Corte costituzionale
Sentenza n. 72/1964
Corte cost., sent. 7 luglio 1964, n. 72
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 72/1964
- Data di deposito
- 7 luglio 1964
- Data di decisione
- 23 giugno 1964
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:72
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge n. 533 del 15 agosto 1949
- art. 7, legge n. 533 del 15 agosto 1949
Parametri
Massime
Massima n. 2197
Il potere legislativo, subordinato com'e', alla pari degli altri poteri costituzionali, all'impero delle norme e dei principi fondamentali, anche se inespressi nell'ordinamento, puo' incontrare nel suo esplicarsi limiti desumibili da una ragione normativa sopraordinata alle singole disposizioni. Va, pertanto, respinto l'assunto di una indefinita capacita' espansiva del potere legislativo, suscettibile di arrestarsi solo di fronte a testuali disposizioni che la limitano; che porterebbe a considerare le norme costituzionali di stretta interpretazione, escludendo, rispetto alle stesse, il ricorso all'analogia.
Massima n. 2198
Le garanzie dell'indipendenza, cui la Costituzione fa riferimento, intese in quel loro limitato e particolare aspetto che deve ritenersi in essa ricompreso, riguardante l'assenza di ogni interesse indiretto nella causa da decidere, debbono trovare attuazione per tutto il complesso della funzione giurisdizionale, in ognuna delle sue modalita' che direttamente concorrono al retto esercizio della medesima. Per soddisfare in concreto l'esigenza dell'imparzialita' del giudice occorre quindi garantire l'estraneita' agli interessi delle parti contendenti anche di tutti coloro i quali, assumendo funzioni di ausilio dell'attivita' del giudice stesso concorrono a fargli acquisire il complesso delle cognizioni e delle convinzioni necessarie all'esatta applicazione della legge a lui demandata. Sono da considerare una specifica espressione di tale principio le norme degli artt. 61, 63, 192, 193 cod. proc. civ. riguardanti l'intervento dei consulenti tecnici.
Massima n. 2199
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate nei riguardi degli artt. 5 e 7 della legge 15 agosto 1949 n. 533 in riferimento agli artt. 102 e 108 Cost.. Invero, i consulenti tecnici chiamati ad intervenire nella decisione delle controversie di lavoro dei salariati fissi in agricoltura, per quanto attiene alla capacita', essendo scelti da parte delle associazioni di categoria cui rispettivamente appartengono le due parti contendenti, offrono sufficienti garanzie del possesso della conoscenza di fatti notori locali e delle massime di esperienza inerenti alla natura delle controversie cui si riferiscono i loro pareri. In quanto all'indipendenza la legge indicata, nonostante non preveda espressamente per i consulenti il ricorso agli istituti dell'astensione e della ricusazione, deve essere interpretata non nel senso di escludere tali garanzie bensi' nell'altro di consentire al giudice, nell'ipotesi di impedimento materiale, oppure nell'ipotesi analoga, in cui l'impedimento derivi dall'accertata esistenza di motivi di ricusazione o di astensione, di procedere alla nomina di altri membri in sostituzione di quelli impediti; il che si rende possibile perche' l'istituto della supplenza, e' suscettibile di applicazione generale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sulle cause indicate in epigrafe, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei riguardi degli artt. 5 e 7 della legge 15 agosto 1949, n. 533.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA
- ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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