Corte costituzionale

Sentenza n. 37/1969

Corte cost., sent. 21 marzo 1969, n. 37

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
37/1969
Data di deposito
21 marzo 1969
Data di decisione
13 marzo 1969
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:37

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 14389

Esula dal sindacato spettante alla Corte costituzionale ogni possibilita' di controllo sulle scelte politiche in senso lato operate dal legislatore, ed il controllo della Corte deve intendersi circoscritto alla verifica se il provvedimento legislativo sia inficiato da carenza assoluta di motivi logici e coerenti o da contraddizioni palesi sui presupposti, in modo da incidere negativamente nel campo di altri diritti costituzionalmente garantiti. Il riassetto dei rapporti enfiteutici agrari operato con la legge 22 luglio 1966, n. 607, per ottemperare alla ravvisata esigenza di un ridimensionamento dell'istituto, attiene alla scelta politica del legislatore, e dovendosi escludere la carenza assoluta dei motivi al riguardo e' infondata la questione di legittimita' costituzionale della legge stessa, sollevata sotto il profilo dell'eccesso di potere legislativo.

Massima n. 14390

L'art. 2 della Costituzione enuncia in via generale la tutelabilita' di quei diritti di base che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana, mentre e' nelle norme successive che quei diritti sono poi singolarmente presi in considerazione e come tali, in vario modo, garantiti e tutelati. La questione di legittimita' della legge 22 luglio 1966, n. 607, sollevata per contrasto con l'art. 2 Cost., senza collegamento immediato diretto con specifiche violazioni di diritti umani e' pertanto infondata.

Massima n. 14391

L'oggetto della legge 22 luglio 1966, n. 607, riguarda soltanto le enfiteusi di fondi rustici a fini di miglioramento agrario, e pertanto il giudizio della Corte relativamente all'assunta violazione del principio di eguaglianza per la pretesa uniformita' di disciplina cui la legge avrebbe assoggettato rapporti sostanzialmente differenti dall'enfiteusi, va limitato al riscontro del vizio lamentato in relazione ai rapporti espressamente assimilati nel trattamento a norma degli artt. 1 e 13, cioe' le prestazioni fondiarie perpetue, i rapporti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio e in altre parti del territorio nazionale, e i contratti agrari atipici. L'assoggettamento dei predetti rapporti ad una disciplina eguale a quella stabilita per le enfiteusi non integra peraltro il vizio lamentato, in quanto, per cio' che riguarda le prestazioni fondiarie perpetue, l'applicazione ad esse delle stesse regole dell'enfiteusi e' concetto consolidato per antica tradizione; per cio' che riguarda i rapporti a miglioria, circoscritti dalla norma in esame a quelli contemplati negli artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, il vizio stesso deve essere escluso in conformita' di quanto gia' ritenuto dalla Corte con la sent. n. 30 del 1966, che ha riconosciuto appunto legittima l'assimilazione normativa all'enfiteusi dei contratti menzionati nei citati artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 327; per cio' che riguarda infine i contratti atipici, l'art. 13 lett. c) condiziona l'equiparazione del trattamento alla loro accertata natura di contratti in cui siano prevalenti gli elementi del rapporto enfiteutico.

Massima n. 14392

L'attivita' svolta dal Pretore a norma degli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge 22 luglio 1966, n. 607, ai fini della affrancazione delle enfiteusi ha natura giurisdizionale. Il sistema procedurale all'uopo previsto e' subordinato alla esibizione di una documentazione controllabile da tutte le parti in giudizio, si svolge attraverso la cognizione del pretore su tutti i presupposti della domanda si conclude con un provvedimento motivato, il che implica che la situazione da regolare sia tenuta presente dal giudice per lo meno nelle sue linee essenziali. Trattasi pertanto di un procedimento sommario volto ad operare l'immediata estinzione del diritto del concedente, salvo e riservato a tutte le parti il diritto a conseguire una piu' piena tutela giurisdizionale nella fase successiva, garantita dalla prevista facolta' per le parti stesse di proporre ricorso alla Sezione speciale di contratti agrari presso il Tribunale competente. D'altra parte la facolta' del Pretore di ordinare l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale a favore del concedente e la pubblicazione mediante trascrizione degli atti inerenti al fondo, a cominciare dalla domanda di affranco, escludono che la trascrizione dell'ordinanza di affrancazione del Pretore, imposta dall'art. 4 della legge, comporti la possibilita' di conseguenze irreparabili ai danni del proprietario. Non sussiste pertanto la supposta menomazione del diritto di difesa per effetto della suddetta procedura.

Massima n. 14393

L'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, nella parte in cui prescrive che per la determinazione dei canoni debbasi fare riferimento al reddito dominicale, calcolato a norma della legge 29 giugno 1939, n. 976, oltre la rivalutazione disposta con il D.Lg. 12 maggio 1947, n. 356, non incide illegittimamente sull'autonomia contrattuale dei privati. Questa infatti e' solo indirettamente tutelata dall'art. 41 Cost. e deve comunque cedere di fronte a motivi di ordine superiore economico e sociale considerati rilevanti dalla Costituzione, quali appunto e' dato rinvenire nel disegno che il legislatore si e' proposto con la legge in esame.

