Corte costituzionale

Sentenza n. 76/1966

Corte cost., sent. 21 giugno 1966, n. 76

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
76/1966
Data di deposito
21 giugno 1966
Data di decisione
14 giugno 1966
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Jaeger
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:76

Norme oggetto del giudizio

  • art. 112, regio decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1935
  • art. 24, legge n. 218 del 4 aprile 1952
  • art. 23, legge n. 218 del 4 aprile 1952
  • art. 111, regio decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1935

Parametri

Massime

Massima n. 2645

A differenza della comune disciplina del sistema assicurativo, nelle assicurazioni sociali obbligatorie, gli enti costituiti per tale previdenza non possono rifiutarla ad alcuno degli assicurati, neppure nei casi di inadempienza totale al dovere del versamento dei premi. Di conseguenza la sanzione prevista dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, artt. 111, n. 2 e ult. co., e 112 (ora art. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218) ha carattere amministrativo anche allo scopo di indurre i datori di lavoro a soddisfare tempestivamente i loro obblighi. D'altro canto, nell'ipotesi di abolizione della sanzione, o di dimostrata insufficienza di essa allo scopo, il legislatore non avrebbe altra via che quella di provvedere altre e piu' severe sanzioni di carattere penale, rendendo cosi' ancora piu' onerosi gli obblighi a carico dei datori di lavoro. In relazione a tale funzione deve essere intesa anche la facolta' concessa all'Istituto di ridurre discrezionalmente la misura della sanzione, anche su proposta dell'obbligato all'amministrazione, accettata poi dalla controparte al fine di risolvere la controversia. E' pertanto da ritenere infondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme suddette, relative alla suddetta sanzione ed alla sua riduzione discrezionale, in riferimento agli artt. 3, 23 e 24 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunisce i tre giudizi di legittimità costituzionale promossi con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 111, n. 2 ed ultimo comma, e 112 del R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827 (ora art. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218), in riferimento agli artt. 3, 23, 24, primo comma, e 53 della Costituzione, proposte dal Pretore di Civitacastellana con ordinanza 24 giugno 1965, dal Pretore di Filadelfia con ordinanza 28 giugno 1965 e dal Tribunale di Rovereto con ordinanza 19 giugno 1965.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1966. GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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