Corte costituzionale
Sentenza n. 52/1968
Corte cost., sent. 27 maggio 1968, n. 52
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 52/1968
- Data di deposito
- 27 maggio 1968
- Data di decisione
- 9 maggio 1968
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:52
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 4 giugno 1966
Parametri
Massime
Massima n. 2838
Ai fini della rilevanza della questione incidentale di legittimita' costituzionale non basta che la norma denunziata si trovi in rapporto meramente logico e sistematico con le norme applicabili alla fattispecie oggetto del giudizio e della cui legittimita' costituzionale si controverte. Pertanto, qualora il giudice a quo motivi genericamente, sul punto della rilevanza, invocando ragioni di conseguenzialita' logica e di coordinamento sistematico e svolgendo considerazioni estranee rispetto alla fattispecie esaminata, spetta alla Corte dichiarare la irrilevanza della dedotta questione.
Massima n. 2839
Il principio posto dall'art. 25, comma secondo, della Costituzione, secondo cui nessuno puo' essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, non interferisce con gli effetti conseguenti alla emanazione di un atto di amnistia. Da un lato, infatti, esso impone la predeterminazione della sanzione criminale rispetto alla commissione del fatto, dell'altro statuisce il divieto di comminare sanzioni per fatti che non siano preveduti dalla legge come reato.
Massima n. 2840
La rinunciabilita' dell'amnistia, con la conseguente possibilita' che il rinunciante sia condannato qualora il fatto criminoso sia stato accertato nel corso del giudizio, non contrasta con l'art. 25, comma secondo, della Costituzione. Infatti, a parte la considerazione che l'amnistia non ha efficacia abrogativa della norma penale, ma incide soltanto sulla valutazione del fatto come punibile, la mancata rinuncia alla amnistia funziona come presupposto o coelemento di operativita' dell'atto di clemenza, onde, verificandosi la rinunzia, il provvedimento rimane praticamente senza effetto.
Massima n. 2841
La rinunciabilita' dell'amnistia, con la conseguente possibilita' per il rinunciante di essere condannato, non costituisce violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.. Infatti, premesso che la facolta' di rinuncia all'amnistia costituisce esplicazione del diritto di difesa, inteso anche nel senso di diritto a far valere pienamente la propria innocenza, la eventuale condanna del rinunciante per il reato e per il fatto che in concreto lo realizzi e di cui sia accertata l'esistenza, risponde pienamente alle regole ed ai principi propri dell'esistenza e dell'attuazione della pretesa punitiva dello Stato.
Massima n. 2842
La rinunciabilita' all'amnistia, costituendo situazione non abnorme, ancorche' non sempre ricorrente, rispetto all'istituto tipico dell'amnistia, bene puo' essere prevista nell'ambito del procedimento dettato dall'art. 79 della Costituzione.
Massima n. 2843
Non e' fondata (vedi massime precedenti) la questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 25, secondo comma, 79 e 76 Cost., dell'art. 14 del d.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, secondo il quale "l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 14 del D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, relativo alla concessione di amnistia e di indulto, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, 25, comma secondo, 79 e 76 della Costituzione;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con la stessa ordinanza, degli artt. 592 e 152, secondo comma, del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1968.
ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
Testo integrale
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