Corte costituzionale

Sentenza n. 9/1969

Corte cost., sent. 6 febbraio 1969, n. 9

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
9/1969
Data di deposito
6 febbraio 1969
Data di decisione
29 gennaio 1969
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:9

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, regio decreto n. 3276 del 30 dicembre 1923
  • art. 72, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931

Parametri

Massime

Massima n. 3107

E' inammissibile, perche' manifestamente irrilevante per la risoluzione del giudizio di merito, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3276, "che approva la legge dei diritti erariali sugli spettacoli" e, derivatamente, dell'art. 72 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, sollevata nel corso di un procedimento penale a carico dell'esercente un bar, imputato di contravvenzione agli artt. 194 del Regolamento di esecuzione del t.u. di pubblica sicurezza e 221 del t.u. di pubblica sicurezza per avere installato nel proprio esercizio e messo in uso un apparecchio da gioco lecito (flipper) senza la previa autorizzazione del questore prevista dall'art. 86 del citato t.u. di p.s. 1931, n. 773. Di fronte a questo obbligo, non assume rilievo la considerazione che la licenza di polizia, se richiesta, sarebbe stata sicuramente rifiutata non avendo l'esercente ottemperato all'art. 14 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3276 - il quale prescrive che la licenza puo' essere rilasciata soltanto dopo che l'interessato abbia ottenuto il nulla-osta da parte della S.I.A.E. -, giacche' se quest'ultima norma, in ipotesi, non esistesse o fosse dichiarata illegittima, l'aver omesso di chiedere la licenza (il cui rilascio non e' condizionato unicamente dall'adempimento previsto nel citato art. 14) e l'aver impiantato e messo in uso il flipper senza la medesima costituirebbe ugualmente reato. Cio' vale a maggior ragione per quanto attiene all'art. 72 del t.u. di p.s. dato che per detti apparecchi non sono dovuti diritti di autore.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3276 "che approva la legge dei diritti erariali sugli spettacoli" e, derivatamente, dell'art. 72 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza", sollevata con ordinanza 16 giugno 1967 del pretore di Padova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI

- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze