Corte costituzionale
Sentenza n. 39/1965
Corte cost., sent. 31 maggio 1965, n. 39
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 39/1965
- Data di deposito
- 31 maggio 1965
- Data di decisione
- 13 maggio 1965
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1965:39
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 2354
La maggiore ampiezza e intensita' della tutela penale della religione cattolica (art. 402 Cod. pen.) corrisponde alla maggiore ampiezza e intensita' delle reazioni sociali che suscitano le offese ad esse e non contrasta con gli artt. 8 e 19 Cost. poiche' e' basata sulla posizione particolare che la Costituzione riconosce alla Chiesa cattolica. L'art. 402 Cod. pen., inoltre, non tutela una sfera di capacita' e di attivita' delle confessioni religiose poiche' il bene protetto non e' la capacita' giuridica di agire della Chiesa cattolica, ma il sentimento religioso della maggioranza degli italiani, e non contrasta percio' con l'art. 20 Cost.
Massima n. 2355
L'art. 3 Cost. esclude esplicitamente che la differenza di religione possa dar luogo a differenza di trattamento dei cittadini, ma l'art. 402 cod. pen. non da' luogo a una distinzione nella posizione giuridica dei cittadini basata sulla religione. La norma penale si riferisce indistintamente a tutti i destinatari, qualunque sia la loro religione, cosicche' la fede religiosa non ha alcuna rilevanza nella identificazione del soggetto attivo del reato. La norma non protegge, dal lato passivo, la religione cattolica come bene individuale di coloro che vi appartengono, ne' attribuisce ad essi un vantaggio valutabile giuridicamente: il singolo cattolico non e' il titolare dell'interesse protetto.
Massima n. 2356
L'uguale protezione della liberta' delle religioni non esclude che possa considerarsi differentemente una confessione religiosa in relazione alla diversa rilevanza nella comunita' statale, sempreche' la distinzione non implichi limitazione della liberta' di ciascuna confessione. L'uguale diritto alla liberta' non significa diritto ad una uguale tutela penale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 402 del Codice penale, in riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 20 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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