Corte costituzionale

Sentenza n. 66/1966

Corte cost., sent. 10 giugno 1966, n. 66

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
66/1966
Data di deposito
10 giugno 1966
Data di decisione
1° giugno 1966
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:66

Norme oggetto del giudizio

  • regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940

Parametri

Massime

Massima n. 2630

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale di norme contenute nel regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, trattandosi di provvedimento non avente forza di legge.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 225 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R. D. 18 giugno 1931, n. 773), approvato con R. D. 6 maggio 1940, n. 635, sollevata dal Pretore di Pizzo con ordinanza 30 giugno 1965 in riferimento agli artt. 41, 16, 13 e 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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