Corte costituzionale
Sentenza n. 47/1969
Corte cost., sent. 26 marzo 1969, n. 47
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 47/1969
- Data di deposito
- 26 marzo 1969
- Data di decisione
- 20 marzo 1969
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:47
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 1141 del 23 dicembre 1966
- art. 3, decreto-legge n. 914 del 9 novembre 1966
- art. 1, comma 1, decreto-legge n. 914 del 9 novembre 1966
Parametri
Massime
Massima n. 3195
Quando risulta ben delimitato il punto del processo principale in relazione al quale e' stata sollevata la questione di legittimita' costituzionale, la estensione della impugnativa ad altre previsioni normative e' manifestamente irrilevante per contraddittorieta'. Pertanto, se il giudice a quo ha individuato il rapporto tra processo ordinario e giudizio di costituzionalita' nella questione di legittimita' della sospensione dei termini processuali, deve essere dichiarata inammissibile per irrilevanza ogni altra questione incidente sulla sospensione dei termini di altra natura, come quelli attinenti al pagamento dei titoli di credito o di obbligazioni contrattuali. V. sent. 165/1963.
Massima n. 3196
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma primo, e 3 del D.L. 9 novembre 1966, n. 914, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141, con riferimento agli artt. 24, 112, 1 e 101 della Costituzione, in quanto la sospensione dei termini processuali, collegata a circostanze naturali straordinarie, e prevista per breve tempo e in via del tutto eccezionale, non incide sul diritto di difesa dei cittadini, sull'obbligo di iniziativa dell'azione penale da parte del P.M., e in genere sull'esercizio della attivita' giurisdizionale: inoltre, la eccezionale normativa (di carattere generale, perche' riguarda la totalita' dei cittadini della zona colpita), appare chiaramente ispirata da ragioni di solidarieta' sociale, e non crea alcuna discriminazione suscettibile di infrangere il principio di eguaglianza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale che concerne la sospensione dei termini di cui all'art. 1, secondo comma, del D.L. 9 novembre 1966, n. 914, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141, con riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale che concerne la sospensione dei termini di cui all'art. 1, primo comma, e 3 dello stesso decreto legge, con riferimento agli artt. 24, 112, i e 101 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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