Corte costituzionale
Sentenza n. 43/1965
Corte cost., sent. 9 giugno 1965, n. 43
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 43/1965
- Data di deposito
- 9 giugno 1965
- Data di decisione
- 26 maggio 1965
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1965:43
Norme oggetto del giudizio
- art.unico, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 14 luglio 1960
- art. 1, legge n. 741 del 14 luglio 1959
- art.unico, decreto del Presidente della Repubblica n. 1642 del 11 dicembre 1961
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1642 del 11 dicembre 1961
- legge n. 741 del 14 luglio 1959
Parametri
Massime
Massima n. 2362
E' costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega l'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032 per la parte con cui rende obbligatorio "erga omnes" l'art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia, concernente l'addestramento professionale, in quanto tale addestramento affidato alle associazioni territoriali di categoria, non e' suscettibile di estensione ai non appartenenti alle associazioni stesse dato che non puo' ritenersi attinente alla specifica finalita', posta dall'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, di assicurare i minimi inderogabili salariali e normativi ed importa, anche per gli estranei alle associazioni, la necessita' dell'instaurazione di rapporti con queste, che esulano dal contenuto caratteristico dei contratti collettivi, riguardante solo la disciplina dei diritti ed obblighi intercorrenti direttamente fra singoli lavoratori e datori di lavoro. Per gli stessi motivi e' costituzionalmente illegittimo l'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, per la parte in cui rende obbligatoria "erga omnes" la clausola n. 10 dell'accordo integrativo provinciale di lavoro 30 settembre 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizie ed affini della Provincia di Palermo, concernente l'addestramento professionale.
Massima n. 2363
E' manifestamente infondata la questione di legittiamita' costituzionale relativa alla clausola dell'accordo integrativo provinciale di lavoro 30 settembre 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizie ed affini della Provincia di Palermo, disciplinante il versamento alla Cassa edile dei contributi previsti a favore della cassa stessa, resa obbligatoria dall'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, per sopraggiunta inefficacia della norma, dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 78 del 1964.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
previa riunione dei due giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte con cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, per la parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola 10 dell'accordo integrativo provinciale di lavoro 30 settembre 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della Provincia di Palermo;
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla clausola 13 del citato accordo integrativo di lavoro 30 settembre 1959, resa obbligatoria erga omnes dall'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, per sopraggiunta inefficacia della norma, dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza 23 ottobre 1964, n. 78.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
Testo integrale
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