Corte costituzionale

Sentenza n. 77/1967

Corte cost., sent. 3 luglio 1967, n. 77

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
77/1967
Data di deposito
3 luglio 1967
Data di decisione
15 giugno 1967
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Branca
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:77

Norme oggetto del giudizio

  • art. 176, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
  • art. 188, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958

Parametri

Massime

Massima n. 4639

L'art. 176 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (t.u. sulle imposte dirette) secondo cui nel ruolo relativo ad ogni periodo di imposta si iscrive a titolo provvisorio il tributo corrispondente all'imponibile del penultimo o dell'ultimo anno precedente, risponde al vigente sistema di tassazione, c.d. "a consuntivo" il quale importa che il tributo viene iscritto sui ruoli prima del tempo a cui si riferisce, quando la misura precisa del reddito, non ancora maturato, e' inconoscibile, e si puo' soltanto presumere. La iscrizione provvisoria non e' irrazionale poiche' evita, di regola, la formazione dei ruoli supplettivi e perche' risponde al quod plerunque accidit prevedere la formazione di un imponibile per lo meno uguale nell'anno o nei due anni seguenti. Ad ogni modo, se l'imponibile dovesse risultare inferiore a quello registrato provvisoriamente il contribuente puo' ottenere il rimborso in sede di conguaglio; pertanto, in ultima istanza, egli paga l'imposta sul reddito accertato, cioe' in ragione della sua capacita' contributiva. L'art. 53 Cost. non risulta quindi violato; ne' la provvisoria tassazione di un reddito presunto come reddito reale da' luogo a problemi di eguaglianza ex art. 3 Cost.

Massima n. 4640

L'art. 188 lett. c), D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, che vale anche per le iscrizioni provvisorie, costituisce applicazione del principio di cui all'art. 113 Cost.

Massima n. 4641

Il bilancio e' fondato su previsioni e non su certezze e poiche' sono previsioni ragionevoli quelle fondate sui redditi dell'anno o degli anni precedenti, il sistema delle iscrizioni provvisorie non contrasta con l'art. 81 Cost.

Massima n. 4642

Gli artt. 176 e 188 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, essendo contenuti in una legge delegata (che ha forza di legge) non contrastano con gli artt. 70, 71 e 23 Cost.

Massima n. 4643

L'art. 176 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, non contrasta con l'art. 76 Cost., per eccesso di delega. Prima della emanazione del t.u. vigevano sia il sistema dell'iscrizione provvisoria sulla base dell'imponibile dell'anno precedente (per gli enti tassabili in base al bilancio e, a discrezione degli uffici, per i percettori di redditi di categoria C/2), sia quello delle iscrizioni definitive (per gli altri contribuenti). Il Governo, cui era demandato un compito di coordinamento e di semplificazione (art. 63, legge 5 gennaio 1956, n. 1) non ha ritenuto di mantenere i due tipi di esazione ed ha esteso a tutti i soggetti il sistema vigente per gli enti tassabili in base al bilancio (operando l'iscrizione sul reddito del penultimo, e non dell'ultimo anno precedente, in conseguenza dello spostamento ad anno solare del periodo di imposta a causa del quale gli uffici non sono normalmente in possesso della dichiarazione dell'anno precedente al momento della formazione dei ruoli) nell'esercizio di un potere che la legge genericamente gli aveva conferito.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 176 e 188 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette) proposta, in relazione all'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e in riferimento agli artt. 3, 53, 70, 71, 76, 81 e 113 della Costituzione, con le ordinanze 15 luglio 1965 e 5 maggio 1966 della Commissione distrettuale di Milano, 16 aprile 1966 della Commissione distrettuale di Crotone, 21 giugno 1966 della Commissione distrettuale di Asti e 14 luglio 1966 della Commissione distrettuale di Acireale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI

- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI.

Testo integrale

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