Corte costituzionale
Sentenza n. 62/1971
Corte cost., sent. 30 marzo 1971, n. 62
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 62/1971
- Data di deposito
- 30 marzo 1971
- Data di decisione
- 24 marzo 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:62
Norme oggetto del giudizio
- art. 304-bis, comma 1, codice di procedura penale 1930
- decreto-legge n. 2 del 23 gennaio 1971
- legge n. 62 del 18 marzo 1971
- art. 3, legge n. 932 del 5 dicembre 1969
- art. 304-bis, codice di procedura penale 1930
- art. 366, comma 2, codice di procedura penale 1930
- art. 304-quater, codice di procedura penale 1930
- art. 304-ter, codice di procedura penale 1930
Parametri
- art. 24, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 137, Costituzione
- art. 134, Costituzione
- art. 30, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 5499
Allorche' una disposizione di legge, impugnata innanzi alla Corte costituzionale, viene sostituita, nelle more del giudizio, da una legge sopravvenuta, gli atti non vanno restituiti al giudice a quo, per un nuovo esame della rilevanza, se la norma in questione sia gia' stata dichiarata illegittima, in un precedente giudizio, e abbia quindi cessato di avere efficacia. Pertanto in seguito alla sentenza 10 dicembre 1970, n. 190, va dichiarata manifestamente infondata, per gia' dichiarata illegittimita' della norma impugnata, e senza quindi che gli atti debbano - in considerazione del d.l. 23 gennaio 1971, n. 2 (con il quale la norma stessa e' stata sostituita) - essere restituiti al giudice a quo, la questione proposta nei confronti dell'art. 304 bis, primo comma, cod. proc. pen., nella parte (ora eliminata in cui escludeva il diritto del difensore dell'imputato di assistere all'interrogatorio.
Massima n. 5500
E' insindacabile la valutazione, in base a cui la Corte costituzionale elimina dall'ordinamento, siccome le impongono i poteri istituzionali ad essa conferiti, le norme che risultino contrastanti con la Costituzione.
Massima n. 5501
La sindacabilita' delle omissioni legislative che si risolvono in violazione di precetti costituzionali - a parte il problema dei limiti che, secondo a varieta' dei casi, il giudizio di costituzionalita' incontra nell'esercizio di siffatto controllo - non si puo' escludere in assoluto senza far venir meno in ampia misura le garanzie del sistema.
Massima n. 5502
L'art. 304 bis, primo comma, del cod. proc. penale, nel testo preesistente alla sentenza n. 190 del 1970, con cui la Corte lo dichiaro' in parte illegittimo, riconoscendo il diritto del difensore di assistere ad atti tassativamente indicati, positivamente imponeva che l'interrogatorio dell'imputato, durante l'istruttoria, venisse assunto in assenza di lui. In quel caso la pronuncia della Corte ebbe quindi ad oggetto una statuizione legislativa che, pur essendo solo indirettamente desumibile dal testo impugnato, non percio' si risolveva in una mera omissione. E' percio' da escludersi che il dispositivo della sent. n. 190 tendesse ad una positiva integrazione del diritto vigente, non consentita al giudice della costituzionalita' delle leggi.
Massima n. 5503
Anche quando non si tratti di una mera omissione legislativa, ma di una norma di contenuto positivo, la perdita di efficacia di essa, conseguente alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale, e' sempre fonte di una innovazione del diritto vigente, riconoscibile con l'impiego dei normali canoni ermeneutici. Cio' posto, e' agevole comprendere come la decisione della Corte (sent. n. 190 del 1970), con la quale fu dichiarato illegittimo l'art. 304 bis. c.p.p., nella parte in cui escludeva il diritto del difensore di assistere, in istruttoria, all'interrogatorio dell'imputato, abbia determinato una espansione dei diritti processuali del difensore stesso.
Massima n. 5504
L'applicazione ulteriore, sicuramente vietata dal vigente ordinamento (cfr. sent. n. 49 del 1970) di una norma riconosciuta e dichiarata costituzionalmente illegittima, non solo, paralizzando nei loro effetti le attribuzioni della Corte (le cui pronunce sono insindacabili da altri poteri), comporta una violazione dell'ordine costituzionale delle competenze, ma arreca grave e pericoloso pregiudizio all'effettiva operativita' delle supreme garanzie predisposte dalla Costituzione della Repubblica. Il decreto legge 23 gennaio 1971, n. 2 (convertito poi in legge 18 marzo 1971, n. 62) con il quale, modificandosi, in conformita' alla sentenza della Corte costituzionale n. 190 del 1970, l'art. 304 bis, comma primo, c.p.p., si e' riconosciuto il diritto del difensore di assistere, in istruttoria, all'interrogatorio dell'imputato, e' stato emanato in considerazione del fatto che alcune autorita' giudiziarie avevano ritenuto di dover negare l'immediata operativita' della statuizione contenuta nella sentenza n. 190. Tale intervento legislativo ha reso percio' superfluo il ricorso ad altri strumenti giuridici idonei a ripristinare il pieno rispetto delle competenze costituzionali.
