Corte costituzionale

Sentenza n. 47/1969

Corte cost., sent. 26 marzo 1969, n. 47

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
47/1969
Data di deposito
26 marzo 1969
Data di decisione
20 marzo 1969
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:47

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 1141 del 23 dicembre 1966
  • art. 3, decreto-legge n. 914 del 9 novembre 1966
  • art. 1, comma 1, decreto-legge n. 914 del 9 novembre 1966

Parametri

Massime

Massima n. 3195

Quando risulta ben delimitato il punto del processo principale in relazione al quale e' stata sollevata la questione di legittimita' costituzionale, la estensione della impugnativa ad altre previsioni normative e' manifestamente irrilevante per contraddittorieta'. Pertanto, se il giudice a quo ha individuato il rapporto tra processo ordinario e giudizio di costituzionalita' nella questione di legittimita' della sospensione dei termini processuali, deve essere dichiarata inammissibile per irrilevanza ogni altra questione incidente sulla sospensione dei termini di altra natura, come quelli attinenti al pagamento dei titoli di credito o di obbligazioni contrattuali. V. sent. 165/1963.

Massima n. 3196

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma primo, e 3 del D.L. 9 novembre 1966, n. 914, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141, con riferimento agli artt. 24, 112, 1 e 101 della Costituzione, in quanto la sospensione dei termini processuali, collegata a circostanze naturali straordinarie, e prevista per breve tempo e in via del tutto eccezionale, non incide sul diritto di difesa dei cittadini, sull'obbligo di iniziativa dell'azione penale da parte del P.M., e in genere sull'esercizio della attivita' giurisdizionale: inoltre, la eccezionale normativa (di carattere generale, perche' riguarda la totalita' dei cittadini della zona colpita), appare chiaramente ispirata da ragioni di solidarieta' sociale, e non crea alcuna discriminazione suscettibile di infrangere il principio di eguaglianza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale che concerne la sospensione dei termini di cui all'art. 1, secondo comma, del D.L. 9 novembre 1966, n. 914, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141, con riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale che concerne la sospensione dei termini di cui all'art. 1, primo comma, e 3 dello stesso decreto legge, con riferimento agli artt. 24, 112, i e 101 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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