Corte costituzionale
Sentenza n. 112/1970
Corte cost., sent. 26 giugno 1970, n. 112
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 112/1970
- Data di deposito
- 26 giugno 1970
- Data di decisione
- 17 giugno 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:112
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 5114
La disposizione dell'art. 621 Cod. proc. civ., secondo cui e' esclusa la possibilita' di provare con testimoni il diritto del terzo opponente sui mobili pignorati nella casa o nella azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore, non contrasta con il principio di eguaglianza poiche', corrispondendo ad un principio che trova nel sistema la sua giustificazione ai fini della pratica effettivita' degli atti esecutivi (artt. 2756, 2760, 2761, 2764 cod.civ.; 63, ult. comma, R.D. 17 ottobre 1922 n. 1401; 207 T.U. imposte dirette 29 gennaio 1958 n. 645) tutela il soddisfacimento dei diritti di credito contro possibili forme di compiacente elusione. Non viene quindi assegnato al creditore un trattamento privilegiato, bensi' si regola razionalmente l'esercizio dei diritti di liberta' di prova del terzo opponente. L'esclusione suddetta non contrasta poi ne' con il diritto di azione e di difesa garantito dall'art. 24 Cost., il cui esercizio deve sottostare alle limitazioni suggerite, come quella in esame, dal coordinamento di norme dirette al armonizzare reciprocamente la protezione di contrapposti diritti sostanziali, ne' con il principio che garantisce la proprieta' privata (art. 42 Cost.), poiche', come questa Corte ha gia' avuto occasione di affermare, la conservazione del diritto di proprieta' puo', ai fini di evitare frodi troppo facili, essere subordinata all'onere di provvedere alla materiale separazione in modo da evitare intralci allo svolgimento della procedura esecutiva. E la validita' di tale principio si estende indubbiamente alla norma in esame, la quale non contiene un divieto assoluto della prova testimoniale, ma prescrive soltanto che la prova stessa si presenti assistita dalla prospettazione di elementi di fatto che la rendano verosimile ed attendibile.
Massima n. 5115
Come questa Corte ha piu' volte ritenuto (sent. n. 42 del 1964, n. 53 del 1966, n. 46 del 1967) l'esercizio del diritto di difesa deve sottostare alle limitazioni suggerite, in relazione a singoli tipi di procedimento, dal coordinamento di norme dirette ad armonizzare reciprocamente la protezione di contrapposti diritti sostanziali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 621 del codice di procedura civile sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe, con riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 42 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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