Corte costituzionale
Sentenza n. 24/1972
Corte cost., sent. 17 febbraio 1972, n. 24
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 24/1972
- Data di deposito
- 17 febbraio 1972
- Data di decisione
- 10 febbraio 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:24
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, decreto-legge n. 510 del 24 giugno 1961
- legge n. 769 del 28 luglio 1961
Parametri
Massime
Massima n. 5916
Non puo' ravvisarsi violazione del principio di eguaglianza tutte le volte che a posizioni differenziate corrispondono discipline razionalmente e conseguentemente differenziate.
Massima n. 5917
L'ammissibilita' della composizione in via amministrativa preveduta dall'art. 22 del D.L. 24 giugno 1961, n. 510, per soli reati che implicano evasione fiscale non viola il principio di eguaglianza, in quanto la disparita' di trattamento, rispetto ai reati puniti con la sola multa, non implicanti evasione fiscale, trova razionale giustificazione nel preminente interesse pubblico alla riscossione del tributo evaso.
Massima n. 5918
Sono inammissibili perche' irrilevanti nel giudizio di merito, che ha per oggetto un reato per il quale non e' ammessa composizione in via amministrativa, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 22 del D.L. n. 510, sollevate con riferimento agli artt. 101, 108 e 113 della Costituzione, nonche' in relazione al principio di eguaglianza, nella parte in cui la norma denunziata stabilisce, al secondo comma, "purche' effettuato prima della trasmissione del processo verbale di accertamento all'autorita' giudiziaria", in quanto presuppongono la possibilita' di detta composizione amministrativa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del d.l. 24 giugno 1961, n. 510, recante "Modificazioni al regime fiscale degli olii di semi", sollevata dai tribunali di Novara e Rovereto con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude dall'oblazione i reati non comportanti evasione di tributi, punibili con la sola pena della multa;
2) dichiara inammissibili, perché irrilevanti, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22 del suddetto d.l. n. 510, sollevate:
a) dal tribunale di Novara, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 101, 108 e 113 della Costituzione;
b) dal tribunale di Rovereto, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui la norma denunziata stabilisce, al secondo comma, "purché effettuato prima della trasmissione del processo verbale di accertamento all'autorità giudiziaria".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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