Art. 559 — Adulterio

La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno.

Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera.

La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.

Il delitto è punibile a querela del marito.

Testo aggiornato al 2026-07-16. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.