Corte costituzionale
Sentenza n. 1/1967
Corte cost., sent. 21 gennaio 1967, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1/1967
- Data di deposito
- 21 gennaio 1967
- Data di decisione
- 17 gennaio 1967
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:1
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, regio decreto n. 1214 del 12 luglio 1934
Parametri
Massime
Massima n. 4476
Non e' fondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 7 del t.u. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214, nella parte riguardante la facolta' riconosciuta al Governo di nominare all'ufficio di consigliere della Corte dei conti persone che non sono "funzionari di grado v (ora primi referendari) della Corte stessa", in riferimento all'art. 106, comma primo, Cost. La regola che le nomine dei magistrati abbiano luogo per concorso, invero, non e' di per se' una norma di garanzia di indipendenza del titolare di un ufficio, sibbene d'idoneita' a ricoprire l'ufficio. Ed anche ritenendo che la nomina per concorso (che pur patisse eccezioni) concorra a rafforzare e a integrare l'indipendenza dei magistrati, va rilevato che il sistema riguarda soltanto la magistratura ordinaria, a nulla rilevando il fatto che nel medesimo titolo della Costituzione sia collegato l'art. 103, il secondo comma del quale dichiara che la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilita' pubblica e nelle altre specificate dalla legge, perche' questa disposizione, non e' sufficiente a ricondurre la Corte dei conti nell'ambito della magistratura ordinaria e delle norme di garanzia che questa riguardano.
Massima n. 4477
La costituzione definisce la Corte dei conti come organo ausiliario del Governo nel senso che essa contribuisce ad assicurare il rispetto del principio di legalita' nell'amministrazione, ma le affida anche la tutela giurisdizionale di diritti soggettivi e di interessi legittimi, configurandola, cosi', anche come organo di giurisdizione. Ne' occorre, in sede di esame di costituzionalita' dell'art. 7 r.d. n. 1214 del 1934, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione, stabilire quale delle funzioni attribuite alla Corte sia prevalente e debba caratterizzare l'istituto, in quanto la disposizione generale del secondo comma dell'art. 108 compare, come disposizione particolare per la Corte dei conti e con una speciale accentuazione, nell'ultimo comma dell'art. 100, secondo il quale "la legge assicura l'indipendenza dei due istituti (Consiglio di Stato e Corte dei conti) e dei loro componenti di fronte al Governo". Si puo' ritenere, percio', che la questione sollevata nei confronti dell'art. 108, sia assorbita dall'altra proposta nei confronti dell'art. 100, e che faccia tutt'uno con questa.
Massima n. 4478
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 del T.U. N. 1214 del 1934, che riconosce al Governo la facolta' di nominare estranei alla Corte all'ufficio di consigliere della Corte dei conti, in riferimento all'art. 100, secondo comma, della Costituzione, in quanto detta facolta' non compromette ne' l'indipendenza dei singoli consiglieri della Corte, ne' quella dell'istituto. Sotto il primo profilo in quanto i modi nei quali la nomina avviene riguardano l'atto di nomina ed esauriscono in questo ogni loro effetto; una volta che la nomina sia avvenuta cessa ogni vincolo che eventualmente sussista tra il Governo che nomina e la persona che viene nominata, a null'altro tenuta se non all'osservanza della legge e subentra la garanzia disposta dall'art. 8 t.u. cit., che non si puo' davvero affermare perda di efficacia per le particolarita' dell'atto di nomina che necessariamente la precede. Sotto il secondo profilo anche a non voler accogliere la tesi semplicistica, giusta la quale l'indipendenza del "corpo" sia una sola cosa con l'indipendenza dei suoi membri, e' evidente che l'indipendenza dell'istituto deve ricercarsi nei modi in cui esso svolge le sue funzioni, non gia' in quelli coi quali si prevede a regolare la nomina dei suoi membri.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza della Corte dei conti a Sezioni riunite, sulla legittimità costituzionale dell'art. 7 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214, in riferimento agli articoli 100, terzo comma, 106, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA-
ALDO SANDULLI- GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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