Corte costituzionale

Sentenza n. 64/1965

Corte cost., sent. 12 luglio 1965, n. 64

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
64/1965
Data di deposito
12 luglio 1965
Data di decisione
23 giugno 1965
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1965:64

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge della Regione siciliana n. 2 del 26 gennaio 1953
  • legge della Regione siciliana n. 2 del 26 gennaio 1953

Parametri

Massime

Massima n. 2415

Una legge di proroga e' sempre, agli effetti della sua sindacabilita' costituzionale, un atto legislativo a se stante.

Massima n. 2416

La legge regionale siciliana 26 gennaio 1953, n. 2 non contiene nell'art. 2 una proroga di una legge preesistente, trattandosi di un atto che e' manifestazione dell'autonomia della Regione e non della sovrana potesta' legislativa dello Stato, e in essa va pertanto riconosciuta una nuova imposizione di tributo disposta autonomamente dalla Regione.

Massima n. 2417

in base all'art. 36 Statuto siciliano la Regione siciliana ha potere normativo in materia tributaria anche riguardo ai tributi erariali salvo i limiti che derivano dal carattere non esclusivo ma sussidiario o concorrente con la competenza statale. In base all'art. 17 St. sic., che prevede tale tipo di competenza, le leggi regionali tributarie devono essere emanate al fine di soddisfare alle condizioni particolari e agli interessi propri della Regione e debbono rispettare i limiti derivanti dai principi e interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato. In particolare, in materia tributaria la legislazione regionale deve uniformarsi all'indirizzo e ai principi fondamentali della legislazione statale per ogni singolo tributo, in modo che sia soddisfatta l'esigenza del coordinamento, in un sistema unitario, della finanza regionale con la finanza statale e degli altri enti locali.

Massima n. 2418

In linea generale non puo' escludersi che il potere impositivo della Regione si esplichi con la previsione di imposte addizionali a tributi dello Stato, ma la Regione non puo' introdurre tributi che non corrispondano a un tipo previsto dall'ordinamento statale e ai principi a cui questo s'ispira. L'addizionale imposta dalla Regione (con legge del 26 gennaio 1953, n. 2) corrisponde a un tipo di addizionali generali, in modo che non sia alterato il sistema delle imposte erariali. In concreto occorre riferirsi al rapporto di complementarieta' e di dipendenza, proprio dell'addizionale rispetto al tributo, implicante una identita' di base nel senso che l'addizionale e il tributo si riferiscono a determinati redditi individuati con certezza, non siano informati a differenti criteri di valutazione delle capacita' contributive, in modo che nell'addizionale non risultino alterati i caratteri del tributo principale, e non ne derivi contrasto con l'unita' del sistema tributario. In relazione al rapporto di supplementarieta', anche la misura dell'imposta, pur non potendo fornire un criterio qualificatore del tributo dato il suo carattere meramente quantitativo ed elastico, puo' assumere rilevanza se rompe il rapporto di supplementarieta'. Analogamente per la destinazione del tributo poiche' se la legge che stabilisce l'addizionale prevede una determinata destinazione del provento, si ha un elemento di giudizio circa la sua legittimita' e la conformita' all'ordinamento tributario. (In base a tali elementi, non e' fondata la questione sulla legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge regionale siciliana 26 gennaio 1953, n. 2, in riferimento agli artt. 36, 14 e 17 St. sic.).

Massima n. 2419

Il fondamentale principio dell'eguaglianza dei cittadini di fronte al carico tributario, enunciato dall'art. 53 in relazione all'art. 3 della Costituzione e al quale devono uniformarsi sia lo Stato sia tutti gli altri enti investiti di potere tributario, va considerato in armonia con il principio della autonomia finanziaria delle Regioni (Cost., art. 119 e Statuti speciali). L'attribuzione alle Regioni a statuto speciale di una potesta' di istituire tributi propri, osservando i principi dell'ordinamento tributario statale, implica necessariamente una diversita', che si verifica in tutto lo ordinamento tributario per effetto dei tributi degli enti locali, e non incide sul principio di uguaglianza in relazione alle singole imposte. Ammessa la legittimita' costituzionale di leggi regionali che dispongono riduzioni o esenzioni tributarie, sarebbe violato il principio di uguaglianza se si negasse la legittimita', nei limiti precisati sopra, di leggi che impongano tributi.

Massima n. 2420

La riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost. non si riferisce alla sola legge statale, ma riguarda anche la legge regionale perche' altrimenti si escluderebbe la potesta' normativa tributaria della Regione, attribuita invece da altre norme costituzionali. La riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost. non riguarda pero' solo la legge esclusiva, cioe' emanata nell'esercizio di una potesta' legislativa piena, ma anche la legge concorrente o sussidiaria che, nel linguaggio dei testi costituzionali, e' "legge" come le altre. La interpretazione restrittiva implicherebbe la negazione della competenza legislativa concorrente e sussidiaria in materia tributaria, ripetutamente riconosciuta alla Regione dalla Corte.

Massima n. 2421

Il valore dell'art. 23 Cost. sta nel disporre una riserva legislativa che e' garanzia della sfera giuridica dei singoli soggetti, in quanto e' diretta ad escludere ogni limitazione e ogni invasione di essa, da parte della pubblica autorita', che non sia voluta dalla legge o posta in essere in base alla legge. La logica del sistema richiede che questa garanzia agisca ugualmente nei confronti dello Stato come della Regione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, proposta con l'ordinanza in epigrafe, sulla legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale siciliana 26 gennaio 1953, n. 2, in riferimento agli artt. 36, 14 e 17 dello Statuto regionale siciliano, nonché agli artt. 3, 53 e 23 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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