Corte costituzionale
Sentenza n. 75/1970
Corte cost., sent. 25 maggio 1970, n. 75
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 75/1970
- Data di deposito
- 25 maggio 1970
- Data di decisione
- 20 maggio 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:75
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 5009
Data la diversita' che intercorre tra il rapporto di agenzia e quello di lavoro subordinato, con la conseguenza che per il primo non puo' considerarsi applicabile il principio di retribuzione sufficiente, non viola l'art. 36 della Costituzione la norma - art. 1751 cod. civ. - che esclude la corresponsione all'agente di commercio della indennita' di cessazione del rapporto, quando tale cessazione sia stata determinata da fatto imputabile allo stesso agente.
Massima n. 5010
Data la diversita' sostanziale tra rapporto di agenzia e rapporto di lavoro subordinato, non determina alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione la diversa normativa rispettivamente adottata per l'uno e per l'altro in tema di indennita' per cessazione del rapporto dall'art. 1751 cod. civ. e dall'art. 2120 cod. civ., nel testo risultante a seguito della sentenza n. 75 del 1968 della Corte costituzionale. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, sotto questo profilo, nei confronti dell'art. 1751 cod. civ..
Massima n. 5011
L'art. 1751 cod. civ., nello stabilire che all'agente di commercio non compete alcuna indennita' per cessazione dal rapporto quando questa sia stata determinata da fatto a lui imputabile, non pone alcuna limitazione alla liberta' di lavoro tanto meno la rinnega: conseguentemente la norma non e' in contrasto con l'art. 4 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1751, comma primo, del codice civile, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 4 e 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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