Corte costituzionale
Sentenza n. 149/1969
Corte cost., sent. 3 dicembre 1969, n. 149
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 149/1969
- Data di deposito
- 3 dicembre 1969
- Data di decisione
- 27 novembre 1969
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:149
Norme oggetto del giudizio
- art. 44, regio decreto legge n. 2033 del 15 ottobre 1925
- art. 45, regio decreto legge n. 2033 del 15 ottobre 1925
- art. 78, comma 2, codice di procedura penale 1930
- art. 43, regio decreto legge n. 2033 del 15 ottobre 1925
- art. 1, legge n. 945 del 18 ottobre 1959
- legge n. 1234 del 30 dicembre 1959
- art. 13, legge n. 1407 del 13 novembre 1960
- art. 46, regio decreto legge n. 2033 del 15 ottobre 1925
- art. 41, regio decreto legge n. 2033 del 15 ottobre 1925
- art. 42, regio decreto legge n. 2033 del 15 ottobre 1925
- art. 304-bis, codice di procedura penale 1930
- art. 390, codice di procedura penale 1930
- art. 42, legge n. 580 del 4 luglio 1967
- art. 304-quater, codice di procedura penale 1930
- art. 304-ter, codice di procedura penale 1930
- art. 1, legge n. 283 del 30 aprile 1962
- art. 94, regio decreto n. 1361 del 1° luglio 1926
- art. 93, regio decreto n. 1361 del 1° luglio 1926
- regio decreto legge n. 2033 del 15 ottobre 1925
Parametri
Massime
Massima n. 3450
Le questioni di legittimita' costituzionale relative agli artt. 44 e 45 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, decise con le sentenze della Corte costituzionale n. 63 del 1963 e n. 6 del 1965, vertendo, nell'un caso, sul punto se gli esami eseguiti, ai fini della repressione delle frodi alimentari, dagli istituti previsti dalla legge, vincolino il giudice all'accertamento compiuto dal perito, e, nell'altro, sulla legittimita' dell'onere di preventivo deposito imposto a chi chieda la revisione delle analisi, hanno un contenuto diverso, nonostante la parziale identita' delle disposizioni impugnate e delle norme costituzionali di raffronto, da quella esaminata al riguardo nella presente sentenza (n. 149 del 1969). Pertanto le dichiarazioni di infondatezza allora pronunciate non costituiscono precedenti ai quali si possa fare riferimento per la definizione degli attuali giudizi. - S. nn. 63 del 1963 e 6 del 1965
Massima n. 3451
Se al termine "procedimento", a cui, nel garantire la difesa come diritto inviolabile, fa riferimento l'art. 24 della Costituzione, si desse un significato restrittivo, con conseguente esclusione di tutte le attivita' poste in essere al di fuori del normale intervento del giudice, il principio costituzionale perderebbe gran parte della sua effettivita'. La nozione "procedimento", peraltro, non puo' dilatarsi al di la' dei confini necessari e sufficienti a garantire a tutti il diritto di difesa. E poiche' in concreto questo non puo' essere operante prima che un soggetto risulti indiziato del reato, e' a partire da questo momento - gia' rilevante per la vigente legge processuale (art. 78, secondo comma, cod. proc. pen.) - che devono entrare in funzione i meccanismi normativi idonei a garantire almeno un minimo di contraddittorio, assistenza e difesa.
Massima n. 3452
La linea di demarcazione fra indagini generiche ed atti istruttori si identifica necessariamente col momento in cui, risultando un soggetto, in qualsiasi modo, indiziato di reita', il diritto o di difendersi in giudizio garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione deve concretamente operare.
Massima n. 3453
Nel corso delle speciali attivita' di vigilanza svolte - in base alle leggi sulla repressione delle frodi alimentari - attraverso i prelievi e le analisi dei campioni di prodotti sottoposti a controllo, finche' l'indagine tecnica non ha portato alla conclusione che "le sostanze analizzate non rispondono, in tutto o in parte, alle condizioni o ai requisiti prescritti", non c'e' indizio di reita'. Sono pertanto infondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nei confronti delle disposizioni, relative ai prelievi dei campioni e alle "prime analisi", contenute negli artt. 41, 42, 43 e 46 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 (sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari), nell'art. 1 della legge 18 ottobre 1959, n. 945 (che abilita i funzionari e gli agenti delegati dalle amministrazioni a procedere direttamente al sequestro della merce ed al prelievo dei campioni), nell'articolo unico della legge 30 dicembre 1959, n. 1234 (che consente ai funzionari ed agenti di accedere liberamente ed anche di notte nei locali di produzione e di commercio delle sostanze agrarie) e nell'art. 13 della legge 13 novembre 1960, n. 1407 (il quale, rispetto alla classificazione ed alla vendita di oli di oliva rende applicabili alla materia l'art. 41 del decreto del 1925 e le altre disposizioni suindicate), in base al motivo che le norme impugnate non consentono gli interventi difensivi previsti dagli artt. 390 e 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale.