Massima n. 14394

In relazione alla particolarita' dei rapporti regolati dalla legge n. 607 del 1966 la misura del canone pone un problema di proporzione quantitativa nella coordinazione dei rispettivi interessi dei concedenti e degli enfiteuti, collegati all'art. 42 terzo comma della Costituzione. In base ai dati obbiettivi risultanti dalla relazione demandata dalla Corte al Ministero dell'agricoltura e' dimostrato che il divario tra canoni pattizi in denaro e canoni legali e', in via generale, per quanto riguarda i rapporti di antica costituzione, di limitata entita', tale da escludere che questi ultimi possano considerarsi puramente apparenti o simbolici. Inoltre, il principio della revisione del canone che ha conferito al contratto un nuovo elemento di rilievo e' stato introdotto solo con il libro delle proprieta' del nuovo codice civile, entrato in vigore il 28 ottobre 1941, e con limitati effetti per le vecchie enfiteusi. Cio' conferisce un elemento di ragione alla norma del primo ed ultimo comma dell'art. 1, che, col riferimento al 30 giugno 1939, realizza una soluzione intermedia tra quella originaria, e quella del cod. civ. 1942, senza rivelare sproporzioni tali da far considerare irrisorio il compenso alla proprieta' sacrificata, anche con riguardo al capitale di affranco, ricavato moltiplicando per quindici il canone annuo. Ad analoghe conclusioni si perviene riguardo ai canoni in natura, giacche' la calcolazione dell'equivalente in danaro, col sistema previsto dalla legge conduce, secondo i dati risultanti dalla relazione ministeriale, ad un divario tale da correggere, ma non vanificare la sostanza economica del rapporto. Pertanto per i contratti stipulati fino alla data suddetta e' da escludere il contrasto della norma impugnata con il diritto di proprieta' garantito dall'art. 42 Cost.

Massima n. 14395

Sulla sostanza economica dei contratti di enfiteusi sorti dopo la data del 28 ottobre 1941, hanno influito, da un lato, l'accadimento di imponenti fatti storici ed economici, dall'altro, la strutturazione in parte nuova che la legge civile ha loro assegnato particolarmente con il riconoscimento del diritto di revisione, che ha segnato il passaggio da una concezione statica del rapporto ad una concezione dinamica. Pertanto il riferimento alla qualifica catastale del 1939, per tali rapporti, assume aspetti inadeguati ed anacronistici, tali da indurre ingiuste sperequazioni, creando, come e' reso evidente anche dai dati riferiti nella relazione del ministero di agricoltura, una dissociazione profonda ed incolmabile tra il momento dell'incidenza indennizzabile sul diritto colpito ed il momento cui va riferito il calcolo del valore di quest'ultimo. L'art. 1 viola cosi' l'art. 42 della Costituzione, e, entro i detti limiti, deve essere dichiarato illegittimo.

Massima n. 14396

Gli artt. 8 e 9 della legge 22 luglio 1966, n. 607, concernenti l'abrogazione del divieto, stabilito dall'art. 972, ult. comma, del codice civile, di ammettere l'affrancazione del fondo enfiteutico qualora intervenga una domanda giudiziale di devoluzione per deterioramento del fondo e non adempimento dell'obbligo di migliorarlo, mirano allo scopo di far rientrare nell'alveo del principio della prevalenza dell'affrancazione sulla devoluzione ogni ipotesi di fatto, senza alcuna eccezione. Tali norme pertanto non recano una direttiva immotivata, carente in modo assoluto di razionalita', e la detta finalita' abolitiva rientra nell'ambito dei poteri del legislatore, non sindacabili in questa sede. L'abrogazione cosi' disposta, pertanto, non e' in contrasto con l'art. 41 della Costituzione.

Massima n. 14397

L'art. 15 della legge 22 luglio 1966, n. 607, che, nell'attribuire decorrenza retroattiva alle misure dei nuovi canoni e delle altre prestazioni a partire dall'annata agraria 1962-63 ha fatto salvi i casi in cui il relativo versamento sia stato gia' effettuato, non da' luogo ad una disparita' di trattamento a danno di coloro che abbiano tempestivamente adempiuto alle loro obbligazioni, ma si uniforma al principio secondo cui la legge nuova non incide sui fatti esauriti, in tutto o in parte, sotto il vigore di quella precedente. E' pertanto infondata la questione di legittimita' della norma suddetta sollevata in relazione all'art. 3 Cost.. Egualmente infondata e' la questione sollevata contro la detta norma in relazione all'art. 25, secondo comma, Cost., dovendosi escludere, per giurisprudenza costante della Corte, l'esistenza di un principio generale di irretroattivita' delle leggi.

Massima n. 14398

L'art. 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607, che dispone l'abrogazione dell'art. 962 del codice civile concernente la revisione decennale dei canoni relativi ad enfiteusi rustiche, ha il significato di un ritorno al precedente sistema tradizionale, della inalterabilita' del canone, che costituiva una secolare caratterizzazione dell'istituto, innovato appunto dalla abrogata disposizione del codice civile; ed appartiene ad una valutazione discrezionale del legislatore, che non puo' formare oggetto di sindacato da parte della Corte costituzionale. Parimenti infondata e' la questione di illegittimita' del detto art. 18, nella parte in cui dispone l'abrogazione degli artt. 142, 144, 147 e 149 delle disposizione transitorie al codice civile, venendo la questione stessa ad inserirsi direttamente nei motivi che hanno condotto al rigetto delle censure svolte, per quanto riguarda le antiche enfiteusi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, contenente "norme in materia di enfiteusi e di prestazioni fondiarie perpetue", limitatamente alla parte in cui comprende nella normativa anche i rapporti, che formano oggetto della legge, conclusi successivamente alla data del 28 ottobre 1941.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, fl 13 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE.

Testo integrale

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