Corte costituzionale
Sentenza n. 49/1968
Corte cost., sent. 27 maggio 1968, n. 49
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 49/1968
- Data di deposito
- 27 maggio 1968
- Data di decisione
- 9 maggio 1968
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Branca
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:49
Norme oggetto del giudizio
- titolo II, regio decreto n. 1058 del 26 giugno 1924
- art. 2, legge n. 1147 del 23 dicembre 1966
Parametri
- art. 108, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 101, Costituzione
- art. 81, Costituzione
- art. 102, Costituzione
Massime
Massima n. 2831
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, recante modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo, in riferimento agli artt. 101 e 108 della Costituzione in virtu' dei quali si nega alla composizione del collegio giudicante dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale l'idoneita' ad assicurare l'indipendenza dei giudici e l'imparzialita' del giudizio. Infatti due dei cinque componenti sono funzionari statali (prefetti o vice prefetti) e vengono scelti su proposta del Presidente del Consiglio con decreto del Capo dello Stato. La nomina governativa di per se' non sarebbe ragione di illegittimita' costituzionale (sent. n. 1 del 1967) se i funzionari, appena nominati, acquistassero indipendenza rispetto al Governo e alla pubblica Amministrazione. Essi, invece, sebbene collocati fuori ruolo, continuano ad appartenerle, beneficiano dei miglioramenti o avanzamenti di carriera, ritornano nei ruoli allo scadere del quinquennio o eventualmente, col proprio consenso, anche prima: situazione di dipendenza dal Governo che innegabilmente e' accentuata dal possibile o sperato rinnovo della nomina. Solo la definitiva rottura del rapporto di servizio e l'assunzione dello status professionale di giudici renderebbe indipendenti i funzionari nominati dal Governo. Percio' la norma impugnata viola l'art. 108, secondo comma, della Costituzione. Gli altri tre componenti sono designati, con votazione a maggioranza, dal consiglio regionale o dall'assemblea dei consiglieri provinciali della Regione. Questo tipo di scelta di per se' non sarebbe illegittimo, anche perche' il legislatore, non consentendo piu' d'una designazione per votante, si e' preoccupato di evitare che delle designazioni disponessero le sole maggioranze. Preclusioni costituzionali all'uno o all'altro modo di scelta non sussistono, una volta stabilito che si tratta di giurisdizioni speciali. L'indipendenza degli "estranei" designati dai consigli provinciali, non e' del tutto assicurata dall'art. 2 della legge 1966 n. 1147: e cio', non perche' essi siano in un certo senso giudici "in causa propria", ma perche', al cessare del quinquennio, la designazione puo' essere rinnovata: la sola prospettiva del reincarico basta a escludere la indipendenza di costoro dai consigli provinciali o regionali. Da cio' ne deriva altresi' che sono costituzionalmente illegittime, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche le disposizioni sulla procedura davanti alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, contenute nel titolo II del r.d. 26 giugno 1924, n. 1058, recante "Approvazione del T.U. delle leggi sulle giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale".
Massima n. 2832
Non contrasta con il precetto dell'art. 102 della Costituzione l'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147. La circostanza che i tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale siano stati creati prima degli istituendi tribunali amministrativi regionali, di cui devono costituire altrettante sezioni, non e' motivo di illegittimita' poiche' mancano norme o principi costituzionali che vietino la gradualita' nell'introduzione dei nuovi organi di giustizia amministrativa: e poco importa che le Regioni non siano state ancora istituite se si pensa che quei collegi giudicanti sono collegati, prima che alla Regione come ente giuridico, alla Regione come entita' territoriale e sociale determinatasi storicamente. Pertanto, sotto questo profilo, non contrasta con il precetto dell'art. 102 Cost., l'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, relativo a modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, recante modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo; dichiara, inoltre, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle disposizioni sulla procedura davanti alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, contenute nel titolo II del R.D. 26 giugno 1924, n. 1058, recante "Approvazione del T.U. delle leggi sulle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1968.
ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI
Testo integrale
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