Corte costituzionale

Sentenza n. 16/1968

Corte cost., sent. 28 marzo 1968, n. 16

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
16/1968
Data di deposito
28 marzo 1968
Data di decisione
21 marzo 1968
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:16

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, legge n. 756 del 15 settembre 1964

Parametri

Massime

Massima n. 2757

I vincoli che il legislatore ha posto al proprietario agricolo con la legge 15 settembre 1964, n. 756, nel disciplinare i contratti agrari, al dichiarato fine "di conseguire piu' equi rapporti sociali nell'esercizio dell'agricoltura" (art. 1), rientrano tra quelli che il primo comma dell'art. 44 della Costituzione autorizza ad imporre alla proprieta' agraria. I contratti agrari, invero, rappresentano uno degli strumenti per mezzo dei quali i fini, enunciati nel richiamato comma dell'art. 44, possono essere realizzati.

Massima n. 2758

La denunzia di una norma ordinaria che imponga un vincolo alla proprieta' terriera privata non giustificato dal fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali devesi ritenere idonea ad instaurare validamente un giudizio di legittimita' costituzionale per contrasto con l'art. 44 della Costituzione.

Massima n. 2759

La legge 15 settembre 1964, n. 756, concernente "Norme in materia di contratti agrari", deve considerarsi come una tappa, anche notevole nel processo evolutivo di sviluppo graduale ed armonico del sistema economico nel settore agricolo, e non come il raggiungimento del traguardo finale. Pertanto la locuzione contenuta nel primo comma dell'art. 14 della legge citata, la quale dispone per i contratti in corso la proroga "fino a nuova disposizione" deve essere interpretata nel senso che la proroga stessa trova nella funzione, che le e' stata assegnata, il termine finale certo nell'"an" ma approssimativamente e ragionevolmente determinabile nel "quando", ossia "sino a quando le nuove strutture aziendali non siano in grado di sostituire le precedenti", il che resta affidato, peraltro, all'insindacabile apprezzamento del legislatore.

Massima n. 2760

La Costituzione rende legittima l'imposizione di limiti tanto alla liberta' di iniziativa privata quanto al diritto di privata proprieta', in genere, ed a quello di proprieta' terriera in ispecie, sia per evitare che la liberta' di iniziativa economica si svolga in contrasto con l'utilita' sociale (art. 41), sia per consentire che il diritto di proprieta' assicuri la funzione sociale (art. 42) e, infine, per conseguire il razionale sfruttamento del suolo e per stabilire equi rapporti sociali (art. 44). Posto cio' la finalita' della proroga dei contratti agrari disposta con l'art. 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, non soltanto non viola nessuna delle tre norme costituzionali richiamate, ma, positivamente, si configura come efficace strumento di realizzazione degli scopi cui le norme stesse sono ispirate.

Massima n. 2761

E' da escludere che tra "i diritti inviolabili dell'uomo", di cui all'art. 2 della Costituzione, si possa far rientrare quello relativo all'autonomia contrattuale degli imprenditori agricoli, giacche' tale diritto, operando nell'ambito di quelli piu' generali della liberta' di iniziativa economica (art. 42) e del diritto di proprieta' terriera (art. 44), e' specificatamente tutelato da altre norme costituzionali, le quali autorizzano il legislatore ordinario ad imporre adeguati limiti per soddisfare preminenti interessi di carattere generale e sociale.

Massima n. 2762

La legge 15 settembre 1964, n. 756, che all'art. 14 ha disposto la proroga dei contratti agrari, non viola il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, giacche' essa non ha operato alcun trattamento arbitrario o discriminatorio, ma, a parita' di condizioni, ha assoggettato tutti i contratti da essa previsti allo stesso regime e, per quanto attiene ai rapporti tra le parti, ha accordato al concedente il diritto di sciogliere il contratto quando concorrono gli estremi riconosciuti rilevanti all'interesse del miglioramento della produzione (D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, in relazione all'art. 15 della legge denunziata).

Massima n. 2763

La legge di proroga dei contratti agrari (art. 14 legge 15 settembre 1964, n. 756), non viola il principio della tutela del diritto al lavoro proclamato dall'art. 4 della Costituzione. Tale principio, infatti, e' per sua natura soggetto ai limiti imposti dal perseguimento di fini sociali a carattere generale, fini che il legislatore ordinario, nella sua insindacabile discrezionalita' anche politica, ben puo' di volta in volta valutare e considerare preminenti rispetto agli interessi individuali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe, dell'art. 14, primo, secondo e terzo comma, della legge 15 settembre 1964, n. 756, concernente "Norme in materia di contratti agrari", in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, 42 e 44 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

Testo integrale

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