Corte costituzionale

Ordinanza n. 184/1970

Corte cost., ord. 2 dicembre 1970, n. 184

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
184/1970
Data di deposito
2 dicembre 1970
Data di decisione
26 novembre 1970
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:184

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 5292

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 621 c.p.c., (limiti della prova testimoniale spettante al terzo opponente a dimostrazione della asserita proprieta' dei beni pignorati) in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, gia' esaminata con sent. n. 112 del 1970, risultando sollevata sulla base di motivi che non trovano nell'ordinanza di rinvio alcuna diversa prospettazione idonea a condurre a diversa decisione.

Massima n. 5293

Con la sent. n. 40 del 1962 e' stato fissato il principio generale che l'eventuale imposizione della cauzione prevista dall'art. 624, primo comma, c.p.c., per la sospensione dell'esecuzione in caso di opposizione proposta a norma sia dell'art. 615, secondo comma, sia dell'art. 619 c.p.c., non crea disparita' ne' menomazione dei diritti di difesa in nessuna delle due ipotesi ivi contemplate. E' pertanto manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 624, primo comma, c.p.c., sollevata nel presupposto che il principio medesimo possa invece valere soltanto per la prima delle dette ipotesi e non per la seconda.

Massima n. 5294

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 624, primo comma, c.p.c., che prevede la facolta' del giudice di sospendere l'esecuzione con cauzione nel caso di opposizione, sollevata nel presupposto che la mancata prestazione della cauzione conduca ad una lesione del diritto di proprieta' del terzo opponente, garantito dall'art. 42 Cost., essendo gia' stato stabilito in caso analogo, con ord. n. 112 del 1970, che il detto articolo non garantisce incondizionatamente l'esercizio del diritto di proprieta' ma lo sottopone a limiti dettati dalla razionalita' del sistema, e tale natura dovendosi riconoscere al trasferimento in subordine del diritto del terzo opponente sulla somma ricavata dalla vendita del bene pignorato, consentito dall'art. 620 c.p.c..

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 621 e 624, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata con ordinanza 16 dicembre 1969 dal pretore di Abbiategrasso in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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