Corte costituzionale
Sentenza n. 5/1971
Corte cost., sent. 20 gennaio 1971, n. 5
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 5/1971
- Data di deposito
- 20 gennaio 1971
- Data di decisione
- 12 gennaio 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:5
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto legislativo luogotenenziale n. 722 del 21 novembre 1945
- art. 9, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 479 del 16 settembre 1946
Parametri
Massime
Massima n. 5366
La norma contenuta nell'art. 2 del D.L.Lgt. 21 novembre 1945, n. 722, prevedendo, come una delle condizioni per la corresponsione degli assegni familiari, la convivenza dell'alimentando con l'impiegato, requisito questo al quale si prescinde per i dipendenti di enti privati per disposizione dell'art. 9 del D.L.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479, che ha modificato gli artt. 6 e 7 del D.L.Lgt. 9 novembre 1944, n. 307, non contrasta con gli artt. 3, 4, 36 e 38 della Costituzione. Non con l'art. 3, perche' tra i due ordinamenti del pubblico impiego e dell'impiego privato esistono fondamentali differenze di organizzazione, di struttura e di finalita', per cui i dipendenti dell'uno e dell'altro vengono a trovarsi in condizioni differenti, dalle quali deriva la legittimita' della disciplina dell'aggiunta di famiglia, che si differenzia anche sul nome dagli assegni familiari spettanti ai lavoratori dell'impiego privato. Non con l'art. 4, perche' il riconoscimento a tutti i cittadini di un diritto al lavoro contiene un'affermazione sul piano costituzionale dell'importanza sociale del lavoro. Non con l'art. 36 perche' la proporzionalita' fra quantita' e qualita' del lavoro prestato e la retribuzione, non e' menomata da particolari presupposti richiesti per il diritto all'aggiunta di famiglia. Non con l'art. 38, perche' questo riguarda non gia' diritto di lavoro, ma il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, proprio del cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi di sussistenza.
Massima n. 5367
Il riconoscimento a tutti i cittadini di un diritto al lavoro contiene unicamente un'affermazione sul piano costituzionale dell'importanza sociale del lavoro.
Massima n. 5368
La proporzionalita' fra quantita' e qualita' del lavoro prestato e la retribuzione, non e' menomata da particolari presupposti per il diritto dell'aggiunta di famiglia.
Massima n. 5369
Il diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale riguarda il cittadino inabile al lavoro sprovvisto di mezzi di sussistenza, mentre i diritti di lavoro, rientrano nella disciplina dell'art. 36 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del D.Lg.Lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (provvedimenti economici in favore dei dipendenti statali), sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 36 e 38 della Costituzione dalla ordinanza indicata in epigrafe del conciliatore di Verona.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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