Corte costituzionale
Sentenza n. 53/1968
Corte cost., sent. 29 maggio 1968, n. 53
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 53/1968
- Data di deposito
- 29 maggio 1968
- Data di decisione
- 9 maggio 1968
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Biagio Petrocelli
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:53
Norme oggetto del giudizio
- art. 636, codice di procedura penale 1930
- art. 637, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 2844
Il termine sanzione esprime ordinariamente la reazione dell'ordinamento alla inosservanza della norma, ma ha subito, nel campo penale, una dilatazione di questo significato, di modo che puo' risultare adoperato tanto nello specifico senso di cui innanzi, quanto in un senso piu' ampio, tale da comprendere, in via generale, ogni misura giuridica o mezzo di tutela giuridica; ma quest'ultimo significato non e' valido, nella sua larghissima genericita', a stabilire una parificazione o assimilazione fra pene e misure di sicurezza, in quanto dietro l'identita' della terminologia permangono inevitabilmente quelli che sono i caratteri particolari dei due mezzi di tutela giuridica, dai quali soltanto e' dato desumere l'essenza propria e specifica di ciascuno.
Massima n. 2845
Un criterio veramente valido di equiparazione fra pene e misure di sicurezza non puo' trarsi dall'essere tanto le prime quanto le seconde mezzi di lotta contro la criminalita', in quanto questa ultima locuzione non puo' assumere alcun valore di specificazione, se e' tale da dover necessariamente comprendere in se' tutto il vario complesso di mezzi che l'ordinamento dispone, anche nel vasto campo dell'amministrazione della polizia, per la difesa della societa' contro la delinquenza. Una equiparazione fra pene e misure di sicurezza non e' possibile neppure accogliendo il significato specifico di sanzione, come reazione dell'ordinamento alla inosservanza di una norma giuridica, in quanto nessuno sforzo di accostamento potra' valere ad eliminare la differenza, essenziale e di natura, fra la reazione contro un fatto avvenuto, propria della pena, e l'attuazione, propria delle misure di sicurezza, di mezzi rivolti ad impedire fatti di cui si teme il verificarsi nel futuro: e cosi' anche le ulteriori note differenziali che riguardano per esempio la posizione nettamente diversa che i due mezzi di tutela hanno nella norma che li prevede, la diversa direzione dell'imperativo, la diversita' di soggetti cui e' applicabile la restrizione della sfera giuridica, la norma valida per la misura di sicurezza che e', a differenza della pena, quella del tempo della sua applicazione.
Massima n. 2846
La posizione della pena e della misura di sicurezza e' fissata in Costituzione in termini indubbiamente diversi, in quanto per quest'ultima l'art. 25, terzo comma, con il disporre che "nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge", non fa che riaffermare costituzionalmente il principio della riserva di legge, gia' dichiarato dall'art. 199 del codice penale ("nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti"), mentre soltanto per la pena lo stesso art. 25, nel suo secondo comma, ribadisce il c.d. principio di stretta legalita' disponendo che "nessuno puo' essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso", con una riaffermazione cioe' della anteriorita' della norma incriminatrice ancora piu' netta di quella che il codice penale vigente ed il codice del 1890 hanno espresso con la formula "nessuno puo' essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge ne' con pene che non siano da essa stabilite".
Massima n. 2847
Se la locuzione "principio di legalita' e' stata di solito sufficiente da sola ad indicare nella dottrina e nella pratica penalistica che la legge punitiva deve essere anteriore al fatto, ancor meno risultera' possibile una identificazione, sotto la comune espressione di "principio di stretta legalita'", del principio sancito dal secondo comma dell'art. 25 con quello del terzo comma, vale a dire con il principio ben piu' largo della riserva di legge che, nell'ampiezza dei suoi termini, lascia ferma nell'ordinamento la disposizione dell'art. 200 del codice penale, in forza della quale "le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione": cioe' non da un imperativo giuridico anteriore al fatto punibile, ma da quelle disposizioni che via via l'ordinamento riconoscera' piu' idonee ad una efficace lotta contro il pericolo criminale.
Massima n. 2848
E' proprio del legislatore porre degli imperativi, fissare delle sanzioni, stabilire l'uno piuttosto che l'altro mezzo di tutela degli interessi umani, ma non fornire qualificazioni logiche e sistematiche circa la natura dei vari istituti, le quali sono proprio dell'interprete e della scienza: conseguentemente e' da ritenere che la qualificazione di misure amministrative di sicurezza contenuta nel codice penale non vincola l'interprete.
Massima n. 2849
La questione relativa al diritto di difesa nel procedimento di applicazione delle misure di sicurezza al di fuori del processo penale puo' e deve essere impostato su un piano diverso e piu' alto, che non e' quello formale dell'appartenenza del procedimento alla categoria amministrativa o giurisdizionale, bensi' quello riguardante l'interesse umano oggetto del procedimento, vale a dire quello supremo della liberta' personale.
Massima n. 2850
I mezzi difensivi apprestati dalle disposizioni di cui agli artt. 636 e 637 del cod. proc. pen., a parte eventuali correttivi e sviluppi che siano adottati anche attualmente nella pratica, si riducono nella enunciazione normativa ad un invito all'interessato od a chi lo rappresenta e a dichiarazioni ricevute nel processo verbale: e tutto cio' soltanto nella fase iniziale del procedimento; secondo lo spirito della norma costituzionale si deve al contrario ritenere necessaria la conoscenza delle investigazioni e degli accertamenti compiuti dal giudice e dei loro risultati relativamente all'intero corso del procedimento, e mediante l'assistenza tecnica di un difensore, da rendersi oltre tutto obbligatoria e non facoltativa, come invece e' disposto, per analoghe situazioni, dall'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione. A seguito della dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 636 e 637 del codice di procedura penale, nella parte in cui dispongono i mezzi di difesa, l'esercizio di questa potra', in attesa di un intervento del legislatore, svolgersi analogicamente sulla base delle norme stabilite per la difesa nella istruzione sommaria, secondo le estensioni operate in proposito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. La dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 636 e 637 del codice di procedura penale, nella parte in cui dispongono i mezzi di difesa, si riflette anche sull'applicazione dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui e' fatto richiamo a quelle norme.
Massima n. 2851
Al di la' della specifica tutela sancita dall'art. 24, appare manifesto che gli artt. 13 e 111, secondo comma, interpretati nello spirito delle supreme esigenze fissate dalla Costituzione, conferiscono alla liberta' personale una propria e particolare rilevanza costituzionale e con essa il diritto, in relazione ai procedimenti che alla liberta' si riferiscono, siano essi giurisdizionali od amministrativi, ad una effettiva integrale difesa di questo supremo interesse del cittadino.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 636 e 637 del Codice di procedura penale, limitatamente alla parte in cui comportano che i provvedimento del giudice di sorveglianza siano adottati senza la tutela del diritto di difesa nei sensi di cui in motivazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1968.
ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
Testo integrale
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