Corte costituzionale

Sentenza n. 56/1965

Corte cost., sent. 6 luglio 1965, n. 56

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
56/1965
Data di deposito
6 luglio 1965
Data di decisione
22 giugno 1965
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1965:56

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 14 luglio 1960
  • legge n. 741 del 14 luglio 1959

Parametri

Massime

Massima n. 2391

E' costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega, l'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032 per la parte con cui rende obbligatorio "erga omnes" l'art. 55 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, che dispone l'esperimento obbligatorio di conciliazione, per violazione dell'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione all'art. 76 della Costituzione, giacche' sono invocabili al riguardo le medesime ragioni assunte dalla sentenza n. 129 del 1963 a fondamento della pronuncia di illegittimita' costituzionale dell'art. 62 dello stesso contratto collettivo, in quanto in entrambi i casi si e' in presenza di clausole le quali, mentre non si palesano strettamente necessarie a garantire il trattamento minimo che si e' voluto assicurare ai lavoratori (che costituisce il fine che si e' inteso conseguire, nel disporre l'estensione erga omnes del contratti collettivi postcorporativi, con la legge n. 741 del 1959 e, nel contempo il limite del potere dell'organo delegato) non hanno ad oggetto la disciplina dei rapporti intercorrenti fra le parti dei contratti individuali di lavoro, ma si riferiscono a diritti e doveri esercitabili attraverso la interposizione delle associazioni sindacali di diritto privato; ed, invero, il tentativo di conciliazione richiede, per potersi effettuare, la sottoposizione dei singoli a vincoli di subordinazione nei confronti di tali associazioni o di queste nei confronti dei primi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

previa riunione dei tre giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte con cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 55 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia e affini, che dispone l'esperimento obbligatorio di conciliazione, per violazione dell'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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