Corte costituzionale
Sentenza n. 158/1970
Corte cost., sent. 18 novembre 1970, n. 158
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 158/1970
- Data di deposito
- 18 novembre 1970
- Data di decisione
- 12 novembre 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:158
Norme oggetto del giudizio
- art. 99, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 99, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 5234
Il processo fallimentare e' ispirato al principio della concentrazione presso i suoi organi di ogni controversia che ne deriva; e cio' determina collegamenti e interferenze processuali inevitabili, percio' non rilevabili agli effetti della legittimazione del giudice, per la prevalente apprezzabile esigenza di portare allo stesso organo giurisdizionale tutto il procedimento e di ridurlo ad unita'.
Massima n. 5235
L'attivita' istruttoria relativa alla causa di opposizione allo stato passivo non e' incompatibile con quella svolta in precedenza dal giudice delegato, perche' si rivolge al fine di raccogliere elementi utili alla decisione del collegio con riguardo ai motivi dell'opposizione, i quali possono portare nuovi elementi decisivi per la pronunzia finale e nuovi profili: il giudice delegato e' piu' idoneo a preparare il materiale probatorio necessario alla pronuncia del tribunale, proprio perche' ha diretto le operazioni fallimentari ed e' meglio in grado di acquisire conoscenze non falsate circa i rapporti fra creditore e fallito. Il giudice delegato infatti e' competente ad apportare modificazioni allo stato passivo da lui predisposto, a seguito delle contestazioni e delle controversie dell'udienza di verificazione (art. 96 l. fall.); cosicche', nella fase istruttoria della causa di opposizione, non fa che continuare a ricercare ogni dato di controllo della situazione creditoria. Ed e' nella stessa condizione in cui si trova quando, nell'udienza di verificazione, procede all'istruzione delle contestazioni sullo stato provvisorio che egli aveva predisposto; con la sola differenza che, in questo secondo caso, egli prepara una sua pronuncia, mentre ex art. 99 avvia il processo verso la pronuncia del tribunale.
Massima n. 5236
Il giudice istruttore partecipa alla formazione del giudizio finale staccandosi dalla premessa delle sue pronuncie anteriori e dei suoi anteriori atteggiamenti. E' su questa linea che la sentenza di questa Corte del 20 maggio 1970, n. 73, ha ritenuto che non viene meno l'imparzialita' del giudice quando egli decide in un procedimento nel quale ha svolto funzioni amministrative, perche' la sua appartenenza all'ordine giudiziario e le garanzie costituzionali che ne assistono lo stato giuridico lo pongono in grado di operare sempre con assoluta obiettivita'. Nella successiva sentenza del 24 giugno 1970, n. 123, a proposito della posizione del pretore, il quale in sede penale ha compiti che sarebbero altrimenti del pubblico ministero, la Corte ha rilevato che cio' non incide sulla liberta' di giudizio conclusivo, ne' rende il giudice, in alcun modo, interessato all'esito di esso. Ha soggiunto la Corte, nella prima sentenza, che l'esigenza di imparzialita', la quale trova la sua manifestazione processuale nell'istituzione stessa del giudice, non e' disattesa dai particolari modi di essere della disciplina legislativa dell'astensione o della ricusazione; nella seconda sentenza poi, ribaditi i principi, ha considerato che il giudice non persegue costituzionalmente altro interesse fuori di quello, oggettivo, dell'accertamento della verita' (v. anche, gia' prima, sent. n. 61/1967).
Massima n. 5237
Uno dei principi fondamentali del processo civile e' quello della concentrazione, che vuole garantire, per ogni grado del processo, la partecipazione dello stesso giudice alle varie fasi del medesimo: e non soltanto si consegue in tal modo un rapido svolgimento dell'attivita' giurisdizionale, ma si ottiene il migliore rendimento dell'attivita' stessa, la quale e' condizionata dalla conoscenza integrale della causa, conseguibile, fino al limite della possibilita', unicamente se e' sempre lo stesso giudice che partecipa al processo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), proposta dal giudice istruttore dei tribunale di Asti, con ordinanza 25 febbraio 1969, in riferimento agli artt. 3, 101, 104 e 108 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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