Corte costituzionale

Sentenza n. 74/1964

Corte cost., sent. 7 luglio 1964, n. 74

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
74/1964
Data di deposito
7 luglio 1964
Data di decisione
23 giugno 1964
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:74

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 20 del 11 gennaio 1956
  • art. 10, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 20 del 11 gennaio 1956
  • art. 18, regio decreto legge n. 2383 del 31 dicembre 1925
  • art. 19, regio decreto legge n. 2383 del 31 dicembre 1925
  • art. 20, regio decreto legge n. 2383 del 31 dicembre 1925
  • art. 21, regio decreto legge n. 2383 del 31 dicembre 1925
  • art. 14, regio decreto n. 704 del 28 giugno 1933
  • art. 15, regio decreto n. 704 del 28 giugno 1933
  • art. 16, regio decreto n. 704 del 28 giugno 1933
  • art. 17, regio decreto n. 704 del 28 giugno 1933

Parametri

Massime

Massima n. 2202

Spetta alla Corte costituzionale determinare l'oggetto della questione di legittimita' costituzionale con riguardo alla motivazione dell'ordinanza di rinvio ed indipendentemente dagli espressi riferimenti contenuti nel dispositivo di questa. (Nella specie la Corte ha ritenuto che fosse stata sollevata la questione di legittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 10 del D.P.R. 11 gennaio 1956 n. 20 - nonostante il riferimento al primo comma del medesimo articolo contenuto nel dispositivo dell'ordinanza - e che il contrasto degli articoli 18-21 R.D.L. 31 dicembre 1925 n. 2383 e degli articoli 14-17 del R.D.L. 28 giugno 1933 n. 704, prospettato nel dispositivo rispetto all'art. 3 Cost., concernesse invece l'art. 42 terzo comma Cost.).

Massima n. 2203

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo comma, e dell'art. 8 ultimo comma del D.P.R. 11 gennaio 1956 n. 20, contenente "disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale" (in relazione alla legge 20 dicembre 1954, n. 1181 ed in riferimento agli artt. 76-77 Cost., e, per quanto riguarda l'art. 10 comma 2x, anche in riferimento all'art. 3 Cost.) gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 29 del 1964 e riproposta negli stessi termini con identica motivazione.

Massima n. 2204

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 18, 19, 20, 21 del R.D.L. 31 dicembre 1925 n. 2383, contenente "norme per il trattamento di quiescenza dei salariati statali" e degli artt. 14, 15, 16, 17 del R.D. 28 giugno 1933, n. 704, contenente "norme per il funzionamento presso l'amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni" in riferimento all'art. 42, comma terzo Cost.. Tali disposizioni, estendendo agli operai permanenti dello Stato la ritenuta in conto entrate del tesoro, gia' prevista per gli impiegati civili e militari e regolando il concorso fra pensione a carico dello Stato e pensione a carico della Cassa nazionale per le assicurazioni, non hanno comportato infatti una espropriazione a danno dei salariati, il diritto degli operai permanenti alla pensione statale nascendo con l'oggetto e i limiti contestualmente stabiliti dal legislatore. Mancano percio' le premesse perche' possa porsi il problema di una loro conformita' alla disciplina predisposta dall'art. 42 comma terzo Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma secondo, e dell'art. 8, ultimo comma, del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, contenente "Disposizioni sul trattamento di quiescenza al personale statale", in relazione alla legge 20 dicembre 1954, n. 1181, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione e, per quanto riguarda l'art. 10, comma secondo, anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18,19, 20 e 21 del R. D. L.31 dicembre 1925, n. 2383, contenente "Norme per il trattamento di quiescenza dei salariati statali", e degli artt. 14,15,16 e 17 del R. D. 28 giugno 1933, n. 704, contenente "Norme per il funzionamento presso l'amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni", in riferimento all'art. 42, comma terzo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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