Corte costituzionale
Sentenza n. 55/1971
Corte cost., sent. 22 marzo 1971, n. 55
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 55/1971
- Data di deposito
- 22 marzo 1971
- Data di decisione
- 11 marzo 1971
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:55
Norme oggetto del giudizio
- art. 28, codice di procedura penale 1930
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 24, comma 1, Costituzione
- art. 24, comma 2, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 103, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 24, Costituzione
Massime
Massima n. 5476
La Corte costituzionale puo' riesaminare questioni gia' decise con sentenza d'infondatezza quando l'importanza di esse e gli aspetti di dubbio che la soluzione presenta lo rendano necessario (fattispecie relativa alla questione di legittimita' di costituzionale dell'art. 28, codice procedura penale, nella parte in cui dispone che nel giudizio civile o amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti di coloro che rimasero ad esso estranei perche' non posti in condizione di intervenirvi).
Massima n. 5477
La norma di cui all'art. 28, c.p.p., nella parte in cui dispone che nel giudizio civile o amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti di coloro che rimasero ad esso estranei perche' non posti in condizione di intervenirvi, contrasta, sia col secondo comma dell'art. 24, Cost., poiche' l'imposizione di tale vincolo non solo indebolisce, ma rende assolutamente impossibile ai terzi l'esercizio del diritto di difesa, di cui e' componente essenziale la disponibilita' della prova dei fatti ritenuti idonei a far risultare la fondatezza delle ragioni dedotte a propria difesa, sia con il primo comma dello stesso articolo, perche' l'inibizione di tale prova si concreta in un pratico disconoscimento del diritto di azione.
Massima n. 5478
Si rende necessario richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte relativamente ai requisiti necessari affinche' possa ritenersi soddisfatto il diritto di difesa sancito dal secondo comma dell'art. 24 Cost., quando lo si consideri nel suo nucleo sostanziale ed irriducibile, e percio' tale da richiedersi in ogni specie di giudizio, quale che sia la struttura dei relativi procedimenti. E' costante in questa giurisprudenza l'affermazione dell'esigenza del riconoscimento "pieno ed effettivo" del diritto in parola, affinche' sia garantita la sua "inviolabilita'", secondo quanto sancito dall'art. 24. Anche quando e' stato ammesso che le modalita' di esercizio del diritto possono variare secondo le speciali caratteristiche strutturali dei singoli processi, si e' avuto cura di precisare che le peculiarita' stesse non devono essere tali da menomare l'esistenza del diritto, affinche' ne riescano assicurati lo scopo e la funzione, e purche' non se ne renda estremamente difficile l'esercizio (sent. n. 93 del 1962, n. 2 del 1964, n. 5 del 1965). Per il conseguimento di tali finalita' si e' affermata la necessita' dell'instaurazione di un contraddittorio fra le parti, che consenta di opporre controdeduzioni alle deduzioni avversarie (sent. n. 59 del 1959 e n. 83 del 1969), nonche' dell'ausilio tecnico-professionale di un difensore (sent. n. 11, 52 e 70 del 1965, n. 53 e 86 del 1968, n. 148 e 149 del 1969, n. 69, 76 e 190 del 1970). Contraddittorio ed ausilio sarebbero pero' nome vano, se non fosse reso possibile l'accertamento dei fatti su cui si fondano le ragioni sottoposte al giudice e fornire la prova dei fatti stessi (oltre la citata sent. n. 70 del 1965, orr. le n. 133 del 1963, n. 39 e n. 70 del 1961, n. 25 del 1964, n. 94 del 1962, n. 41 del 1965, n. 48 del 1968 - circa il divieto dell'estensione del giudicato in confronto ad un coobbligato -, nonche' la n. 132 del 1968).
Massima n. 5479
La norma di cui all'art. 28, c.p.p., nella parte in cui dispone che nel giudizio civile o amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti di coloro che rimasero ad esso estranei perche' non posti in condizione di intervenirvi, non puo' essere giustificata con riferimento ad un presunto principio di unita' della giurisdizione. Infatti la stessa Costituzione prevede una molteplicita' di specie di pretese, affidate alla cognizione di giurisdizioni diverse, mentre nell'ambito della stessa giurisdizione ordinaria si realizza una varieta' di organi diversamente competenti; sicche', al fine del rispetto di tale ripartizione, e' predisposta una disciplina relativa ai rapporti fra le pronunce dei vari organi, ove per l'esercizio di un'azione spettante alla cognizione di uno di essi si renda necessaria la soluzione, in via pregiudiziale, di una questione rientrante nella competenza di un altro, nonche' una serie di rimedi, preventivi o successivi, di fronte ai conflitti possibili ad insorgere fra i medesimi.
Massima n. 5480
La norma di cui all'art. 28, c.p.p., nella parte in cui dispone che nel giudizio civile o amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti di coloro che rimasero ad esso estranei perche' non posti in condizione di intervenirvi, non puo' essere giustificata argomentando in base all'esigenza dell'economia dei giudizi od a quella della certezza del diritto. Infatti, se e' chiaro che la prima non puo' farsi valere a scapito dei diritti fondamentali, la seconda, ove se ne voglia ammettere la rilevanza costituzionale, trova la sua guarentigia, ma anche i suoi limiti, nell'istituto della cosa giudicata, la cui funzione si esplica nel senso non gia' di richiedere la coerenza logico-formale fra i vari giudicati, ma nell'altro diverso di fissare in modo stabile le risultanze di un giudizio reso in via definitiva riguardo alle situazioni ed ai rapporti che furono oggetto della controversia, ma limitatamente alle parti originarie del giudizio ed a quanti vi intervennero o dovevano intervenirvi.
Massima n. 5481
La norma di cui all'art. 28, c.p.p., nella parte in cui dispone che nel giudizio civile o amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti di coloro che rimasero ad esso estranei perche' non posti in condizione di intervenirvi, non puo' essere giustificata sulla base della sua origine storica, la quale discende, per una parte, dalla speciale fiducia attribuita dal legislatore dell'epoca ai mezzi istruttori esperibili dal giudice penale, in ragione della pienezza del potere ad esso accordato nella raccolta e nella valutazione del materiale probatorio, in virtu' del principio inquisitorio, dal che si fa derivare la prevalenza di fronte agli altri giudici delle sue decisioni; e correlativamente, per un'altra parte, dalla preoccupazione della sfiducia nel magistero penale che verrebbe altrimenti ad insorgere, ove gli accertamenti compiuti nel suo spiegarsi risultassero smentiti o contraddetti da altre pronunce.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 del codice di procedura penale, nella parte in cui dispone che nel giudizio civile o amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti di coloro che rimasero ad esso estranei perché non posti in condizione di intervenirvi.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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