Corte costituzionale
Sentenza n. 76/1966
Corte cost., sent. 21 giugno 1966, n. 76
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 76/1966
- Data di deposito
- 21 giugno 1966
- Data di decisione
- 14 giugno 1966
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Jaeger
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:76
Norme oggetto del giudizio
- art. 112, regio decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1935
- art. 24, legge n. 218 del 4 aprile 1952
- art. 23, legge n. 218 del 4 aprile 1952
- art. 111, regio decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1935
Parametri
Massime
Massima n. 2645
A differenza della comune disciplina del sistema assicurativo, nelle assicurazioni sociali obbligatorie, gli enti costituiti per tale previdenza non possono rifiutarla ad alcuno degli assicurati, neppure nei casi di inadempienza totale al dovere del versamento dei premi. Di conseguenza la sanzione prevista dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, artt. 111, n. 2 e ult. co., e 112 (ora art. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218) ha carattere amministrativo anche allo scopo di indurre i datori di lavoro a soddisfare tempestivamente i loro obblighi. D'altro canto, nell'ipotesi di abolizione della sanzione, o di dimostrata insufficienza di essa allo scopo, il legislatore non avrebbe altra via che quella di provvedere altre e piu' severe sanzioni di carattere penale, rendendo cosi' ancora piu' onerosi gli obblighi a carico dei datori di lavoro. In relazione a tale funzione deve essere intesa anche la facolta' concessa all'Istituto di ridurre discrezionalmente la misura della sanzione, anche su proposta dell'obbligato all'amministrazione, accettata poi dalla controparte al fine di risolvere la controversia. E' pertanto da ritenere infondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme suddette, relative alla suddetta sanzione ed alla sua riduzione discrezionale, in riferimento agli artt. 3, 23 e 24 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce i tre giudizi di legittimità costituzionale promossi con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 111, n. 2 ed ultimo comma, e 112 del R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827 (ora art. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218), in riferimento agli artt. 3, 23, 24, primo comma, e 53 della Costituzione, proposte dal Pretore di Civitacastellana con ordinanza 24 giugno 1965, dal Pretore di Filadelfia con ordinanza 28 giugno 1965 e dal Tribunale di Rovereto con ordinanza 19 giugno 1965.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1966. GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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