Corte costituzionale

Sentenza n. 107/1969

Corte cost., sent. 26 giugno 1969, n. 107

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
107/1969
Data di deposito
26 giugno 1969
Data di decisione
19 giugno 1969
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:107

Norme oggetto del giudizio

  • art. 207, lett.b, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958

Parametri

Massime

Massima n. 3330

L'art. 207, lett. b, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, che ammette l'opposizione all'esecuzione forzata sui beni mobili dotali della moglie del contribuente solo quando la costituzione in dote sia anteriore alla presentazione della dichiarazione annuale o alla notifica dell'accertamento di imposta, consentendo l'esenzione sui beni mobili dotali costituiti successivamente, non contrasta con il principio di eguaglianza, data la sostanziale diversita' dell'elemento temporale, assunto dal legislatore a base della distinzione al fine di tutelare la dote costituita in epoca non sospetta. Dato il carattere sostanziale, e non processuale della disposizione, non e' violato neppure il diritto della difesa. E' da escludere anche la violazione del principio sulla unita' familiare e sui diritti e doveri dei genitori di mantenere ed educare la prole, in quanto questi ultimi, attenendo ad una sfera piu' elevata, non possono essere collegati all'intangibilita' dei beni dotali, mentre l'unita' familiare non si consolida con la dote della quale, del resto, puo' essere chiesta la separazione ai sensi dell'art. 202 cod. civ.. Non e', infine, violato l'art. 42, secondo comma, Cost., che attribuisce alle leggi ordinarie la determinazione dei modi e dei limiti, di acquisto e di godimento della proprieta', per la cui disciplina il codice civile ai fini della tutela del credito, conferisce rilevanza alla localizzazione della cosa mobile.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza 5 luglio 1967 del tribunale di Ancona sulla legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. b, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 29, primo comma, 30, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - ANGE LO

DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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