Corte costituzionale

Sentenza n. 91/1971

Corte cost., sent. 29 aprile 1971, n. 91

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
91/1971
Data di deposito
29 aprile 1971
Data di decisione
22 aprile 1971
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:91

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 5573

La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313, terzo comma, cod. pen., in riferimento all'art. 104, primo comma, della Costituzione, deve dichiararsi manifestamente infondata, essendo gia' stata dichiarata non fondata con la sent. 22 del 1959 e non essendo stati addotti motivi nuovi, ne' ravvisandosi ragioni che possano indurre a diversa decisione.

Massima n. 5574

L'interpretazione della disposizione di cui all'art. 313, terzo comma, cod. pen., secondo la quale nell'ipotesi di concorso di piu' persone nel medesimo fatto-reato l'autorizzazione a procedere possa essere concessa nei confronti di un imputato e negata per contro nei confronti di un altro, in base ad una illimitata facolta' di scelta da parte del Ministro della giustizia, si rivela in contraddizione con la ragione d'essere dell'istituto: tale disposizione prescrivendo la necessita' di autorizzazione a procedere in considerazione della natura oggettiva dei reati ivi contemplati e non in considerazione delle qualita' personali degli imputati (cfr. gia' la sent. n. 22 del 1959).

Massima n. 5575

L'indivisibilita' dell'autorizzazione a procedere, stabilita come nel caso dell'art. 313, terzo comma, cod. pen., con riguardo al fatto, e' da ritenere conforme ai principi, nulla rilevando in contrario che manchi nel codice una espressa disposizione in tal senso, quale si rinviene invece negli artt. 120, 123, 129 e 130, per la querela, la richiesta e l'istanza: giacche', in questa ultima ipotesi, a differenza che in quella precedente, la procedibilita' o la proseguibilita' dell'azione penale possono indifferentemente essere subordinate a valutazioni di ordine soggettivo, oltre che oggettivo, ed era quindi necessaria una norma che ne estendesse in ogni caso, cio' malgrado, l'efficacia ai coimputati.

Massima n. 5576

Non e' fondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313, terzo comma, cod. pen., posto che nell'ipotesi di concorso di piu' persone in un medesimo tra i reati previsti da quella disposizione l'autorizzazione a procedere concessa nei confronti di un coimputato si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il fatto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del codice penale, sollevata, con l'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Lucca di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 104, primo comma, della Costituzione e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 22 del 16 aprile 1959;

b) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 313, terzo comma, del codice penale, sollevata, con l'ordinanza della Corte d'assise di Torino di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1971

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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