Corte costituzionale
Sentenza n. 68/1964
Corte cost., sent. 30 giugno 1964, n. 68
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 68/1964
- Data di deposito
- 30 giugno 1964
- Data di decisione
- 20 giugno 1964
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino Papaldo
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:68
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
Parametri
Massime
Massima n. 2185
L'ordine impartito ad una persona socialmente pericolosa di allontanarsi da un determinato luogo risponde ad esigenze di sicurezza (e di sanita'). L'obbligo di portarsi, almeno inizialmente, nel comune di residenza, poi, risponde ad un'esigenza logica, fondata sulla realta': senza l'indicazione di una destinazione, il foglio di via avrebbe l'aspetto di un bando, non di un ordine di trasferimento da un comune all'altro. La fissazione del comune di residenza, come luogo di destinazione, almeno iniziale, mentre consente di accertare e fare accertare se tale persona si sia effettivamente allontanata dal territorio del comune, offre anche una garanzia per la stessa persona munita del foglio di via, al cui interesse giova che la destinazione sia fissata dalla legge. Se la scelta fosse stata devoluta all'autorita' di p.s., si sarebbero avute piu' gravi limitazioni della liberta' di circolazione e di soggiorno e maggiori disagi. Ne' la scelta poteva essere lasciata allo stesso interessato, dovendosi ragionevolmente presumere che egli nel luogo della sua abituale dimora abbia le maggiori possibilita' di reinserirsi in un ambiente piu' confacente ad un sistema di vita meno esposto ai pericoli ed ai turbamenti del luogo di non abituale dimora. Se poi la persona non trovera' adatto al suo soggiorno il comune di residenza, sara' libero di spostarsi dove vorra', purche', fino a quando perduri l'ordine di allontanamento, non torni al luogo di provenienza.
Massima n. 2186
Con la sentenza n. 2 del 1956 la Corte costituzionale preciso' che l'inciso "in via generale" contenuto nell'art. 16 della Costituzione, deve intendersi nel senso che la legge sia applicabile alla generalita' dei cittadini, non a singole categorie. Tale interpretazione va ora confermata, precisando che i motivi di sanita' o di sicurezza - che possono dar luogo a limitazioni alla liberta' di circolazione o di soggiorno - possono nascere tanto da situazioni generali quanto da situazioni particolari o individuali (es.: necessita' di isolare individui affetti da malattie contagiose). Il fatto che l'art. 16 Cost. accomuni, mettendole sullo stesso piano, le ragioni di sanita' e di sicurezza, e' indice che non puo' trattarsi solo di ragioni di carattere generale. Come pure il fatto che lo stesso art. 16 esclude le restrizioni determinate da ragioni politiche, conferma che altri motivi di carattere individuale possono suggerire limitazioni alla liberta' di circolazione e di soggiorno. Sulla scorta anche dei lavori preparatori, e' da ritenere che nel testo definitivo dell'art. 16 della Costituzione la formula "in via generale" fu inserita per chiarire che "le autorita' non possono porre limiti contro una determinata persona o contro determinate categorie": non nel senso che non si potessero adottare provvedimenti contro singoli o gruppi, ma nel senso che non si potessero stabilire illegittime discriminazioni contro singoli o contro gruppi. La formula inoltre altro non e' che una particolare e solenne riaffermazione del principio posto nell'art. 3 Cost., come lo e' nell'art. 21, ultimo comma, della stessa Costituzione. - S. n. 2/1956.
Massima n. 2187
La Corte costituzionale con sentenza n. 23 del 1964 ha gia' affermato che l'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nel definire le persone socialmente pericolose, configura una categoria di persone identificabili in base ad elementi da essa stessa determinati: che poi la sua attuazione implichi un margine di discrezionalita' nelle valutazioni dei singoli casi concreti non e' motivo perche' possa ravvisarsi nella norma un contrasto con l'art. 3 della Costituzione, essendo proprie, quelle valutazioni, di ogni giudizio diretto all'applicazione di norme giuridiche. Analogamente, ai fini dell'applicazione del rimpatrio obbligatorio (art. 2 stessa legge) non si emette un giudizio sulla moralita' o sulla onorabilita' della persona, ma si accerta il pericolo per la sicurezza o per la sanita' (sent. n. 126 del 1962). Quando, nel caso in cui questo accertamento sia positivo, si dia luogo all'applicazione della diffida o del rimpatrio, il provvedimento non puo' dirsi discriminatorio, giustificato com'e' dalla necessita' da cui e' stato determinato: necessita' che esclude ogni carattere di arbitrarieta' o di ingiusta discriminazione. E', quindi, da escludere, sotto questo aspetto, la violazione dell'art. 3 della Costituzione. - S. nn. 23/1964, 126/1962.
