Corte costituzionale

Sentenza n. 55/1966

Corte cost., sent. 3 giugno 1966, n. 55

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
55/1966
Data di deposito
3 giugno 1966
Data di decisione
17 maggio 1966
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Sandulli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:55

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, comma 2, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
  • art. 260, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
  • art. 23, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
  • art. 311, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
  • art. 310, comma 6, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
  • art. 310, comma 4, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
  • art. 310, comma 5, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
  • art. 29, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
  • art. 5, decreto-legge n. 257 del 20 febbraio 1927
  • art. 1, decreto-legge n. 257 del 20 febbraio 1927
  • art. 21, legge n. 6972 del 17 luglio 1990
  • art. 30, legge n. 6972 del 17 luglio 1990
  • art. 310, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
  • art. 251, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934

Parametri

Massime

Massima n. 2604

L'art. 101, secondo comma, Cost., disponendo che i giudici siano soggetti soltanto alla legge, li vuole sottratti nel loro giudizio, da ogni volonta' esterna, che non sia appunto quella obiettiva della legge. E poiche' l'art. 108, secondo comma, Cost., richiede che sia assicurata l'indipendenza anche ai giudici speciali, deve ritenersi viziato da illegittimita' costituzionale l'art. 23 R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (t.u. legge com. e prov.) riguardante la composizione del consiglio di prefettura in sede di giurisdizione contabile. Infatti tale consesso non puo' dirsi indipendente nel senso ora indicato e costituisce un pericolo per le autonomie locali. Esso e' composto esclusivamente da funzionari del potere esecutivo e presieduto dal prefetto, principale strumento operativo del Governo in sede locale e a sua volta superiore gerarchico di tre degli altri componenti; la sua rinnovazione, mancando norme al riguardo, e' affidata ai soli poteri discrezionali della amministrazione centrale, competente a provvedere sulla carriera e sui trasferimenti di quei funzionari, e del prefetto, competente a designare i due funzionari della carriera prefettizia; le conseguenze del giudizio, che gli e' demandato, sono tali da colpire nella personalita' e nel patrimonio gli agenti degli enti locali e, quel che e' piu' importante, i loro amministratori, liberamente scelti dalle rispettive comunita': in particolare, gli amministratori degli enti territoriali, se dichiarati responsabili, sono ineleggibili e i sindaci e gli assessori sono sospesi dalla carica sino all'esito del giudizio.

Massima n. 2605

L'art. 260 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (t.u. legge com. e prov.), oltre a violare le regole dettate in tema di astensione e ricusazione dei giudici nel processo civile, penale ed amministrativo, contrasta col principio di imparzialita' del giudice posto nell'art. 101, secondo comma, Cost., ed e' pertanto da dichiarare incostituzionale, sia perche' dispone che il giudizio contabile contro gli amministratori di enti locali viene promosso e svolto dai consigli di prefettura d'ufficio o su richiesta del prefetto-presidente, nonostante che la funzione amministrativa inquirente, destinata a condurre al giudizio, spetti istituzionalmente allo stesso prefetto e ai funzionari da lui dipendenti; sia perche', data la posizione di dipendenza di tutti i componenti di quei consessi rispetto al potere esecutivo, rende possibili discriminazioni (e particolarmente discriminazioni politiche) fra gli amministratori di uno stesso ente senza che contro tali inconvenienti sia offerto alcun rimedio giuridico.

Massima n. 2606

L'art. 260 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (t.u. legge com. e prov.), contrasta col principio di uguaglianza posto nell'art. 3 Cost., ed e' pertanto da dichiarare incostituzionale, poiche', disponendo che il giudizio contabile contro gli amministratori di enti locali viene promosso e svolto dai consigli di prefettura d'ufficio o su richiesta del prefetto-presidente, rende possibili - data la posizione di dipendenza di tutti i componenti di quei consessi rispetto al potere esecutivo, - disparita' di trattamento nei confronti degli amministratori dei diversi enti locali e persino dei diversi amministratori di uno stesso ente.

Massima n. 2607

Il diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.), non puo' dirsi garantito in un processo la cui disciplina renda possibile introdurre, dopo l'audizione delle parti e senza presidio di forme, elementi di giudizio non conosciuti dalle parti stesse. Quel diritto, nonche' l'altro di impugnativa, contemplato dal primo comma del cit. art. 24 della Costituzione, devono considerarsi violati anche quando manchi una disposizione che assicuri alle parti la possibilita' di prendere visione del testo originale della pronuncia del giudice. Poiche' tali deficienze sono riscontrabili nella disciplina del processo innanzi ai consigli di prefettura in sede di giurisdizione contabile, sono da ritenere viziate da illegittimita' costituzionale le disposizioni in proposito dettate dal t.u. legge com. e prov., approvato con r.d. 3 marzo 1934 n. 383, ed in particolare l'art. 310, comma quarto, limitatamente alla parte in cui dispone che il conto "e' sottoposto al giudizio del consiglio di prefettura, il quale decide nel termine di sei mesi, sentite, ove lo richiedano, le parti interessate"; art. 310, comma quinto e comma sesto; gli artt. 23 e 311, limitatamente alla parte che riguarda la partecipazione alla seduta del consiglio di prefettura, del funzionario di ragioneria che ebbe a compilare il conto.

Massima n. 2608

In un processo, la partecipazione alle sedute del collegio giudicante, di un organo avente funzione essenzialmente accusatoria, determina violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), a causa della disparita' di trattamento fatto alle parti private rispetto a quel funzionario in ordine alla possibilita' di rappresentare ai giudici, dopo che si siano riuniti per decidere, le rispettive ragioni. E' pertanto viziata da illegittimita' costituzionale e l'ultima parte del secondo comma dell'art. 23, richiamata dal successivo art. 311, del t.u. legge com. e prov. del 1934, riflettente la partecipazione alle sedute del consiglio di prefettura in sede di giurisdizione contabile, del funzionario di ragioneria che ebbe a compilare la relazione sul conto, oggetto del giudizio.

Massima n. 2609

L'art. 29 del T.U. legge com. e prov. del 1934 (che da' facolta' al consiglio di prefettura e alla giunta provinciale amministrativa di richiedere, prima dell'emissione di pronunzie definitive, nelle materie di loro competenza, documenti e giustificazioni e di ordinare, a spese degli enti interessati, ogni altra indagine che ritengano necessaria), poiche' completa competenze non giurisdizionali dei consigli di prefettura e competenze delle giunte provinciali amministrative, si sottrae al sindacato di legittimita' costituzionale promosso in ordine alla giurisdizione di quei consigli in materia contabile.

Massima n. 2610

Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, conclusosi il giudizio di legittimita' costituzionale relativo alla giurisdizione contabile dei consigli di prefettura, con la dichiarazione di illegittimita' degli artt. 23, 251, 260, 310 e 311 del T.U. legge com. e prov. del 1934, denunciati nell'ordinanza di rimessione alla Corte, questa deve dichiarare altresi' la illegittimita' delle seguenti altre disposizioni impugnate: la parte dell'art. 251 t.u. cit. che prevede la sottoposizione alla "giurisdizione amministrativa" (e cioe' alla giurisdizione dei consigli di prefettura) dei soggetti ivi contemplati; l'art. 21 comma terz'ultimo, legge 17 luglio 1890 n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (cosi' come sostituito dall'art. 1 D.L. 20 febbraio 1927, n. 257), limitatamente alla disposizione per cui il conto "e' sottoposto al giudizio del consiglio di prefettura, il quale deve decidere entro sei mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate"; l'art. 21, cit., intero comma penultimo e intero comma ultimo; art. 5 D.L. 20 febbraio 1927 n. 257, limitatamente alla parte in cui dispone che i consigli di prefettura pronunciano sulla responsabilita' contabile degli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza contemplata dall'art. 3 dello stesso decreto (che ha introdotto il testo attuale degli ultimi quattro commi dell'art. 30 della legge 17 luglio 1890, n. 6972); l'art. 30 legge 17 luglio 1890, n. 6972, ultimo comma, nel testo attuale (introdotto con l'art. 3 D.L. 20 febbraio 1927, n. 257), contenente norme di procedura a proposito dei giudizi da ultimo menzionati. Debbono invece essere espressamente fatte salve le disposizioni sulla giurisdizione contabile della giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, sottentrata, in quella Regione, alla giurisdizione dei consigli di prefettura. Invero, anche se la Corte non intende escludere che talune di dette disposizioni possano risultare illegittime anche con riferimento alla giurisdizione della giunta giurisdizionale amministrativa, la cui struttura comporta peraltro qualche disparita' sul piano del processo, rispetto ai consigli di prefettura, il sindacato su di esse avrebbe potuto svolgersi solo con particolare riferimento alla giurisdizione della giunta e quindi sulla base di un'impugnativa specifica.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale:

a) delle seguenti disposizioni del testo unico comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383: art. 23, comma secondo; art. 251, limitatamente alla parte in cui dispone che chi si ingerisca nel maneggio del denaro "è sottoposto alla giurisdizione amministrativa"; art. 260; art. 310, comma quarto - limitatamente alla parte in cui dispone che il conto "è sottoposto al giudizio del Consiglio di prefettura, il quale decide nel termine di sei mesi, sentite, ove lo richiedano, le parti interessate" -, nonché comma quinto e comma sesto; art. 311, limitatamente alla parte in cui dispone che il funzionario di ragioneria che ha compilato la relazione sul conto "assiste alla seduta del Consiglio di prefettura con voto consultivo a norma dell'art. 23";

b) delle seguenti disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza: art. 21 (così come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257), comma terzultimo - limitatamente alla parte in cui dispone che il conto "è sottoposto al giudizio del Consiglio di prefettura, il quale deve decidere entro sei mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate" -, nonché comma penultimo e comma ultimo; art. 30 (così come modificato dall'art. 3 del citato decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257), comma quinto;

c) dell'art. 5 del decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257, limitatamente alla parte in cui dispone che i Consigli di prefettura pronunciano sulla responsabilità degli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza contemplata dall'art. 3 dello stesso decreto, modificativo dell'art. 30 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

La dichiarazione di illegittimità delle anzidette disposizioni non riguarda la giurisdizione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta e i relativi giudizi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 17 maggio 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

Testo integrale

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