Corte costituzionale

Sentenza n. 22/1966

Corte cost., sent. 10 marzo 1966, n. 22

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
22/1966
Data di deposito
10 marzo 1966
Data di decisione
3 marzo 1966
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Castelli Avolio
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:22

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione siciliana del 3 giugno 1965
  • legge della Regione siciliana del 3 maggio 1965

Parametri

Massime

Massima n. 2523

A norma dell'art. 3 della Costituzione a situazioni diverse non puo' essere imposta identica disciplina legislativa; tuttavia la valutazione circa la diversita' delle situazioni e' incensurabile in sede di giudizio di legittimita' costituzionale, salvo che la relativa valutazione non risulti arbitraria o contraria ad altri precetti costituzionali. La valutazione in base alla quale, per scopi di equita', il legislatore regionale siciliano con la legge approvata dall'Assemblea il 3 giugno 1965 ha ritenuto di parificare, ai fini del riconoscimento del servizio prestato, la situazione dei maestri delle scuole sussidiarie soppresse a quella dei maestri delle scuole che furono invece conservate, e' fondata su elementi tali da indurre ragionevolmente il legislatore ad emanare il provvedimento, che d'altra parte non viola alcun precetto costituzionale. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro la suddetta legge regionale in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Massima n. 2524

L'art. 97 della Costituzione investe il funzionamento della P.A. nel suo complesso aspetto. L'apprezzamento sulla idoneita' delle disposizioni legislative adottate per l'organizzazione di un Ente pubblico, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialita' dell'Amministrazione, in quanto non contrastano con specifiche norme costituzionali, rientra nel potere discrezionale del legislatore. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in relazione all'art. 97 della Costituzione contro la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 3 giugno 1965, concernente il riconoscimento del servizio prestato dagli insegnanti, e tendente a garantire, e non conculcare, il principio di eguaglianza fra pubblici funzionari.

Massima n. 2525

La legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 3 giugno 1965, riguarda la posizione giuridica e non quella economica degli insegnanti, e non puo' quindi porsi in contrasto con l'art. 36 della Costituzione; non recando la legge stessa nessuna disposizione di carattere finanziario resta altresi' escluso l'obbligo di copertura di cui all'art. 81, comma quarto, della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 3 giugno 1965 recante "Provvedimenti riguardanti gli insegnanti delle scuole sussidiarie", proposta col ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 97, 36 e 81 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 marzo 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

Testo integrale

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