Massima n. 2188
E' giurisprudenza costante della Corte costituzionale che la limitazione dei diritti riconosciuti con l'art. 16 della Costituzione non puo' considerarsi come restrizione della liberta' personale ai sensi dell'art. 13 della Costituzione, e pertanto non e' necessario l'intervento del giudice.
Massima n. 2189
Il provvedimento di rimpatrio, pur essendo un atto imperativo incidente sulle liberta' fondamentali degli individui, non per questo deve essere considerato d'esclusiva competenza della Autorita' Giudiziaria. Alla pubblica Amministrazione e' infatti concesso di adottare atti imperativi anche senza il preventivo controllo da parte dei giudici; ed e' proprio in relazione a questo potere generale degli organi amministrativi che deve considerarsi la norma di cui all'art. 113 Cost. in base alla quale contro gli atti della pubblica Amministrazione e' sempre ammessa una tutela giurisdizionale assicurata a posteriori.
Massima n. 2190
Non e' esatto affermare che alla Pubblica Amministrazione sia sottratto qualunque provvedimento che intacchi la dignita' delle persone. Nella vastissima sfera dei suoi compiti pubblici l'Amministrazione e' chiamata ad emettere una numerosa serie di atti le cui ripercussioni sulla stimabilita' delle persone possono essere rilevanti. Ben potrebbe il legislatore attribuire al giudice la competenza di adottare qualcuno di questi atti; ma non ha fondamento la tesi secondo cui tutti gli atti del genere debbano essere affidati esclusivamente al giudice. Le leggi ed i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa stabiliscono le garanzie formali e sostanziali che spettano al cittadino nei confronti dell'amministrazione quando trattasi di provvedimenti inerenti alle persone; ma cio' non significa che, nell'ambito della legittimita' costituzionale, sia necessario che tali garanzie siano sempre poste nelle mani del giudice. Questi ne conoscera' dopo; ed uno degli elementi essenziali del suo esame consistera' nel rilevare se quelle garanzie siano state o no rispettate dall'organo amministrativo. Dalle norme della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, sulle persone socialmente pericolose non si puo' dedurre l'esistenza di un principio generale di ordine costituzionale che affermi la necessita' dell'intervento del giudice in tutti i casi in cui nell'interesse dell'amministrazione si debba procedere ad atti da cui derivi o possa derivare una menomazione delle dignita' della persona.
Massima n. 2191
A differenza dell'ammonizione (cfr. sent. n. 2 del 1956), il rimpatrio obbligatorio non e' causa di "degradazione giuridica" ne' comporta restrizione della liberta' personale, ponendo esso limiti soltanto alla possibilita' di movimento e di soggiorno (cfr. sent. n. 45 del 1960). Per aversi degradazione giuridica occorre che il provvedimento provochi una menomazione o mortificazione della dignita' o del prestigio della persona, tale da potere essere equiparata a quell'assoggettamento all'altrui potere, in cui si concreta la violazione del principio dell'habeas corpus. L'ordine di rimpatrio non presenta tale carattere. - S. nn. 2/1956, 45/1960.
Massima n. 2192
Anche se fosse esatto - e non e' - che le misure di polizia abbiano il contenuto di una sanzione, non per questo all'organo amministrativo dovrebbe essere inibito di provvedere, non esistendo una norma o un principio costituzionale che, in linea generale, imponga l'intervento del giudice per l'applicazione delle sanzioni non penali. E lo stesso e' a dirsi anche in rapporto al carattere personale del rimpatrio obbligatorio: tale carattere non impedisce che il provvedimento sia adottato dall'amministrazione. E' vero che il fondamento comune e la comune finalita' delle misure di sicurezza e di quelle di polizia si trovano nella esigenza di prevenzione di fronte alla pericolosita' sociale del soggetto, ma e' anche vero che resta pur sempre una netta differenziazione tra i due ordini di misure, per diversita' di struttura, settore di competenza, campo e modalita' di applicazione, specialmente per quanto si riferisce agli organi preposti a tale applicazione. Dagli artt. 25 e 102 Cost. non si puo' trarre argomento per stabilire che una riserva di giurisdizione sia stata posta dagli articoli stessi nei riguardi delle misure di polizia non contemplate dall'articolo 13 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, in riferimento agli artt. 3, 16, 25 e 102 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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