Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1965

Corte cost., sent. 23 aprile 1965, n. 30

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
30/1965
Data di deposito
23 aprile 1965
Data di decisione
8 aprile 1965
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1965:30

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 1527 del 21 dicembre 1961
  • legge n. 1527 del 12 dicembre 1961

Parametri

Massime

Massima n. 2337

Le disposizioni della legge 21 dicembre 1961, n. 1527, relative ai prezzi minimi, da fissarsi dal C.I.P., per le sanse di oliva vendute dai frantoiani agli estrattori non possono giustificarsi ricorrendo al principio dell'art. 36 della Costituzione sulla "sufficienza" della retribuzione, che e' riferibile ai soli rapporti di lavoro e non a quelli tra opposte categorie di imprenditori.

Massima n. 2338

Essendo dettata nell'interesse dei frantoiani, a tutela di una posizione economica piu' debole, la legge 21 dicembre 1961, n. 1527 trova tuttavia fondamento, non ostandovi la limitata estensione del settore considerato, e in conformita' ad un principio espresso in varie norme costituzionali e quindi ad un interesse attinente all'ordinata vita dell'intera collettivita', in quella "utilita' sociale" contro la quale l'art. 41 della Costituzione vieta che si svolga la liberta' di iniziativa economica.

Massima n. 2339

L'art. 41 e l'art. 23 della Costituzione coprono campi affatto diversi. I concetti di "limite" e di "controllo" dell'iniziativa economica privata, di cui all'art. 41, non sono riconducibili a quelle "prestazioni" di cui all'art. 23. Pertanto, cadendo le determinazioni di prezzi minimi di cui alla legge 12 dicembre 1961, n. 1527, sotto l'art. 41 della Costituzione non si puo' riguardo ad esse invocare l'art. 23 della Costituzione. Esaurendo inoltre il proprio contenuto normativo in una riserva di legge, l'art. 23 della Costituzione non ha ruolo alcuno da svolgere nelle fattispecie per cui tale riserva sia gia' prescritta (come nel caso dell'art. 41 della Costituzione) da altre norme della Costituzione.

Massima n. 2340

Incidendo la legge 21 dicembre 1961, n. 1527 (sui prezzi minimi delle sanse di oliva) solo sulla autonomia contrattuale senza toccare le attribuzioni della autorita' giudiziaria e regolando i diritti dei frantoiani ed estrattori nel loro aspetto sostanziale, lasciando del tutto impregiudicata la potesta' di farli valere in giudizio anche nei confronti dei provvedimenti del C.I.P., (in base all'art. 113 della Costituzione), non sussiste violazione degli artt. 102 (riserva delle funzioni giurisdizionali agli organi giurisdizionali) e 24 (diritto di difesa) della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 21 dicembre 1961, n. 1527, contenente norme sulla "determinazione del prezzo delle sanse", in riferimento agli artt. 23, 24, 36, 41 e 102 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze