Corte costituzionale
Sentenza n. 30/1972
Corte cost., sent. 17 febbraio 1972, n. 30
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 30/1972
- Data di deposito
- 17 febbraio 1972
- Data di decisione
- 10 febbraio 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:30
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, lett.c, legge n. 963 del 14 luglio 1965
- art. 26, lett. d, legge n. 963 del 14 luglio 1965
Parametri
Massime
Massima n. 5934
E' palesemente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma contenuta nella lett. c dell'art. 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963 - che commina la pena accessoria della sospensione di validita' del permesso di pesca - sollevata, in riferimento all'art. 27, primo comma, Cost., in un giudizio nel quale non era imputato il titolare del permesso. Non e', infatti, invocabile il principio costituzionale della responsabilita' strettamente personale, rispetto a chi, non essendo stato sottoposto a procedimento, non puo' essere raggiunto da una pena accessoria, essendo questa vincolata all'irrogazione di una pena principale.
Massima n. 5935
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale della lett. d dell'art. 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, che commina la pena accessoria dell'interdizione di esercitare la pesca marittima, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 4 e 27, terzo comma, della Costituzione, anche limitatamente all'inciso che estende l'interdizione dell'esercizio della pesca "alle dipendenze altrui", in riferimento agli artt. 4 e 35 della Costituzione. L'esercizio di un'attivita' puo', infatti, essere sottoposto a condizioni limiti ed obblighi in funzione di interessi ritenuti meritevoli di protezione, quali, nella specie, le esigenze della biologia marina e dell'ecologia. D'altro canto, stante il carattere illecito della condotta incriminata, e' da escludere, la violazione degli artt. 1, primo comma, 4 e 35 della Costituzione. Data la lieve durata della proibizione di esercitare la pesca marittima, non sussiste neppure il contrasto con l'art 27, terzo comma, della Costituzione. Per quanto, infine, concerne la interdizione all'esercizio della pesca "anche alle dipendenze altrui", va precisato che essa colpisce il responsabile del reato. Di conseguenza un comandante o capobarca subira' la proibizione di esercitare l'attivita' lavorativa della pesca sia nella sua qualita', sia come lavoratore subordinato. Il fatto commesso dal lavoratore dipendente, peraltro, e' penalmente sanzionato nell'ambito ed entro i confini delle disposizioni della parte generale del codice penale, specie con riguardo agli artt. 110 segg., 51, 47 e 48.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina della pesca marittima), sollevata, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Piombino con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. d, della stessa legge, sollevata, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 4 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Massa con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'inciso "anche alle dipendenze altrui", contenuto nell'art. 26, lett. d, della stessa legge, sollevata, in riferimento agli artt. 4 e 35 della Costituzione, dal pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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