Corte costituzionale
Sentenza n. 12/1965
Corte cost., sent. 12 marzo 1965, n. 12
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 12/1965
- Data di deposito
- 12 marzo 1965
- Data di decisione
- 4 marzo 1965
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino Papaldo
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1965:12
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
Parametri
Massime
Massima n. 2299
L'art. 3, primo comma, del T.U. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale 15 giugno 1959, n. 393 (che conferisce al Prefetto, per motivi di sicurezza pubblica, per esigenze di carattere militare e per motivi di pubblico interesse, conformemente alle direttive del Ministro per i lavori pubblici, il potere di sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulla strada, fuori dei centri abitati) per il fatto di non contenere l'espressa enunciazione dell'obbligo di dare adeguata motivazione e pubblicita' ai provvedimenti amministrativi, non puo' ritenersi in contrasto con principi generali dell'ordinamento giuridico e del sistema costituzionale, giacche' detto obbligo, sulla base di principi ormai saldamente acquisiti, sussiste ugualmente anche nel silenzio della legge.
Massima n. 2300
L'art. 3, primo comma, del T.U. 15 giugno 1959, n. 393, per il fatto di non contenere l'espressa enunciazione dell'obbligo di motivazione delle ordinanze prefettizie, non e' in contrasto con il diritto di difesa del cittadino garantito dall'art. 24 della Costituzione poiche', dovendo l'ordinanza essere esibita al giudice e dovendo questi previamente accertarne la legittimita', l'interessato avra' la possibilita' di far valere in giudizio le ragioni del proprio comportamento, onde se l'ordinanza risultera' priva di motivazione o insufficientemente motivata il giudice dovra' pronunciare la sua disapplicazione. Non viola inoltre l'art. 25 della Costituzione, giacche' in sede di giudizio l'autorita' dovra' fornire la prova di aver dato adeguata conoscenza dell'ordinanza. Sara' poi il giudice a valutare detta prova per stabilire se l'atto era operante, tenendo presente che l'ordinanza non fa parte del precetto penale e che, essendo atto amministrativo, ad essa non possono applicarsi i principi che valgono per la pubblicazione e per l'entrata in vigore della legge penale.
Massima n. 2301
La norma contenuta nell'art. 3, primo comma, del T.U. 15 giugno 1959, n. 393, non e' in contrasto con i principi di uguaglianza e con il diritto di liberta' di movimento garantiti dagli artt. 3 e 16 della Costituzione. I diritti garantiti dalle predette norme costituzionali potrebbero essere violati solo di riflesso, in applicazione della citata norma ordinaria, quando, prendendo a pretesto il raggiungimento di scopi riguardanti il buon uso della strada, l'ordinanza prefettizia tendesse a raggiungere scopi non previsti dalla norma, anzi contrastanti con essa o con altre norme di grado piu' elevato. In tal caso, tuttavia, l'illegittimita' che ne deriverebbe dovrebbe essere riferita non alla norma ordinaria che ha conferito il potere al Prefetto, bensi' all'atto amministrativo con cui quel potere, violando la norma, risulta in concreto esercitato.
Massima n. 2302
L'art. 3, primo comma, del vigente Codice della strada, per il fatto di non contenere l'espressa enunciazione dell'obbligo di dare adeguata pubblicita' ai provvedimenti prefettizi, non e' in contrasto con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) col diritto di liberta' di movimento (art. 16 Cost.) e col diritto di difesa dei cittadini nei procedimenti giurisdizionali (art. 24 Cost.) giacche' l'obbligo di adoperare tutti i mezzi affinche' gli utenti della strada siano posti in condizioni di conoscere le disposizioni che sono chiamati a rispettare vale anche nel silenzio della legge. Onde sara' compito del giudice accertare se l'ordinanza, perche' possa produrre i suoi effetti, sia stata regolarmente e adeguatamente portata a conoscenza del pubblico.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del T.U. delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, in riferimento agli artt. 3, 16, 24 e 25, secondo comma, della Costituzione.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1965.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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