Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1971

Corte cost., sent. 20 gennaio 1971, n. 1

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1/1971
Data di deposito
20 gennaio 1971
Data di decisione
12 gennaio 1971
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:1

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 5350

L'indicazione, da parte del giudice a quo, delle norme costituzionali che si assumono violate, non preclude alla Corte di rinvenire, nelle argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione, la presunta violazione di altri precetti costituzionali, non espressamente richiamati. (Nella fattispecie, sebbene il giudice di sorveglianza presso il tribunale di Genova avesse sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224, secondo comma, del cod. pen., in riferimento ai soli artt. 27, 30 e 31 della Costituzione, la Corte ha ravvisato, nelle argomentazioni dell'ordinanza, anche la doglianza di irragionevolezza della norma denunziata).

Massima n. 5351

L'art. 224, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui contempla la presunzione di pericolosita' e dispone il ricovero obbligatorio di un minore di anni quattordici in riformatorio giudiziario, nel caso di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, non viola ne' l'art. 27 Cost., che attiene soltanto alle pene, ne' ai successivi artt. 30 e 31, in quanto l'inidoneita' dei centri di rieducazione, in genere, dei riformatori in ispecie, riguarda la concreta organizzazione funzionale degli stessi ad opera della p.a. e, in ultima analisi, postula l'intervento del legislatore. La norma denunziata viola invece l'art. 3 Cost., in quanto regola in modo identico situazioni diverse, quali rispettivamente, quella del minore che si avvicini ai quattordici anni (cioe' sia in eta' matrimoniale) e quella invece dell'infante o di un bimbo in tenera eta'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 224, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui rende obbligatorio ed automatico, per i minori degli anni quattordici, il ricovero, per almeno tre anni, in riformatorio giudiziario.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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