Corte costituzionale

Sentenza n. 146/1972

Corte cost., sent. 27 luglio 1972, n. 146

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
146/1972
Data di deposito
27 luglio 1972
Data di decisione
14 luglio 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:146

Norme oggetto del giudizio

  • art. 22, legge n. 583 del 13 luglio 1967
  • art.unico, legge n. 369 del 20 marzo 1968

Parametri

Massime

Massima n. 6318

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 (miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450, e 11 dicembre 1962, n. 1730), e dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968 (nuova decorrenza per l'applicazione delle norme contenute nell'art. 22 della legge 13 luglio 1967 n. 583, sui trattamenti posti a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia,e loro estensione ad altre forme di pensione) cosi' come sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione. E cio' perche' una norma destinata ad essere applicata nei confronti di tutti indistintamente gli appartenenti ad una stessa categoria razionalmente individuata non disattende il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 ne' quello di cui all'art. 53 Cost. E non disattende altresi' i principi proclamati negli artt. 36 e 38 della Costituzione perche' "la ritenuta progressiva" sulle altre pensioni disposta dalle norme impugnate, ha sostanzialmente carattere di prestazione imposta. E, pur tenendo conto della particolare protezione di cui godono le retribuzioni dei lavoratori, e' certo che le loro pensioni, salvo espresse eccezioni, non si sottraggono al regime tributario.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 (miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450, e 11 dicembre 1962, n. 1730), e dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369 (nuova decorrenza per l'applicazione delle norme contenute nell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, sui trattamenti posti a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, e loro estensione ad altre forme di pensione), questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione dall'ordinanza del tribunale di Bologna del 6 ottobre 1970.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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