Corte costituzionale

Sentenza n. 110/1968

Corte cost., sent. 19 luglio 1968, n. 110

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
110/1968
Data di deposito
19 luglio 1968
Data di decisione
2 luglio 1968
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:110

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 2998

La nozione di "stato" del possessore, di cui all'art. 708 del codice penale e' da riferire non solo all'ipotesi di possesso di cose non confacenti al suo stato, ma anche a quella di possesso di denaro e di oggetti di valore, e riguardando le particolari condizioni del possessore indicate nel precedente art. 707, non puo' essere ricondotta ad una significazione che sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. E', poi, da escludere che la giustificazione del possesso imponga anche la prova della sua provenienza, richiedendosi soltanto l'elemento, comune ai reati contravvenzionali, della coscienza e della volontarieta' dell'azione da provarsi in concreto nelle singole fattispecie, secondo i comuni principi della liberta' delle prove e del libero convincimento. Il "possesso ingiustificato di valori" e' nel codice annoverato tra le contravvenzioni di polizia dirette alla prevenzione dei delitti contro il patrimonio e trova il suo fondamento logico limitatamente a quelle situazioni soggettive nelle quali l'incolpato abbia dei precedenti penali specifici, relativamente a condanne per delitti determinati da motivi di lucro o per cotravvenzioni, annoverate nello stesso paragrafo cui appartiene l'art. 708 cod. pen., attinenti anch'essi alla tutela del patrimonio. E' pertanto privo di ragionevolezza il riferimento della norma ai condannati per mendicita', ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, non conseguenti a condanne per delitti o contravvenzioni - previste nelle prime due ipotesi dell'art. 707 cod. pen. - nonche' ai soggetti sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Non sussiste invece la violazione della riserva di legge in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.), della non presunzione di colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.) e della funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.). La norma denunziata, infatti, offre un'indicazione sufficientemente precisa del fatto punibile; il principio di non colpevolezza non investe il modo di provare il "fatto di reato"; e la funzione rieducativa della pena, infine, non puo' essere invocata per escludere la legittimita' di norme contravvenzionali il cui oggetto e' la prevenzione di taluni delitti contro il patrimonio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 708 del Codice penale, limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale e a cauzione di buona condotta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA- VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze