Corte costituzionale

Sentenza n. 43/1972

Corte cost., sent. 15 marzo 1972, n. 43

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
43/1972
Data di deposito
15 marzo 1972
Data di decisione
9 marzo 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:43

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, lett. d, legge n. 327 del 15 luglio 1906
  • art. 1, comma 3, decreto-legge n. 9 del 15 febbraio 1969
  • art. 1, legge n. 119 del 5 aprile 1969
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 27 ottobre 1953
  • legge n. 3060 del 28 dicembre 1952
  • art. 4, lett. c, regio decreto n. 274 del 11 febbraio 1929

Parametri

Massime

Massima n. 5994

Nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale delle leggi, non e' ammessa nessuna forma di intervento - ad eccezione di quello del Presidente del Consiglio dei Ministri - e possono costituirsi soltanto le parti del giudizio di merito alle quali deve essere notificata l'ordinanza di rimessione non letta nel pubblico dibattimento. (Ord. 12 gennaio 1972).

Massima n. 5995

Ai fini della individuazione dei soggetti che hanno diritto di costituirsi davanti alla Corte nei giudizi incidentali di legittimita' costituzionale non sono sindacabili dalla Corte gli eventuali vizi del contraddittorio verificatisi nel corso del giudizio di merito. (Ord. 12 gennaio 1972).

Massima n. 5996

Qualora il giudizio a quo motivi adeguatamente in ordine alla rilevanza della questione da lui sollevata, ritenendo che la norma debba essere interpretata nel senso della sua applicabilita' al caso di specie, non spetta alla Corte di sindacare la motivazione medesima sotto il profilo di una diversa interpretazione della norma impugnata.

Massima n. 5997

Dall'esame sistematico delle norme concernenti l'esercizio pubblico della professione di ragioniere risulta con sicurezza che sono tuttora in vigore, sul punto relativo ai requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo e per l'esercizio pubblico della professione, le norme dettate dalla legge 15 luglio 1906, n. 327 e segnatamente all'art. 2, comma secondo, lett. d che prescrive il compimento di un periodo di pratica biennale presso un ragioniere collegiato nonche' il superamento di un esame pratico. Tali norme, infatti, non sono state abrogate o derogate dalle leggi successive, e segnatamente dalla legge 28 dicembre 1952, n. 3060 e dal D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068; la legge di delegazione (n. 3060 del 1952), in particolare, in funzione dell'ordinamento della professione di ragioniere, ha fissato principi e criteri direttivi in coerenza con una volonta' innovatrice e in modo tale che l'emittenda disciplina potesse essere adeguata alle attuali esigenze, ma non ha inteso modificare ne' ha modificato la normativa per le condizioni richieste relativamente all'iscrizione all'albo; e la legge delegata, attraverso il rinvio, non da' vita a norme estranee alla materia della delega o incompatibili con i principi ed i criteri direttivi di cui alla stessa legge di delega.

Massima n. 5998

In ordine alla professione di ragioniere occorre tenere distinta la normativa diretta a disciplinare l'esercizio della professione medesima e quella diretta invece alla disciplina dell'ordinamento degli studi. Quest'ultima normativa nella parte in cui dispone che il conseguimento del titolo di studio conclusivo del corso presso gli Istituti tecnici commerciali da' diritto all'esercizio della professione considerata il titolo medesimo solo come titolo di legittimazione all'esercizio della professione ma non anche come autorizzazione all'esercizio stesso.

Massima n. 5999

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma secondo, lett. d, della legge 15 luglio 1906, n. 327 (sull'esercizio della professione di ragioniere) in riferimento agli artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione. Infatti detta norma, che prevede, per l'iscrizione all'albo, il compimento di un periodo di pratica biennale presso un ragioniere collegiato nonche' il superamento di un esame pratico, tiene distinti l'esame di Stato conclusivo del ciclo di studi e l'altro, parimenti di Stato, a carattere professionale, rispettando cosi' l'art. 33, comma quinto, della Costituzione che, appunto, prevede due esami di Stato. Inoltre, il citato art. 2, se e' vero che detta una disciplina diversa da quella prevista per altre professioni, non viola per questo l'art. 3 della Costituzione essendo l'indicata diversita' di normativa corrispondente ad una oggettiva diversita' di situazioni giuridiche.

