Corte costituzionale
Sentenza n. 146/1972
Corte cost., sent. 27 luglio 1972, n. 146
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 146/1972
- Data di deposito
- 27 luglio 1972
- Data di decisione
- 14 luglio 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:146
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, legge n. 583 del 13 luglio 1967
- art.unico, legge n. 369 del 20 marzo 1968
Parametri
Massime
Massima n. 6318
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 (miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450, e 11 dicembre 1962, n. 1730), e dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968 (nuova decorrenza per l'applicazione delle norme contenute nell'art. 22 della legge 13 luglio 1967 n. 583, sui trattamenti posti a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia,e loro estensione ad altre forme di pensione) cosi' come sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione. E cio' perche' una norma destinata ad essere applicata nei confronti di tutti indistintamente gli appartenenti ad una stessa categoria razionalmente individuata non disattende il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 ne' quello di cui all'art. 53 Cost. E non disattende altresi' i principi proclamati negli artt. 36 e 38 della Costituzione perche' "la ritenuta progressiva" sulle altre pensioni disposta dalle norme impugnate, ha sostanzialmente carattere di prestazione imposta. E, pur tenendo conto della particolare protezione di cui godono le retribuzioni dei lavoratori, e' certo che le loro pensioni, salvo espresse eccezioni, non si sottraggono al regime tributario.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 (miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450, e 11 dicembre 1962, n. 1730), e dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369 (nuova decorrenza per l'applicazione delle norme contenute nell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, sui trattamenti posti a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, e loro estensione ad altre forme di pensione), questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione dall'ordinanza del tribunale di Bologna del 6 ottobre 1970.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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