Corte costituzionale

Sentenza n. 15/1969

Corte cost., sent. 17 febbraio 1969, n. 15

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
15/1969
Data di deposito
17 febbraio 1969
Data di decisione
12 febbraio 1969
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:15

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 3119

La disposizione dell'art. 313, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui subordina l'esercizio dell'azione penale per il delitto di vilipendio della Corte costituzionale alla autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, anziche' - come per le Camere - all'autorizzazione dello stesso organo contro cui l'offesa e' diretta, contrasta con la posizione di indipendenza ed autonomia della Corte stessa, quale risulta dalle disposizioni contenute nel titolo VI, sezione prima, della parte seconda della Costituzione e nelle leggi cosituzionali 9 febbraio 1948 n. 1, 11 marzo 1953 n. 1 e 22 novembre 1967 n. 2, in stretta correlazione logica, d'altronde, con la natura delle funzioni che la Corte e' istituzionalmente chiamata a svolgere, a norma dell'art. 134 della Costituzione e dell'art. 2 della stessa legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 1.

Massima n. 3120

Le funzioni che la Corte costituzionale e' istituzionalmente chiamata a svolgere si riconducono tutte al principio fondamentale di garantire e rendere praticamente operante il principio di legalita', che il nuovo ordinamento dello Stato ha esteso a livello costituzionale, sottoponendo al rispetto delle norme costituzionali anche gli atti dei supremi organi politici statali, nonche' i rapporti intercorrenti tra questi ultimi e quelli tra lo Stato e le Regioni, cosicche', riguardata nel complesso delle sue attribuzioni, la Corte si configura come altissimo organo di garanzia dell'ordinamento repubblicano, ad essa spettando, in via esclusiva e con effetti definitivi, di far concretamente valere l'imperio della Costituzione nei confronti di tutti gli operatori costituzionali.

Massima n. 3121

Le funzioni che la Corte costituzionale e' istituzionalmente chiamata a svolgere postulano che l'organo cui sono affidate sia collocato in posizione di piena ed assoluta indipendenza rispetto ad ogni altro, in modo che ne risultino assicurate sotto ogni aspetto - anche nelle forme esteriori - la piu' rigorosa imparzialita' e l'effettiva parita' rispetto agli altri organi immediatamente partecipi della sovranita': postulano, in altri termini - come risulta dal testuale disposto dell'art. 137, comma primo, della Costituzione - un adeguato sistema di guarentigie, attinenti sia al collegio nel suo insieme, sia ai singoli suoi componenti, tra queste ultime rientrando le particolari incompatibilita' sancite nei loro confronti durante la carica, che sono indubbiamente ordinate al medesimo principio.

Massima n. 3122

Le "garanzie di indipendenza dei giudici" che l'art. 137, primo comma, della Costituzione riserva alla legge costituzionale di stabilire si risolvono, com'e' ben noto ed antico insegnamento con riguardo ai diversi organi costituzionali a struttura collegiale, in guarentigie dell'organo, oggettivamente considerato nella sua astratta impersonalita' e continuita'.

Massima n. 3123

La disciplina risultante dalle disposizioni stabilite con le leggi costituzionali 9 febbraio 1948 n. 1, 11 marzo 1953 n. 1 e 22 novembre 1967, n. 2 in attuazione della riserva di cui all'art. 137, primo comma, della Costituzione e' sostanzialmente modellata su quella per costante tradizione propria delle assemblee parlamentari, ed anzi un esplicito rinvio all'art. 68 della Costituzione e' fatto, in tema di immunita', dall'art. 3, comma terzo, della legge costituzionale n. 1 del 1948, che conferma cosi' automaticamente l'identica ratio che sta a base delle guarentigie di indipendenza delle Camere, come di quelle disposte per la Corte costituzionale.

Massima n. 3124

Una norma legislativa puo' essere viziata da illegittimita' costituzionale anche per contrasto con norme e principi desumibili dal combinato disposto di due o piu' disposizioni costituzionali, pur senza contraddire direttamente ad alcuna tra queste, isolatamente considerata nella sua dizione testuale.

Massima n. 3125

Come la Corte costituzionale ebbe gia' a rilevare con la sentenza 16 aprile 1959, n. 22, l'istituto della autorizzazione a procedere trova fondamento nello stesso interesse pubblico tutelato dalle norme penali, in ordine al quale il procedimento penale potrebbe qualche volta risolversi in un danno piu' grande dell'offesa stessa.

Massima n. 3126

L'autorizzazione a procedere per il reato di vilipendio alla Corte costituzionale implica una valutazione discrezionale di natura non diversa da quella che la Corte stessa e' espressamente legittimata a compiere quando e' chiamata a pronunciarsi sulla concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei propri membri, o quando e' chiamata ad adottare nei confronti degli stessi provvedimenti di rimozione o di sospensione dall'ufficio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del Codice penale, nei limiti in cui attribuisce il potere di dare l'autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio della Corte costituzionale al Ministro di grazia e giustizia anziché alla Corte stessa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI

- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE.

Testo integrale

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