Corte costituzionale
Sentenza n. 30/1965
Corte cost., sent. 23 aprile 1965, n. 30
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 30/1965
- Data di deposito
- 23 aprile 1965
- Data di decisione
- 8 aprile 1965
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1965:30
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 1527 del 21 dicembre 1961
- legge n. 1527 del 12 dicembre 1961
Parametri
Massime
Massima n. 2337
Le disposizioni della legge 21 dicembre 1961, n. 1527, relative ai prezzi minimi, da fissarsi dal C.I.P., per le sanse di oliva vendute dai frantoiani agli estrattori non possono giustificarsi ricorrendo al principio dell'art. 36 della Costituzione sulla "sufficienza" della retribuzione, che e' riferibile ai soli rapporti di lavoro e non a quelli tra opposte categorie di imprenditori.
Massima n. 2338
Essendo dettata nell'interesse dei frantoiani, a tutela di una posizione economica piu' debole, la legge 21 dicembre 1961, n. 1527 trova tuttavia fondamento, non ostandovi la limitata estensione del settore considerato, e in conformita' ad un principio espresso in varie norme costituzionali e quindi ad un interesse attinente all'ordinata vita dell'intera collettivita', in quella "utilita' sociale" contro la quale l'art. 41 della Costituzione vieta che si svolga la liberta' di iniziativa economica.
Massima n. 2339
L'art. 41 e l'art. 23 della Costituzione coprono campi affatto diversi. I concetti di "limite" e di "controllo" dell'iniziativa economica privata, di cui all'art. 41, non sono riconducibili a quelle "prestazioni" di cui all'art. 23. Pertanto, cadendo le determinazioni di prezzi minimi di cui alla legge 12 dicembre 1961, n. 1527, sotto l'art. 41 della Costituzione non si puo' riguardo ad esse invocare l'art. 23 della Costituzione. Esaurendo inoltre il proprio contenuto normativo in una riserva di legge, l'art. 23 della Costituzione non ha ruolo alcuno da svolgere nelle fattispecie per cui tale riserva sia gia' prescritta (come nel caso dell'art. 41 della Costituzione) da altre norme della Costituzione.
Massima n. 2340
Incidendo la legge 21 dicembre 1961, n. 1527 (sui prezzi minimi delle sanse di oliva) solo sulla autonomia contrattuale senza toccare le attribuzioni della autorita' giudiziaria e regolando i diritti dei frantoiani ed estrattori nel loro aspetto sostanziale, lasciando del tutto impregiudicata la potesta' di farli valere in giudizio anche nei confronti dei provvedimenti del C.I.P., (in base all'art. 113 della Costituzione), non sussiste violazione degli artt. 102 (riserva delle funzioni giurisdizionali agli organi giurisdizionali) e 24 (diritto di difesa) della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 21 dicembre 1961, n. 1527, contenente norme sulla "determinazione del prezzo delle sanse", in riferimento agli artt. 23, 24, 36, 41 e 102 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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