Corte costituzionale
Sentenza n. 56/1965
Corte cost., sent. 6 luglio 1965, n. 56
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 56/1965
- Data di deposito
- 6 luglio 1965
- Data di decisione
- 22 giugno 1965
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1965:56
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 14 luglio 1960
- legge n. 741 del 14 luglio 1959
Parametri
Massime
Massima n. 2391
E' costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega, l'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032 per la parte con cui rende obbligatorio "erga omnes" l'art. 55 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, che dispone l'esperimento obbligatorio di conciliazione, per violazione dell'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione all'art. 76 della Costituzione, giacche' sono invocabili al riguardo le medesime ragioni assunte dalla sentenza n. 129 del 1963 a fondamento della pronuncia di illegittimita' costituzionale dell'art. 62 dello stesso contratto collettivo, in quanto in entrambi i casi si e' in presenza di clausole le quali, mentre non si palesano strettamente necessarie a garantire il trattamento minimo che si e' voluto assicurare ai lavoratori (che costituisce il fine che si e' inteso conseguire, nel disporre l'estensione erga omnes del contratti collettivi postcorporativi, con la legge n. 741 del 1959 e, nel contempo il limite del potere dell'organo delegato) non hanno ad oggetto la disciplina dei rapporti intercorrenti fra le parti dei contratti individuali di lavoro, ma si riferiscono a diritti e doveri esercitabili attraverso la interposizione delle associazioni sindacali di diritto privato; ed, invero, il tentativo di conciliazione richiede, per potersi effettuare, la sottoposizione dei singoli a vincoli di subordinazione nei confronti di tali associazioni o di queste nei confronti dei primi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
previa riunione dei tre giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte con cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 55 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia e affini, che dispone l'esperimento obbligatorio di conciliazione, per violazione dell'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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