Massima n. 5505
Allorche' una disposizione di legge, dichiarata in parte incostituzionale, risulta di conseguenza modificata in un senso nel quale non e' piu' illegittima, le altre norme dell'ordinamento che facciano ad essa rinvio, non possono piu', neppur esse, essere ritenute, a causa del rinvio stesso, illegittime. Pertanto, in tale ipotesi, una volta dichiarata parzialmente illegittima la prima disposizione, le questioni di legittimita' costituzionale proposte, in quanto fanno ad essa rinvio, nei confronti delle seconde, vanno dichiarate prive di fondamento. E' questo il caso della questione di legittimita' costituzionale formulata nei confronti dell'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, contenente "modificazioni al codice di procedura penale", in quanto avrebbe negato al difensore il diritto di assistere all'interrogatorio dell'indiziato: cio' che non puo' piu' ora assolutamente ritenersi, giacche', secondo lo stesso art. 3 della legge n. 932, nelle indagini di polizia giudiziaria "si osservano le norme dell'istruttoria formale" e quindi, nella specie, quelle dell'art. 304 bis, c.p.p., il quale, nel contenuto normativo assunto a seguito della sentenza, di parziale illegittimita', n. 190 del 1970, consente al difensore di assistere, durante l'istruttoria, all'interrogatorio dell'imputato.
Massima n. 5506
E' destituita di fondamento la denuncia di illegittimita' costituzionale che si riferisce ad un contenuto normativo che risulti del tutto estraneo all'articolo di legge impugnato. E' questo il caso della denuncia di incostituzionalita' - che va percio' dichiarata non fondata - formulata nei confronti dell'art. 366, secondo comma, c.p.p., in base all'errato presupposto che esso, prevedendo la mera nomina del difensore, vieti, di conseguenza, che il difensore assista all'interrogatorio dell'imputato. E' infatti l'art. 304 bis, primo comma, (modificato, riguardo all'interrogatorio, per effetto della sent. n. 190 del 1970 e, in seguito a questa, con il d.l. n. 2 del 1971, converito in legge 18 marzo 1971, n. 62) e non l'art. 366, secondo comma, c.p.p., a stabilire a quali atti istruttori il difensore puo' assistere.
Massima n. 5507
il diritto del difensore, sancito dagli artt. 304 bis, ter, quater, c.p.p., ad assistere a determinati atti essendo, nel contempo, diritto dell'imputato a farsi assistere da lui, quel che nei confronti del giudice e delle altre parti e' esercizio di un diritto processuale, nel rapporto tra il difensore e il suo patrocinato diventa adempimento di un dovere professionale, che trova sanzione anche nelle misure disciplinari che possano colpire il professionista. Pertanto, dovendo escludersi che gli artt. 304 bis, ter, quater, c.p.p., parlando di un "diritto" del difensore, abbiano rimesso l'assistenza agli atti istruttori all'arbitrio del difensore stesso, lasciandolo libero di orientarsi in proposito secondo criteri di maggiore o minore vantaggio economico, non e' in nessun modo possibile collegare alle suddette disposizioni una disparita' nel trattamento di singoli soggetti secondo le diverse loro condizioni economiche e sociali. Secondo i principi costantemente affermati dalla Corte, il diritto inviolabile di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, non comporta che il suo esercizio debba essere disciplinato in modo identico in ogni tipo di procedimento e in ogni fase processuale. Deve percio' ritenersi che, una volta assicurati il diritto dell'imputato di nominare e di essere assistito da un difensore di fiducia o di ufficio, ed il diritto del difensore a svolgere adeguati interventi, non esca dai limiti della discrezionalita' del legislatore una disciplina che, diversamente valutando le esigenze difensive nella fase istruttoria e in quella dibattimentale, ritenga, per quanto riguarda la prima, che esse non impongano, attraverso la sanzione della nullita' degli atti, una necessaria partecipazione del difensore. Va dunque dichiarata non fondata la questione proposta in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con ordinanza 21 marzo 1969 nei confronti degli artt. 304 bis, ter e quater c.p.p., nella parte in cui prevedono, per i difensori, soltanto come un "diritto" - e quindi facoltativa - anziche' come un "dovere" - perche' necessaria - la loro assistenza agli atti indicati nel primo comma dell'art. 304 bis".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 bis, primo comma, del codice di procedura penale, già dichiarato con sentenza n. 190 del 1970 costituzionalmente illegittimo nella parte in cui esclude il diritto del difensore dell'imputato di assistere all'interrogatorio;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costi tuzionale dell'art. 366, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata dalla ordinanza del pretore di Camposampiero, nella parte indicata in motivazione, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costi tuzionale degli artt. 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale, sollevata dalla stessa ordinanza, nella parte indicata in motivazione, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
d) dichiara non fondata la questione di legittimità costi tuzionale dell'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, contenente "modificazioni al codice di procedura penale", sollevata, nella parte indicata in motivazione, dall'ordinanza del pretore di Roma in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze