Corte costituzionale

Sentenza n. 59/1965

Corte cost., sent. 6 luglio 1965, n. 59

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
59/1965
Data di deposito
6 luglio 1965
Data di decisione
22 giugno 1965
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonino Papaldo
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1965:59

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 30 del 7 settembre 1964
  • art. 44, regio decreto n. 1016 del 5 giugno 1939
  • art. 67, regio decreto n. 1016 del 5 giugno 1939

Parametri

Massime

Massima n. 2397

L'esigenza del giusto procedimento, affermata dalla Corte costituzionale con sentenza 2 marzo 1962, n. 13, sulla base del rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, non ha carattere di assolutezza, poiche' essa non e' ancorata ad una inesistente "riserva" dell'Amministrazione, bensi' e' ispirata alla tutela dei diritti e degli interessi. Pertanto detto principio non trova applicazione nel caso della legge della Regione del Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30, giacche' detta legge regionale, per aver costituito "di diritto" in riserva di caccia l'intero territorio regionale, con esclusione delle zone riservate dai privati, nulla ha innovato rispetto alla situazione precedente; con la legge in esame si e' operata, in effetti, la sostituzione di una dichiarazione legislativa (la costituzione della riserva di caccia) ad una dichiarazione amministrativa che non ha avuto alcun effetto lesivo nei riguardi della tutela dei diritti e degli interessi di alcuno.

Massima n. 2398

La legge nazionale ha derogato, rispetto alla zona delle Alpi, alle norme generali del T.U. sulla caccia concernenti limiti e modalita' per la costituzione delle riserve e, in particolare, ha derogato rispetto alla stessa zona, alla disposizione contenuta nell'art. 44 circa l'indennita' da corrispondersi al proprietario dissenziente. Queste deroghe pur non essendo espresse, sono chiare, giacche' risultano dal fatto che tutto il territorio ricadente in quella zona, escluse soltanto le zone riservate dai privati, puo' essere sottoposto a riserva ai sensi dell'art. 67 del medesimo t.u. senza altre formalita' o vincoli che non siano quelli previsti da questa disposizione. E poiche' la Regione Trentino-Alto Adige, con la legge regionale 7 settembre 1964, non ha sostanzialmente mutato la situazione di fatto e di diritto gia' esistente in base alla legge nazionale, la Corte ritiene che nella specie non ricorrano i presupposti per un raffronto della legge regionale con gli artt. 41, 42 e 43 della Costituzione.

Massima n. 2399

La facolta' di esercitare la caccia non e' insita nel diritto di proprieta' fondiaria, ma e' un aspetto del diritto di liberta', il cui esercizio subisce limitazioni per la salvaguardia dell'incolumita' delle persone, per la protezione della fauna, per la tutela delle colture e dei prodotti agricoli, per la disciplina della caccia come attivita' sportiva. Costituendo in via permanente la riserva di caccia su terreni non riservati dai privati, la legge regionale 7 settembre 1964, n. 30 del Trentino-Alto Adige ha attuato questi fini che sono anche propri dell'ordinamento statale. Cosi' facendo, non ha violato gli articoli 41, 42 e 43 della Costituzione.

Massima n. 2400

La legge regionale del Trentino-Alto Adige del 7 settembre 1964, n. 30, nell'affidare alle Sezioni della Federazione della caccia la gestione delle riserve, ha conferito ad esse l'esercizio di facolta' di carattere pubblico per il raggiungimento di fini di pubblico interesse. La legge regionale non ha creato ne' trasferito alcuna impresa ne' alcuna attivita' di carattere economico e pertanto non puo' ritenersi in contrasto con gli artt. 41 e 43 della Costituzione.

Massima n. 2401

La legge regionale del Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30, non ha determinato alcuna violazione dell'articolo 42 della Costituzione perche' con essa nessuna espropriazione e' stata effettuata, non esistendo, nella specie, alcun diritto da espropriare.

Massima n. 2402

Non sussiste alcun contrasto tra la legge regionale del Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30, ed i principi enunciati dalla Corte costituzionale con la decisione n. 69 del 1962, la quale dichiara illegittime alcune disposizioni del T.U. delle leggi sulla caccia per contrasto con l'articolo 18 della Costituzione, in quanto quelle norme violano il diritto di liberta' di associazione. Nella specie questo diritto e' pienamente riconosciuto e tutelato sia nei riguardi di altre associazioni di cacciatori sia dei cacciatori non iscritti ad alcuna associazione.

Massima n. 2403

E' inesatto che la legge regionale del Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30, non potesse affidare la gestione delle riserve alle Sezioni della Federazione della caccia. Sul punto nessun sostanziale contrasto sussiste tra la legge regionale e quella nazionale poiche' anche l'art. 67 del T.U. sulla caccia non tanto consente quanto impone che la riserva "sia ceduta alla rispettiva Sezione della Federazione". Posto cio', se anche fosse esatto ritenere che questa norma sia l'espressione di un principio generale dell'ordinamento, al cui rispetto la Regione e' vincolata, in nessuna violazione di tale principio sarebbe incorsa la predetta legge regionale.

Massima n. 2404

Poiche' non sussiste alcun attentato al diritto di liberta' di associazione sancito dall'art. 18 della Costituzione da parte della legge della Regione Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30, non puo' contestarsi la legittimita' della norma regionale che non ha ritenuto di affidare a privati o a gruppi di privati l'esercizio delle riserve.

Massima n. 2405

Non e' fondato l'assunto che, essendo la Federazione per la caccia un Ente pubblico, le cui funzioni sono determinate dalla legge statale per essere esercitate nell'ambito dell'ordinamento statale, la legge regionale del Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30, non avrebbe potuto attribuire alla Federazione funzioni diverse da quelle che la legge dello Stato affida a tale Ente. Non e' esatto sostenere che le Sezioni della Federazione non potrebbero gestire riserve, in quanto e' proprio la legge nazionale che impone la cessione delle riserve alle Sezioni (non importa se provinciali o comunali) della Federazione, cosi' come e' del tutto infondata l'affermazione che la legge regionale non avrebbe potuto affidare funzioni alle Sezioni di un Ente nazionale giacche', continuando le Sezioni della Federazione ad esistere e ad operare nel territorio della Regione, nulla vietava che alle Sezioni provinciali venisse affidata la gestione delle riserve.

Massima n. 2406

La legge regionale del Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30, non ha sottratto nulla alle Provincie, non avendo queste alcun potere in materia di caccia, e non ha violato l'art. 11, n. 4, dello Statuto regionale che attribuisce alla Provincia di Bolzano competenza in materia di usi e costumi locali. Questa norma non ha imposto il ripristino di tutti gli istituti preunitari, mentre lo Statuto quando ha voluto consentire tale ripristino lo ha detto esplicitamente, come, per esempio, in materia di masi chiusi e di comunita' familiari rette da antichi statuti e consuetudini. Non ha poi sottratto nulla ai Comuni, giacche' anche per l'art. 67 del T.U. sulla caccia, i Comuni possono costituire riserve a condizione che queste siano cedute alle Sezioni della Federazione della caccia con diritto a percepire un canone. Tale diritto di natura pecuniaria, che e' l'unico spettante ai Comuni, e' stato mantenuto e la misura ne e' stata determinata con criteri sulla cui legittimita' non e' stata mossa alcuna censura.

Massima n. 2407

La legge regionale del Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30, non ha violato il principio generale dell'autonomia degli enti locali sancito negli artt. 5 e 118 della Costituzione e ribadito negli artt. 13 e 14 dello Statuto regionale, giacche' dalle richiamate norme non si puo' trarre un divieto per la Regione di affidare alcune funzioni a Sezioni locali di un Ente nazionale, qualunque sia la natura di tali organi, non essendo da escludersi in certi casi particolari, come quello in esame, che tale conferimento possa essere effettuato nei riguardi di formazioni locali, dotate o non di personalita' giuridica, anziche' nei riguardi dei Comuni.

Massima n. 2408

La legge regionale del Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30, per aver disposto, all'art. 3, che fino alla emanazione di nuove norme legislative sulla caccia la gestione delle riserve sara' disciplinata da norme regolamentari da adottarsi dalla Giunta regionale, non e' in contrasto con l'art. 38 dello Statuto, giacche' il regolamento previsto dalla impugnata legge altro contenuto non ha che quello di determinare gli obblighi di chi gestisce le riserve. Tale regolamento, che non ha la natura ne' di regolamento indipendente ne' delegato, puo' equipararsi ai disciplinari che accompagnano le concessioni amministrative con effetti analoghi a quelli che i disciplinari hanno nei confronti degli utenti del servizio concesso.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, in riferimento agli articoli 5, 18, 41, 42, 43 e 118 della Costituzione e 4, 11,13,14, 38 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30, recante norme per la costituzione e la gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale, proposte con il ricorso della Provincia di Bolzano segnato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze