Corte costituzionale

Sentenza n. 25/1967

Corte cost., sent. 9 marzo 1967, n. 25

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
25/1967
Data di deposito
9 marzo 1967
Data di decisione
28 febbraio 1967
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Biagio Petrocelli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:25

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, regio decreto legge n. 138 del 11 gennaio 1923
  • art. 13, legge n. 1349 del 30 settembre 1920

Parametri

Massime

Massima n. 4537

La questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 13 della legge 30 settembre 1920, n. 1349, nel testo modificato dall'art. 5 del R.D.L. 11 gennaio 1923, n. 138, in riferimento agli artt. 112, 25, secondo comma, 3 e 102 della Costituzione, non e' fondata, in quanto non e' esatto che la disposizione impugnata attribuisca al Prefetto il potere discrezionale di accogliere e respingere la domanda di conciliazione amministrativa per i reati previsti in quella normativa.

Massima n. 4538

La disposizione di cui all'art. 13 della legge 30 settembre 1920, n. 1349, nel testo modificato dall'art. 5 del R.D.L. 11 gennaio 1923, n. 138, non attribuisce al prefetto il potere discrezionale di accogliere o respingere la domanda di conciliazione amministrativa per i reati previsti in quella normativa, in quanto una interpretazione in tal senso non trova riscontro alcuno nel testo della norma; ne' puo' avere valore il fatto che il decreto prefettizio adoperi la formula "considerato che non sussistono motivi per respingere l'istanza"; ne', infine, una potesta' siffatta e' deducibile da un preteso "collegamento sistematico" fra la norma in questione e quelle altre norme dell'ordinamento (art. 14 legge 7 gennaio 1929, n. 4; art. 41 T.U. delle leggi sulla pesca; ecc.) che esplicitamente la prevedono per i casi in esse regolati: non sussiste, infatti, alcun elemento che valga a costituire un legame idoneo, dal punto di vista logico e giuridico, a far estendere ad altre norme, come principio generale valido per tutte, una disposizione che si presenta invece, per speciali esigenze, come propria e particolare di alcuna di esse, sulla cui legittimita' la Corte non e' in questo giudizio chiamata a pronunciarsi. Riconosciuta l'inesistenza in base alla norma di cui all'art. 13 di un potere discrezionale del Prefetto di accogliere o respingere la domanda di conciliazione amministrativa per i reati previsti in quella normativa, rimane assorbita ogni considerazione circa gli effetti, di diritto sostanziale e processuale, che da quel potere sarebbero conseguiti (esistenza o inesistenza del reato subordinata alla decisione amministrativa di accoglimento o di rigetto; disuguaglianza nell'assoggettamento o meno dei cittadini alla giurisdizione penale; disparita' di trattamento fra i casi regolati dalla norma in questione e quelli che rientrano nella disciplina dell'art. 162 cod. pen.; ecc.) e circa i principi costituzionali dei quali si e' denunziata la violazione (artt. 112, 25, 3 e 102 della Costituzione).

Massima n. 4540

Le censure mosse al potere del prefetto di determinare discrezionalmente la somma da pagare a titolo di conciliazione amministrativa, nel senso che questa venga di fatto accordata a condizioni diverse in situazioni identiche, ovvero nel senso che il pagamento di somme diverse entro limiti discrezionali si traduca di fatto in trattamenti differenziali dei contravventori, per cui si avrebbe violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione hanno riferimento non alla norma ma ai particolari della sua applicazione concreta, con le valutazioni e decisioni singole che essa necessariamente comporta, e non possono pertanto riguardare il giudizio di legittimita' costituzionale.

Massima n. 4541

L'attribuzione al prefetto di una competenza in tema di conciliazione amministrativa, operata dall'art. 13 della legge 30 settembre 1920, n. 1349, nel testo modificato dall'art. 5 del R.D.L. 11 gennaio 1923, n. 138, per i reati previsti in quella normativa, non rientra nella materia in cui incide l'art. 25 della Costituzione e non ha alcuna possibilita' di esser posta in correlazione con il divieto di sottrarre il cittadino al giudice naturale precostituito per legge.

Massima n. 4539

La disposizione di cui all'art. 13 della legge 30 settembre 1920, n. 1349, nel testo modificato dall'art. 5 del R.D.L. 11 gennaio 1923, n. 138, non attribuisce al prefetto il potere di stabilire discrezionalmente la somma pagata, a titolo di conciliazione amministrativa per i reati previsti in quella normativa, "senza limite, ne' minimo ne' massimo", in quanto in tale disposizione il primo ed il secondo comma l'uno che determina il minimo e il massimo della pena pecuniaria, l'altro che, immediatamente dopo, stabilisce la possibilita' della conciliazione amministrativa in base al pagamento della somma, (che "a titolo di pena pecuniaria" sara' fissata dal prefetto) si presentano uniti in una correlazione testuale o logica cosi' evidente da escludere che il secondo comma assuma tale funzione autonoma da autorizzare il prefetto a prescindere dai limiti di penalita' fissati dal primo. L'attribuzione al prefetto di quel potere non puo' ritenersi prevista dall'art. 13 della legge 30 settembre 1920, n. 1349, nel testo modificato dall'art. 5 del R.D.L. 11 gennaio 1923, n. 138, in quanto non soltanto si presenterebbe senza alcuna ragionevole spiegazione, ma se fosse da ammettere, importerebbe l'assurdo di una legge che alla autorita' giurisdizionale, la quale dichiara l'illecito e le sue conseguenze con tutte le garanzie e le forme di un regolare procedimento, avrebbe imposto il limite minimo e massimo della pena da irrogare, mentre all'autorita' prefettizia, a conclusione della sua sommaria deliberazione amministrativa, avrebbe lasciato piena liberta' di fissare la pena pecuniaria senza alcun limite.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 30 settembre 1920, n. 1349, nel testo modificato dall'art. 5 del R.D.L. 11 gennaio 1923, n. 138 (conciliazione amministrativa per le contravvenzioni in materia di pubblicità dei prezzi), sollevata dal Pretore di Cortina d'Ampezzo con ordinanza dell'8 settembre 1965 in riferimento agli articoli 112, 25, secondo comma, 3 e 102 della Costituzione e dal Pretore di Fermo con ordinanza del 23 febbraio 1966 in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

Testo integrale

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