Corte costituzionale

Sentenza n. 112/1970

Corte cost., sent. 26 giugno 1970, n. 112

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
112/1970
Data di deposito
26 giugno 1970
Data di decisione
17 giugno 1970
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:112

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 5114

La disposizione dell'art. 621 Cod. proc. civ., secondo cui e' esclusa la possibilita' di provare con testimoni il diritto del terzo opponente sui mobili pignorati nella casa o nella azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore, non contrasta con il principio di eguaglianza poiche', corrispondendo ad un principio che trova nel sistema la sua giustificazione ai fini della pratica effettivita' degli atti esecutivi (artt. 2756, 2760, 2761, 2764 cod.civ.; 63, ult. comma, R.D. 17 ottobre 1922 n. 1401; 207 T.U. imposte dirette 29 gennaio 1958 n. 645) tutela il soddisfacimento dei diritti di credito contro possibili forme di compiacente elusione. Non viene quindi assegnato al creditore un trattamento privilegiato, bensi' si regola razionalmente l'esercizio dei diritti di liberta' di prova del terzo opponente. L'esclusione suddetta non contrasta poi ne' con il diritto di azione e di difesa garantito dall'art. 24 Cost., il cui esercizio deve sottostare alle limitazioni suggerite, come quella in esame, dal coordinamento di norme dirette al armonizzare reciprocamente la protezione di contrapposti diritti sostanziali, ne' con il principio che garantisce la proprieta' privata (art. 42 Cost.), poiche', come questa Corte ha gia' avuto occasione di affermare, la conservazione del diritto di proprieta' puo', ai fini di evitare frodi troppo facili, essere subordinata all'onere di provvedere alla materiale separazione in modo da evitare intralci allo svolgimento della procedura esecutiva. E la validita' di tale principio si estende indubbiamente alla norma in esame, la quale non contiene un divieto assoluto della prova testimoniale, ma prescrive soltanto che la prova stessa si presenti assistita dalla prospettazione di elementi di fatto che la rendano verosimile ed attendibile.

Massima n. 5115

Come questa Corte ha piu' volte ritenuto (sent. n. 42 del 1964, n. 53 del 1966, n. 46 del 1967) l'esercizio del diritto di difesa deve sottostare alle limitazioni suggerite, in relazione a singoli tipi di procedimento, dal coordinamento di norme dirette ad armonizzare reciprocamente la protezione di contrapposti diritti sostanziali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 621 del codice di procedura civile sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe, con riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 42 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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