Massima n. 6000

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma terzo, del D.L. 15 febbraio 1969, n. 9 (riordinamento degli esami di Stato, di maturita', di abilitazione e di licenza della scuola media) convertito in legge con modificazioni dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in riferimento all'art. 33, comma quinto, della Costituzione. Infatti con la norma denunciata si dichiara solamente che il diploma di maturita' conseguito presso gli Istituti tecnici abilita, tra l'altro, alla professione di ragioniere e con cio' la disciplina e' destinata ad operare sul terreno scolastico e non anche immediatamente e direttamente su quello professionale. Risultano cosi' distinti, in conformita' al disposto dell'art. 33, comma quinto, della Costituzione, l'esame di Stato conclusivo del ciclo degli studi e quello diretto a consentire l'iscrizione all'albo professionale.

Massima n. 6001

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31, n. 5 del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), in relazione alla legge 28 dicembre 1952, n. 3060 (delega al Governo della facolta' di provvedere alla riforma degli ordinamenti delle professioni di esercente in economia e commercio e di ragioniere), in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione. Infatti detta normativa, per quanto concerne le condizioni per l'iscrizione all'albo dei ragionieri, non da' vita a norme estranee alla materia della delega o incompatibili con i principi o i criteri direttivi contenuti nella stessa legge di delega.

Massima n. 6002

L'art. 1, comma terzo, del D.L. 15 febbraio 1969, n. 9, relativamente al conseguimento del diploma di geometra non ha portata innovativa: esso in particolare non dispone che colui che abbia superato l'esame di maturita' alla fine dei corsi presso gli Istituti tecnici per geometri ed in quanto abilitato, per cio' solo, all'esercizio della professione, abbia diritto all'iscrizione all'albo tenuto dal Consiglio del Collegio provinciale dei Geometri. Consegue che tale norma non contrasta con l'art. 33, comma quinto, della Costituzione - che distingue tra l'esame di Stato che abilita all'esercizio della professione - non potendosi in essa rinvenire il precetto che consente all'abilitato l'iscrizione al relativo albo: la disciplina concernente le condizioni per l'iscrizione all'albo, infatti, va ricercata nell'ordinamento della professione di geometra, e, in particolare, nell'art. 4, lett. c del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274.

Massima n. 6003

Gli artt. 76 e 77 della Costituzione fissano i presupposti, le condizioni e i limiti dell'attivita' legislativa delegata e riflettono nel contempo l'esigenza che la legge delegata sia nel suo contenuto sostanziale conforme a quella di delegazione. Pertanto non sia ha violazione dei citati precetti costituzionali qualora con la legge delegata siano dettate o implicitamente mantenute norme gia' esistenti nel sistema rientranti nella materia oggetto della delega e compatibili con i principi e criteri direttivi.

Massima n. 6004

L'art. 33, comma quinto, della Costituzione, prescrivendo un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuola e per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale, ha segnato e segna un limite all'attivita' passata e futura del legislatore. Esso distingue tra l'esame di Stato conclusivo dei corsi degli studi e quello professionale; conseguentemente nella disciplina di tali esami, distinti o unificati che essi siano, debbono essere dettate norme idonee a consentire un serio ed oggettivo accertamento del grado di maturita' del discente e del concreto possesso da parte dello stesso della preparazione, attitudine e capacita' tecnica necessario perche' dell'esercizio pubblico dell'ativita' professionale i cittadini possano giovarsi con fiducia.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 2, comma secondo, lettera d, della legge 15 luglio 1906, n. 327 (sull'esercizio della professione di ragioniere), in riferimento agli artt. 3 e 33, comma quinto, della Costituzione;

b) dell'art. 31, n. 5, del d.PR. 27 ottohre 1953, n. 1068 (ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), in relazione alla legge 28 dicembre 1952, n. 3060 (delega al Governo della facoltà di provvedere alla riforma degli ordinamenti delle professioni di esercente in economia e commercio e di ragioniere), in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;

c) dell'art. 1, comma terzo, del d.l. 15 febbraio 1969, n. 9 (riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media), convertito in legge con modificazioni dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in riferimento all'art. 33, comma quinto, della Costituzione;

sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe rispettivamente dal tribunale di Torino, dal tribunale di Novara, e dal tribunale di Lucca e dal Consiglio nazionale dei geometri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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