ottobre 1923

Parametri

Massime

Massima n. 6037

Le norme contenute nel secondo e nel terzo comma dell'art. 10 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 (coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), cosi' come modificato dall'art. unico della legge 24 luglio 1957, n. 633, non sono viziate di illegittimita' costituzionale in riferimento all'art. 34 Costituzione. Ed invero, tali norme disponendo che per le controversie relative a diritti di natura patrimoniale, l'azione giudiziaria e' improponibile se non e' stato presentato il reclamo gerarchico entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento dell'azienda, non violano l'art. 24 della Costituzione. E' cio' perche' dette controversie possono turbare l'organizzazione del personale e il funzionamento dei servizi che la legge intende mantenere costantemente in efficienza e possono incidere altresi' su interessi consimili degli altri dipendenti dell'azienda, interessi che e' opportuno non siano esposti, per lungo tempo, ad incertezze e a rischi. Ad appagare questa esigenza mira il summenzionato termine, volendosi con cio' conseguire una sollecita definizione - in via amministrativa - delle vertenze, oppure, nel caso in cui questa per tale via non si realizzi, far si che si adisca al piu' presto l'autorita' giudiziaria. E non sono illegittime norme - questa Corte lo ha gia' piu' volte affermato - che disciplinano l'esercizio del diritto di difesa, ammettendo oneri, onde evitare abusi od eccessi o salvaguardare interessi che con tale diritto sostanzialmente non contrastano.

Massima n. 6038

Le norme dell'art. 10 del R.D. n. 148 del 1931 (coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), non violano, l'art. 3 della Costituzione, perche' il trattamento differenziato per il personale autofilotranviario e' giustificato da esigenze preminenti di pubblico interesse, quali la regolarita' del traffico e la sicurezza dei viaggiatori.

Massima n. 6039

Il testo originario dell'art. 10 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 (prima, cioe', della modifica introdotta con l'articolo unico della legge 24 luglio 1957, n. 633) che dichiara l'improponibilita' dell'azione giudiziaria qualora il prestatore d'opera non abbia presentato reclamo gerarchico entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento dell'azienda lesivo dei suoi diritti, non e' in contrasto con l'art. 76 della Costituzione. E cio' perche' l'art. 23 della legge (delegante) 3 aprile 1926, n. 563 autorizzo' il Governo "a dare per decreto, le disposizioni per l'attuazione della legge stessa e per il suo coordinamento con le disposizioni del R.D. 19 ottobre 1923, n. 2311, della legge 15 giugno 1893, n. 295, e del R.D.L. 2 dicembre 1923, n. 2686, che saranno sottoposti alla necessaria revisione, e con ogni altra legge dello Stato". Non si tratta dunque di coordinare soltanto le norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sull'equo trattamento del personale addetto alle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna esercitata dalla industria privata, da provincie e da comuni, di cui al R.D.L. n. 2311 del 1923, ma di un coordinamento di maggiore portata, esteso alla legge n. 295 del 1893, ed ai RR.DD. del 1923 sopraindicati. E il principio della prestazione di un reclamo gerarchico per un tentativo di conciliazione fra l'azienda ed il prestatore d'opera faceva parte del sistema introdotto dalla legge sui probi viri del 1893 e riprodotto poi da due RR.DD del 1923 con i quali la nuova legge andava coordinata. Per di piu', l'art. 10 della legge del 1893 sanciva espressamente che "nessuna delle controversie concernenti rapporti di lavoro puo' essere posta innanzi ai magistrati ordinari senza previo esperimento di conciliazione innanzi all'ufficio di conciliazione".

Massima n. 6040

Il suddetto articolo 10 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 e' viziato di illegittimita' costituzionale, limitatamente alla ipotesi in cui dispone la ripetuta improponibilita' dell'azione giudiziaria, nei casi di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico anche per le controversie di lavoro aventi per oggetto competenze arretrate oppure prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale. E cio' perche' i diritti di carriera, l'inquadramento in categoria o classi, il riconoscimento di una qualifica, etc., non hanno alcun rapporto col precetto costituzionale, che assicura al lavoratore una retribuzione edeguata alla quantita' del lavoro prestato, anche se da essi puo' derivare, indirettamente, un vantaggio economico, come ha gia' deciso la predetta sentenza n. 39 del 1969. Ma allorquando si tratti di tutela giurisdizionale per diritti di contenuto esclusivamente patrimoniale, la norma che dichiara la improponibilita' dell'azione giudiziaria per mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico viola gli artt. 24 e 36 della Costituzione.

Massima n. 6041

E' manifestamente infondate la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 delle disposizioni annesse al R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328 (disposizione per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti in concessione), modificato dal R.D.L. 2 dicembre 1923, n. 2682, sollevata dalle ordinanze del Pretore di Parma, avendo questa Corte gia' dichiarato illegittima la suddetta norma con sentenza n. 146 del 1971.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), limitatamente alla parte in cui dispone l'improponibilità dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico, per le controversie di lavoro aventi per oggetto competenze arretrate oppure prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, così come modificato dall'articolo unico della legge 24 luglio 1957, n. 633, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 36 e 76 della Costituzione dalle ordinanze del tribunale di Bolzano, del tribunale di Milano e del pretore di Parma, indicate in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 delle disposizioni annesse al r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328 (disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti in concessione), modificato dal r.d.l. 2 dicembre 1923, n. 2682, sollevata dalle ordinanze del pretore di Parma, avendo questa Corte già dichiarato illegittima la suddetta norma con sentenza n. 146 del 1971.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze