Corte costituzionale
Sentenza n. 107/1969
Corte cost., sent. 26 giugno 1969, n. 107
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 107/1969
- Data di deposito
- 26 giugno 1969
- Data di decisione
- 19 giugno 1969
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:107
Norme oggetto del giudizio
- art. 207, lett.b, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
Parametri
Massime
Massima n. 3330
L'art. 207, lett. b, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, che ammette l'opposizione all'esecuzione forzata sui beni mobili dotali della moglie del contribuente solo quando la costituzione in dote sia anteriore alla presentazione della dichiarazione annuale o alla notifica dell'accertamento di imposta, consentendo l'esenzione sui beni mobili dotali costituiti successivamente, non contrasta con il principio di eguaglianza, data la sostanziale diversita' dell'elemento temporale, assunto dal legislatore a base della distinzione al fine di tutelare la dote costituita in epoca non sospetta. Dato il carattere sostanziale, e non processuale della disposizione, non e' violato neppure il diritto della difesa. E' da escludere anche la violazione del principio sulla unita' familiare e sui diritti e doveri dei genitori di mantenere ed educare la prole, in quanto questi ultimi, attenendo ad una sfera piu' elevata, non possono essere collegati all'intangibilita' dei beni dotali, mentre l'unita' familiare non si consolida con la dote della quale, del resto, puo' essere chiesta la separazione ai sensi dell'art. 202 cod. civ.. Non e', infine, violato l'art. 42, secondo comma, Cost., che attribuisce alle leggi ordinarie la determinazione dei modi e dei limiti, di acquisto e di godimento della proprieta', per la cui disciplina il codice civile ai fini della tutela del credito, conferisce rilevanza alla localizzazione della cosa mobile.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza 5 luglio 1967 del tribunale di Ancona sulla legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. b, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 29, primo comma, 30, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - ANGE LO
DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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