Corte costituzionale
Sentenza n. 27/1969
Corte cost., sent. 5 marzo 1969, n. 27
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 27/1969
- Data di deposito
- 5 marzo 1969
- Data di decisione
- 14 febbraio 1969
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:27
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 7 del 9 gennaio 1963
- legge n. 7 del 9 gennaio 1963
- art. 1, ultimo co., legge n. 7 del 9 gennaio 1963
Parametri
Massime
Massima n. 3165
Tra i mezzi scelti dal legislatore per rendere effettivamente operante il divieto del licenziamento delle lavoratrici che contraggono matrimonio e dell'inserzione nei contratti di lavoro e nei regolamenti delle "clausole di nubilato", sancito dalla legge 9 gennaio 1963, n. 7, e' la presunzione, posta dall'art. 1, ultimo comma, della legge medesima, che il licenziamento, se intimato fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, ed il compimento di un anno dalla celebrazione stessa, sia stato determinato dal matrimonio della lavoratrice, e non da altre cause. Per vincere tale presunzione il datore di lavoro ha facolta' di provare che la lavoratrice non e' stata licenziata a causa di matrimonio, nei soli casi: a) di colpa della lavoratrice che costituisca giusta causa per la risoluzione del rapporto; b) di cessazione dell'attivita' dell'azienda alla quale ella sia addetta; c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del rapporto per scadenza del termine. Da tali ipotesi va esclusa quella concernente la riduzione di personale. Peraltro anche in questo caso l'imprenditore resta libero di valutare le esigenze connesse al ridimensionamento della sua azienda ed e' solo vincolato a non includere fra i dipendenti sacrificati la donna che si trovi nella situazione prevista dalla legge.
Massima n. 3166
La legge 9 gennaio 1963, n. 7, fu emanata in seguito alla prassi, in precedenza largamente diffusa, dei licenziamenti delle lavoratrici in occasione del loro matrimonio, ed allo scopo di dirimere, nel senso piu' rispondente alle esigenze della societa', il conflitto, derivatone, tra l'interesse delle lavoratrici alla conservazione del posto di lavoro ed il contrapposto interesse dei datori di lavoro. Tali finalita' sono state perseguite non soltanto con le disposizioni sui licenziamenti, ma anche attraverso una piu' ampia mutualizzazione (artt. 3 e segg.) degli oneri finanziari gia' posti a carico dei datori di lavoro dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. Nel quadro di questa premessa, la tutela accordata alle lavoratrici che contraggono matrimonio appare sorretta da ragioni che trovano riscontro nella realta' sociale e legittimo fondamento in una pluralita' di principi costituzionali che concorrono a giustificare misure legislative intese a sollevare la donna dal dilemma di dover sacrificare il posto di lavoro per salvaguardare la propria liberta' di dar vita ad una nuova famiglia o, viceversa, di dover rinunziare a questo suo fondamentale diritto per evitare la disoccupazione. Tali principi costituzionali sono espressi: a) dall'articolo 2 della Costituzione, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali non puo' non essere compresa la liberta' di contrarre matrimonio; b) dall'art. 3, secondo comma, che impone di rimuovere ogni ostacolo, anche di fatto, che impedisca il pieno sviluppo della persona umana; c) dall'art. 31, che affida alla Repubblica il compito di agevolare la formazione della famiglia, e, quindi, di intervenire la' dove questa sia anche indirettamente ostacolata; d) dall'art. 37, che, stabilendo che le condizioni di lavoro devono consentire alla donna l'adempimento della sua funzione familiare non puo' non presupporre, in primo luogo, che le sia assicurata la liberta' di diventare sposa e madre; e) dalle norme dell'art. 4 e da quelle dell'art. 35, primo comma, sulla tutela del lavoro, che la Costituzione, in coerenza con l'art. 1, colloca in testa al titolo terzo relativo ai rapporti economici.
Massima n. 3167
Nelle sue valutazioni di ordine politico, il legislatore puo' ben stabilire un regime preferenziale di garanzia di conservazione del lavoro in favore di determinate categorie, tutte le volte che sussistano motivi che lo giustifichino. La particolare situazione delle donne lavoratrici a cui si e' inteso far fronte con la legge 9 gennaio 1963 n. 7, legittima la particolare protezione ad esse accordata (peraltro entro circoscritti limiti di tempo). Pertanto il trattamento riservato alle lavoratrici nubende o sposate da meno di un anno non costituisce un ingiustificato privilegio nei confronti degli altri lavoratori.
Massima n. 3168
La presunzione della causa di matrimonio per i licenziamenti di lavoratrici nubende o sposate da meno di un anno, stabilita dalla legge 9 gennaio 1963 n. 7, non compromette la liberta' dell'imprenditore, ma realizza una disciplina dell'esercizio dell'iniziativa economica rispettosa dei limiti previsti dall'art. 41 della Costituzione.
Massima n. 3169
La questione di legittimita' costituzionale proposta, in riferimento agli artt. 2, 3, 37 e 41 della Costituzione, nei confronti della presunzione (riguardo al disposto licenziamento della lavoratrice) della causa di matrimonio stabilita, nel senso precisato (ved. massime precedenti), dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1963 n. 7, deve ritenersi non fondata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 7, contenente disposizioni sul "divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio", sollevata dal tribunale di Como in riferimento agli artt. 2, 3, 37 e 47 della Costituzione e dal tribunale di Genova in riferimento agli artt. 3, 37 e 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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