Corte costituzionale
Sentenza n. 147/1969
Corte cost., sent. 3 dicembre 1969, n. 147
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 147/1969
- Data di deposito
- 3 dicembre 1969
- Data di decisione
- 27 novembre 1969
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:147
Norme oggetto del giudizio
- art. 559, comma 3, codice penale
- art. 560, codice penale
- art. 560, comma 1, codice penale
- art. 143, codice civile
- art. 559, codice penale
- art. 559, comma 4, codice penale
- art. 560, comma 2, codice penale
- art. 563, codice penale
- art. 562, comma 3, codice penale
- art. 562, comma 2, codice penale
- art. 561, codice penale
- art. 562, comma 1, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 3429
Nel sistema dell'art. 559 del codice penale la relazione adulterina non e' prevista come circostanza aggravante o come particolare ipotesi di continuazione del reato di adulterio ma come delitto con propria, autonoma configurazione. Alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 559 cod. pen. (adulterio semplice), pronunciata con la sentenza 16 dicembre 1968, n. 126, non puo' pertanto riconoscersi l'effetto di una immediata caducazione o, quanto meno, di una conseguenziale ed automatica illegittimita' costituzionale del terzo comma dello stesso articolo (relazione adulterina).
Massima n. 3430
Per la protezione del bene della "unita' familiare" garantito dall'art. 29, secondo comma, della Costituzione, gli obblighi fondamentali che accompagnano il vincolo matrimoniale devono essere presidiati da sanzioni idonee a svolgere anche una funzione preventiva. Se a tal fine sia necessario disporre, in relazione ad un determinato contesto storico, oltre alle sanzioni civili anche sanzioni penali, e' potere che spetta alla politica legislativa. Non puo' pertanto accogliersi la questione proposta, rispetto all'art. 560 del codice penale (concubinato), con le ordinanze del Pretore di Roma n. 114 e n. 193 del 1969, in base all'assunto che la rilevanza penale dell'inosservanza del dovere di fedelta' coniugale e la eventuale condanna di uno dei coniugi, in seguito alla proposizione dell'istanza punitiva, metterebbe in pericolo, compromettendola, l'esistenza stessa della comunita' familiare.
Massima n. 3431
Gli artt. 559, comma terzo, e 560, comma primo del codice penale, prevedendo rispettivamente la relazione adulterina (nei confronti della moglie) ed il concubinato (nei confronti del marito) come reati strutturalmente diversi, dettano per l'uno e per l'altro coniuge una disciplina differenziata, nonostante che la legge (art. 143 Cod. civ.) ponga a carico di entrambi il dovere di fedelta' coniugale.
Massima n. 3432
Ai fini del controllo di legittimita' costituzionale dei diritti o degli obblighi conferiti dalla legge al marito ed alla moglie occorre far riferimento non gia' all'art. 3, ma all'art. 29 della Costituzione.
Massima n. 3433
L'art. 29 della Costituzione va interpretato nel senso che la disciplina giuridica del matrimonio deve contemplare - col solo limite della unita' della famiglia - eguali obblighi ed eguali diritti per l'uomo e per la donna. In generale e' percio' vietato al legislatore, nella regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, dar rilievo a ragioni di differenziazione diverse da quelle concernenti la predetta unita', come quelle che si connettano alla supposta maggior gravita' della condotta infedele della moglie o al diverso atteggiamento della societa' di fronte all'infedelta' dell'uomo e della donna.
Massima n. 3434
Tutto il sistema desumibile dagli artt. 559 e 560 Cod. pen. reca l'impronta di un'epoca nella quale la donna non godeva della stessa posizione sociale dell'uomo e vedeva riflessa la sua situazione di netta inferiorita' nella disciplina dei diritti e dei doveri coniugali. Non sta alla Corte verificare se e quali modificazioni in questo campo il nostro tempo abbia portato nella coscienza sociale. Ma e' compito indiscutibile della Corte accertare l'insanabile contrasto fra quella disciplina, quale che ne sia stata la giustificazione originaria, ed il sopravvenuto principio costituzionale.
Massima n. 3435
Nel contesto normativo dell'art. 29, comma secondo, della Costituzione, la tutela della esigenza di salvaguardare la famiglia si coordina necessariamente col principio della parita' dei coniugi. Per potere quindi sostenere che la punizione della sola moglie fedifraga risponde all'esigenza di salvaguardare la famiglia occorrerebbe dimostrare una ipotesi assolutamente irrazionale, e cioe' che una volta stabilito che la relazione adulterina della donna debba costituire reato, punire il marito per una identica fattispecie metterebbe in pericolo l'unita' familiare. Pertanto il trattamento, piu' severo per l'infedelta' della moglie e piu' indulgente per l'infedelta' dell'uomo, posto in essere dagli artt. 559, terzo comma, e 560, primo comma, del cod. penale, non potendo considerarsi finalizzato alla tutela dell'unita' familiare, e' in contrasto con l'art. 29 Cost..
Massima n. 3436
A causa della eterogeneita' delle fattispecie dei delitti di "relazione adulterina" (della moglie) e concubinato (del marito) contemplate dal codice penale, e' il concorso di entrambe le norme (e non il solo art. 559, terzo comma) che da' vita ad una non consentita disparita' di trattamento tra moglie e marito. Ove nel codice penale fosse annullata la sola previsione della relazione adulterina della moglie, e non anche quella del concubinato del marito, l'ordinamento verrebbe a dare rilevanza unicamente, nei limiti dell'art. 560, alla infedelta' coniugale del marito. La normativa penale dell'adulterio rimarrebbe quindi, sotto quest'altro aspetto, in contrasto con il principio di parita' dei coniugi. Pertanto la dichiarazione di incostituzionalita', va pronunciata nei confronti, oltre che dell'art. 559, terzo comma, dell'art. 560, primo comma.
Massima n. 3437
All'illegittimita' costituzionale del terzo comma dell'articolo 559 e del primo comma dell'art. 560 e' conseguenziale - e va dichiarata ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' di tutte le altre residue norme del codice penale in materia di adulterio e di concubinato (art. 559, comma quarto; art. 560, comma secondo e terzo; art. 561; art. 562, primo comma, nella parte relativa al delitto previsto dall'art. 560; art. 562, secondo e terzo comma; art. 563).
Massima n. 3438
Poiche' la illegittimita' dell'art. 559, comma terzo, e dell'art. 560, comma primo, del codice penale deriva da una disparita' di trattamento tra coniugi contrastante con l'art. 29, secondo comma, della Costituzione, il legislatore conserva, nell'ambito della sua discrezionalita' politica, il potere di stabilire se ed in quali ipotesi la violazione del dovere di fedelta' coniugale debba costituire reato. Nel rispetto dell'art. 29 Cost. sara' pero' tenuto a dettare un'eguale disciplina per il marito e per la moglie.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 559, comma terzo, e 560, comma primo, del Codice penale;
ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni dello stesso Codice: 1) art. 559, comma quarto; 2) articolo 560, commi secondo e terzo; 3) art. 561; 4) art. 562, primo comma, nella parte relativa alla perdita dell'autorità maritale per effetto della condanna per il delitto di concubinato; 5) art. 562, commi secondo e terzo; 6) art. 563.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze