Corte costituzionale

Sentenza n. 75/1970

Corte cost., sent. 25 maggio 1970, n. 75

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
75/1970
Data di deposito
25 maggio 1970
Data di decisione
20 maggio 1970
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:75

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 5009

Data la diversita' che intercorre tra il rapporto di agenzia e quello di lavoro subordinato, con la conseguenza che per il primo non puo' considerarsi applicabile il principio di retribuzione sufficiente, non viola l'art. 36 della Costituzione la norma - art. 1751 cod. civ. - che esclude la corresponsione all'agente di commercio della indennita' di cessazione del rapporto, quando tale cessazione sia stata determinata da fatto imputabile allo stesso agente.

Massima n. 5010

Data la diversita' sostanziale tra rapporto di agenzia e rapporto di lavoro subordinato, non determina alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione la diversa normativa rispettivamente adottata per l'uno e per l'altro in tema di indennita' per cessazione del rapporto dall'art. 1751 cod. civ. e dall'art. 2120 cod. civ., nel testo risultante a seguito della sentenza n. 75 del 1968 della Corte costituzionale. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, sotto questo profilo, nei confronti dell'art. 1751 cod. civ..

Massima n. 5011

L'art. 1751 cod. civ., nello stabilire che all'agente di commercio non compete alcuna indennita' per cessazione dal rapporto quando questa sia stata determinata da fatto a lui imputabile, non pone alcuna limitazione alla liberta' di lavoro tanto meno la rinnega: conseguentemente la norma non e' in contrasto con l'art. 4 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1751, comma primo, del codice civile, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 4 e 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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