Corte costituzionale
Sentenza n. 110/1971
Corte cost., sent. 26 maggio 1971, n. 110
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 110/1971
- Data di deposito
- 26 maggio 1971
- Data di decisione
- 19 maggio 1971
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:110
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 322 del 5 aprile 1961
- art. 243, regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934
- art. 247, regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934
- art. 250, regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934
- art. 1, legge n. 283 del 30 aprile 1962
- art. 1, legge n. 441 del 26 febbraio 1963
- art. 242, regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934
- art. 262, regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934
Parametri
Massime
Massima n. 5612
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge 5 aprile 1961, n. 322 - per il quale meta' dell'importo delle pene pecuniarie, pagate in applicazione delle disposizioni di legge per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, sia divisa in parti uguali fra gli agenti e funzionari che prelevarono i campioni e che eseguirono le analisi - proposta incidentalmente nel procedimento penale a carico di imputati di siffatte frodi, in riferimento agli artt. 97 e 98 della Costituzione, sotto il profilo che l'interesse privato inficierebbe l'operato di tali agenti e funzionari si' da far sorgere dubbi sulla efficacia probatoria sia delle testimonianze, sia delle analisi, mentre i ripetuti articoli della Carta sanciscono, rispettivamente, che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialita' della pubblica amministrazione e che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Ed invero, i sopraccennati dubbi mentre non verrebbero eliminati da una eventuale dichiarazione di illegittimita' della norma impugnata - perche' gli atti compiuti dai verbalizzanti e dai tecnici conserverebbero in ogni caso la loro efficacia - possono essere esclusi dallo stesso giudice facendo ricorso a tutti i mezzi che la legge gli offre per controllare l'attendibilita' della prova e, quindi, definire il procedimento principale.
Massima n. 5613
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 t.u. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), modificato dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, proposta in riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto gia' decisa con la sent. n. 149 del 27 novembre 1969.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 5 aprile 1961, n. 322 (misura delle compartecipazioni alle pene pecuniarie per gli scopritori delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario), sollevata dalle ordinanze del pretore di Torino del 26 maggio 1969 e del pretore di Campobasso del 10 dicembre 1969, in riferimento agli artt. 97, primo comma, e 98, secondo comma, della Costituzione;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242,243,247,250 e 262 t.u. delle leggi sanitarie, approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), modificato dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, questione sollevata dalla suindicata ordinanza del pretore di Campobasso in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione e già decisa con la sentenza n. 149 del 27 novembre 1969.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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