Corte costituzionale

Sentenza n. 24/1972

Corte cost., sent. 17 febbraio 1972, n. 24

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
24/1972
Data di deposito
17 febbraio 1972
Data di decisione
10 febbraio 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:24

Norme oggetto del giudizio

  • art. 22, decreto-legge n. 510 del 24 giugno 1961
  • legge n. 769 del 28 luglio 1961

Parametri

Massime

Massima n. 5916

Non puo' ravvisarsi violazione del principio di eguaglianza tutte le volte che a posizioni differenziate corrispondono discipline razionalmente e conseguentemente differenziate.

Massima n. 5917

L'ammissibilita' della composizione in via amministrativa preveduta dall'art. 22 del D.L. 24 giugno 1961, n. 510, per soli reati che implicano evasione fiscale non viola il principio di eguaglianza, in quanto la disparita' di trattamento, rispetto ai reati puniti con la sola multa, non implicanti evasione fiscale, trova razionale giustificazione nel preminente interesse pubblico alla riscossione del tributo evaso.

Massima n. 5918

Sono inammissibili perche' irrilevanti nel giudizio di merito, che ha per oggetto un reato per il quale non e' ammessa composizione in via amministrativa, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 22 del D.L. n. 510, sollevate con riferimento agli artt. 101, 108 e 113 della Costituzione, nonche' in relazione al principio di eguaglianza, nella parte in cui la norma denunziata stabilisce, al secondo comma, "purche' effettuato prima della trasmissione del processo verbale di accertamento all'autorita' giudiziaria", in quanto presuppongono la possibilita' di detta composizione amministrativa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del d.l. 24 giugno 1961, n. 510, recante "Modificazioni al regime fiscale degli olii di semi", sollevata dai tribunali di Novara e Rovereto con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude dall'oblazione i reati non comportanti evasione di tributi, punibili con la sola pena della multa;

2) dichiara inammissibili, perché irrilevanti, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22 del suddetto d.l. n. 510, sollevate:

a) dal tribunale di Novara, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 101, 108 e 113 della Costituzione;

b) dal tribunale di Rovereto, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui la norma denunziata stabilisce, al secondo comma, "purché effettuato prima della trasmissione del processo verbale di accertamento all'autorità giudiziaria".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze