Corte costituzionale

Sentenza n. 134/1971

Corte cost., sent. 22 giugno 1971, n. 134

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
134/1971
Data di deposito
22 giugno 1971
Data di decisione
16 giugno 1971
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:134

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 11, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 11, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 1223, codice civile
  • art. 2043, codice civile
  • art. 10, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 1910, codice civile
  • art. 10, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 5658

Va respinta la tesi secondo cui, in virtu' dell'art. 38 della Costituzione, il rapporto assicurativo concernente gli infortuni sul lavoro avrebbe perduto il carattere triangolare collegante tra loro i soggetti i quali entrano a costituirlo, e si sarebbe invece sdoppiato, eliminando per il lavoratore la qualita' di parte del rapporto medesimo e facendolo divenire titolare di un diritto autonomo derivabile dall'articolo predetto. Si deve invece raffermare (cfr. sent. n. 22/1967) che, nei comuni casi di infortunio, non viola la Costituzione il principio mutualistico cui si informa il sistema vigente che, mentre garantisce al lavoratore un indennizzo per ogni specie di infortunio, senza riguardo al fattore causale, sottrae poi normalmente il datore all'azione di danno da parte dell'infortunato. Cfr.: 22/67.

Massima n. 5659

Non da' luogo ad una sostanziale ingiustizia, traducibile in una violazione dell'art. 3 della Costituzione (sotto il profilo di creare al lavoratore obbligatoriamente assicurato una condizione deteriore rispetto a chi si avvalga di un rapporto assicurativo con istituto privato, disciplinato dall'art. 1916, cod. civ.), l'art. 11, primo e secondo comma, del t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P. 30 giugno 1965, n. 1124, che consente all'istituto assicuratore di esperire l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro nei casi in cui essendo stato l'infortunio cagionato da fatto penalmente sanzionabile, sussiste, in deroga alla regola generale, la responsabilita' civile del datore di lavoro. I contributi pagati dal datore di lavoro assicurato obbligatoriamente coprono infatti solo i rischi addebitabili a colpa presunta e sono ad essi commisurati, mentre l'obbligo di integrale risarcimento delle vittime dell'infortunio giustamente comprende anche il rimborso all'INAIL di quanto da esso erogato poiche' le prestazioni di questo, ove sussista una responsabilita' per colpa, rappresentano soltanto un'anticipazione rispetto all'assolvimento dell'obbligo da parte del responsabile la quale in omaggio al principio del favore voluto accordare al lavoratore, assicura a questi almeno le prestazioni previdenziali che l'istituto deve comunque corrispondere.

Massima n. 5660

Non da' luogo ad una sostanziale ingiustizia, traducibile in una violazione dell'art. 3 Cost., neppure l'art. 10, 6 e 7 comma, del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, secondo cui dall'importo delle somme spettanti al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento va detratta l'indennita' percepita dall'istituto assicuratore e che conseguentemente esclude la possibilita' del cumulo fra le due specie di erogazioni a favor del lavoratore. E' infatti regola generale consacrata nell'art. 2043 del codice civile, che il risarcimento da fatto illecito deve essere corrispondente al danno effettivamente subito, da effettuarsi secondo le valutazioni stabilite nell'art. 1223, che le limita alla perdita subita ed al mancato guadagno, senza poter mai divenire fonte di lucro per il danneggiato, secondo risulta anche dall'art. 1910 del codice civile.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, sesto e settimo comma, e 11, primo e secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata, con ordinanza del tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 3, 35 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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