Corte costituzionale
Sentenza n. 66/1966
Corte cost., sent. 10 giugno 1966, n. 66
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 66/1966
- Data di deposito
- 10 giugno 1966
- Data di decisione
- 1° giugno 1966
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:66
Norme oggetto del giudizio
- regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940
Parametri
Massime
Massima n. 2630
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale di norme contenute nel regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, trattandosi di provvedimento non avente forza di legge.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 225 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R. D. 18 giugno 1931, n. 773), approvato con R. D. 6 maggio 1940, n. 635, sollevata dal Pretore di Pizzo con ordinanza 30 giugno 1965 in riferimento agli artt. 41, 16, 13 e 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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