Massima n. 3454
La tutela della salute pubblica rappresenta un diritto dell'individuo ed un interesse della collettivita' che l'art. 32 della Costituzione considera fondamentali.
Massima n. 3455
Nel sistema normativo delle indagini per la repressione delle frodi alimentari, la fase di revisione dell'analisi, in caso di esito sfavorevole di questa - nonostante che abbia luogo quando un indizio di reita' e' gia' sorto e, per di piu', quando l'autorita' giudiziaria e' gia' stata investita dalla denuncia - si svolge senza gli interventi difensivi che gli artt. 390, 304, bis, ter e quater, del codice di procedura penale predispongono per gli atti peritali assunti nella fase istruttoria, formale o sommaria, del processo. Pertanto le disposizioni di legge relative, che escludono tali garanzie (art. 44 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, nel testo modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 190; art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441; art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina per la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari) vanno dichiarate parzialmente illegittime.
Massima n. 3456
Nel corso delle indagini per la repressione delle frodi alimentari, al momento in cui risulta che i prodotti esaminati non rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dalla legge, colui, al quale di conseguenza viene addebitato il reato, deve essere messo in grado di difendersi. A tal fine il riconoscimento, a suo favore, del diritto alla revisione delle analisi rappresenta un mezzo valido ma inadeguato.
Massima n. 3457
Il principio contenuto nell'art. 102 della Costituzione secondo il quale "il giudice e' soggetto soltanto alla legge" e' cardine essenziale di un ordinamento che riconosca e garantisca il diritto di difesa. L'indipendenza del giudice, pero', ancorche' pienamente assicurata, non e' di per se' sufficiente a soddisfare quel diritto, occorrendo altresi' che le parti siano titolari di adeguati poteri processuali e possano essere presenti dove si assumono le prove da valutarsi e da porsi a base del convincimento del giudice.
Massima n. 3458
In un sistema processuale penale come quello attualmente vigente, in cui la formazione di atti, che nel giudizio non hanno minore efficacia di quelli tipicamente istruttori, puo' avvenire in una fase anteriore o preliminare rispetto al processo, l'esclusione della partecipazione difensiva dell'interessato non puo' non essere considerata come illegittima preclusione dell'esercizio del diritto di difesa garantito dalla Costituzione.
Massima n. 3459
La presenza o l'assenza della difesa nella formazione di atti istruttori di identica efficacia non puo' farsi dipendere, senza incorrere in arbitrio, da una mera diversita' di meccanismi procedurali.
Massima n. 3460
La questione avente ad oggetto l'art. 45 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 (contenente disposizioni sulla "repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari") deve essere dichiarata non fondata, perche' quella disposizione non riguarda le modalita' del procedimento di revisione, ma si limita ad indicare gli istituti competenti ad effettuarla e ad imporre l'onere della cauzione.
Massima n. 3461
Il R.D. 1 luglio 1926 n. 1361 (approvazione del regolamento per la esecuzione del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033) non e' un atto con forza di legge. Va percio' dichiarata inammissibile la questione sollevata innanzi alla Corte costituzionale nei confronti degli artt. 93 e 94 del regolamento in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 44 del regio decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033 (contenente disposizioni sulla "repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari"), convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, nel testo modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 190, nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del Codice di procedura penale;
2) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (contenente la "disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande") nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del Codice di procedura penale;
3) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (contenente la "disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari") nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del Codice di procedura penale;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti: a) gli artt. 41, 42, 43, 45 e 46 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; 6) l'art. 1 della legge 18 ottobre 1959, n. 945 ("modificazioni e integrazioni al R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033"), in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione; c) l'articolo unico della legge 30 dicembre 1959, n. 1234 ("vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari"), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; d) l'art. 13 della legge 13 novembre 1960, n. 1407 ("norme per la classificazione e la vendita di oli di oliva"), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 93 e 94 del regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361 ("regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033"), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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